Gaetano Di Meglio | Altri 3 giorni. Ancora 3 giorni e poi crediamo che Lagnese perda la pazienza. Veramente dovrebbe perderla lo Stato Italiano che ha emesso una sentenza ma un suo braccio operativo si ostina a non volerla eseguire.
E così, carte alla mano, il vescovo e il parroco sono costretti all’ennesima diffida e l’ennesima denuncia al sindaco di Casamicciola Terme, Giovan Battista Castagna.
Ieri è stato protocollato l’atto stragiudiziale a firma di Don Luigi Ballirano e Mons. Pietro Lagnese redatto dall’avvocato Bruno Molinaro dal quale emerge una chiarissima colpa del comune nel non voler eseguire quanto disposto dai giudici.
«ciononostante, perdura, a tutt’oggi, l’inottemperanza all’ordine del G.A., non avendo ancora codesto Sindaco, quale Ufficiale di Governo, o, comunque, codesto comune provveduto alla reintegrazione degli intimanti nella piena disponibilità dell’immobile del quale sono stati illegittimamente privati»
Il mancato rilascio dell’immobile, anche alla luce della decisione del Consiglio di Stato, è giusto rimarcalo, può dar luogo a responsabilità sia sul piano penale che su quello contabile-erariale.
Ma da un punto di vista istituzionale è grave ritrovarci dinanzi all’inottemperanza all’ordine del G.A. e che questa condotta omissiva, in ogni caso, determina un notevole aggravamento delle conseguenze “pregiudizievoli già derivate dalla adozione dell’illegittimo provvedimento di requisizione”.
Ma il cuore dell’atto è questo: “diffidano codesto Sindaco, sia quale ufficiale di governo che quale capo della civica amministrazione, e, comunque, pur sempre codesto comune, in persona del legale rappresentante p.t., a dare piena ed integrale esecuzione, nel termine perentorio di giorni 3 (tre) dalla comunicazione a mezzo p.e.c. del presente atto stragiudiziale, alle statuizioni contenute nella ordinanza del T.A.R. Campania Napoli, sez. v, del 27 febbraio 2018, n. 308, depositata il 28 febbraio 2018, confermata dalla ordinanza del consiglio di stato, sez. iv, del 26 luglio 2018, n. 3473, depositata il 27 luglio 2018. Riservano, in mancanza, ogni altro diritto, ragione ed azione in generale a tutela delle proprie posizioni soggettive».
La storia di questa paradossale battaglia Comune contro Diocesi
L’IMMOBILE DELLA CHIESA
«presso che hanno la giuridica e materiale disponibilità del fabbricato sito in Casamicciola Terme alla via Vicinale Castanito, località “Sentinella”, identificato al foglio n. 1 del N.C.E.U. con la particella n. 318, di proprietà della “Parrocchia di Santa Maria Maddalena”;
2. – che, a seguito del gravissimo evento sismico verificatosi sull’isola d’Ischia il 21 agosto 2017, il patrimonio edilizio del comune di Casamicciola Terme è stato in gran parte interessato da danni di varia natura che hanno determinato, nell’immediato, la necessità di effettuare le verifiche tecniche previste ex lege al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità; che tali accertamenti hanno evidenziato la temporanea inagibilità dell’immobile di via Castanito e l’assoluta urgenza ed indifferibilità dei lavori da eseguire come “il risanamento delle tamponature e la messa in sicurezza dei rivestimenti interni ed esterni”;
FATECI SISTEMARE LA SCUOLA
che, preso atto di tale giudizio, in data 3 novembre 2017, prot. n. 13414, Don Emanuel Monte, nella qualità di delegato all’Edilizia di Culto dell’Ente Diocesi di Ischia, ha presentato a codesto comune segnalazione certificata di inizio attività per la esecuzione, presso il predetto immobile, di un intervento di recupero consistente, in particolare, in: “lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione ad un manufatto esistente – opere nel rispetto delle superfici e volumetrie esistenti – abbattimento delle barriere architettoniche con elementi non percepibili da punti pubblici di osservazione; – miglioramento statico dell’edificio con fibre composite in FRP – creazione di un centro sociale diurno per la famiglia e la disabilità “Casa Santa Maria della Tenerezza”; che alla S.C.I.A. presentata sono stati allegati: relazione tecnica asseverata del progettista, arch. Giuseppe Liguori, del 13 ottobre 2017, riportante, oltre alla indicazione delle opere di progetto (risanamento e ripristino degli elementi strutturali degradati, adeguamento sismico di tutte le strutture sia verticali che orizzontali; risanamento igienico sanitario con il rifacimento delle porzioni d’intonaco ammalorato, delle impermeabilizzazioni e di alcuni infissi; riqualificazione e riadattamento degli ambienti e degli spazi esterni con adeguate risistemazioni e creazione di elementi di ordine minore non percepibili da pubblici punti di osservazione, finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche; adeguamento degli impianti alle vigenti norme di Sicurezza e del Risparmio Energetico); asseverazione sulla conformità delle opere alla normativa urbanistico-paesaggistica, ai regolamenti comunali, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie vigenti; relazione tecnica strutturale riportante gli interventi di miglioramento strutturale di progetto; scheda AeDES della Protezione Civile; dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sulla disponibilità del bene e sulla legittimità dello stesso; versamento diritti di istruttoria; DURC dell’impresa esecutrice; elaborato grafico progettuale, riproducente lo stato di rilievo e lo stato di progetto del fabbricato.
LA SCIA BOCCIATA
che, con nota prot. n. 13421 del 3 novembre 2017, il responsabile del procedimento ha inopinatamente e con inusitata tempestività (nella stessa data di presentazione della S.C.I.A.) sospeso la pratica e richiesto chiarimenti sulla S.C.I.A. presentata, avendo – a suo dire – rilevato non meglio precisate “incongruenze circa la destinazione urbanistica”, oltre che sulle “modifiche prospettiche che necessitano del nulla osta paesaggistico”.
LA REQUISIZIONE
che il successivo 28 novembre 2017, con ordinanza n. 188/2017, la S.V. ha ex abrupto disposto, ai sensi dell’art. 7, allegato E, della legge n. 2248 del 1865 e dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, la requisizione dell’immobile « per destinarlo immediatamente a scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Ibsen” di Casamicciola Terme, sino a quando non si sarà provveduto a rendere agibile il plesso Ibsen e comunque non oltre 24 mesi dalla data della esecuzione »;
IL COMUNE PERDE AL TAR
che, in data 26 gennaio 2018, gli intimanti hanno impugnato innanzi al T.A.R. Campania – Napoli (ric. n. 443/2018 reg. gen.) l’illegittimo provvedimento ablatorio, in una a tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, chiedendone l’annullamento, previa sospensione della sua efficacia; che, con ordinanza n. 308 del 27 febbraio 2018, depositata il 28 febbraio 2018, la Quinta Sezione del T.A.R. Campania ha accolto la domanda cautelare, sospendendo, per l’effetto, l’efficacia dell’atto impugnato e fissando, nel contempo, l’udienza pubblica di merito per il giorno 6 dicembre 2018;
IL GIUDIZIO SEVERO DEL TAR
che l’ordinanza del T.A.R., regolarmente notificata a codesto comune in data 9 marzo 2018, è del seguente tenore. «Ritenuta l’irrilevanza ai fini del decidere di quanto dedotto dal Comune in sede di memoria di costituzione, non potendosi annettere rilievo né alla questione dominicale dell’immobile di cui è causa né alla destinazione funzionale gravante ex lege sul medesimo, in quanto elementi non posti a base del gravato provvedimento, non suscettibile pertanto di essere integrato ex post con una mera memoria difensiva; Ritenuta l’istanza di sospensiva meritevole di accoglimento per sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris sotto l’assorbente profilo del dedotto vizio di incompetenza, in quanto, come del resto ritenuto dalla stessa Prefettura nella memoria di costituzione, nell’ipotesi di specie difettano i presupposti per la qualificazione del provvedimento in termini di ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 T.U.E.L., trattandosi di atto tra l’altro adottato, sebbene durante la perduranza dello stato di emergenza a più di tre mesi dal sisma e ad oltre due mesi dall’inizio delle scuole, per cui l’atto risulta ricollegabile all’esercizio del potere di cui all’art. 7 della l. n. 2248/1865, all. E, esercitabile dal Sindaco solo se presenti eccezionali motivi di assoluta necessità e urgenza tali da non consentire l’intervento del Prefetto (cfr Adunanza Plenaria n. 10 del 2007), eccezionali motivi non ravvisabili nell’ipotesi di specie, avuto riguardo alla circostanza che, come innanzi precisato, l’atto è stato adottato ad oltre tre mesi dal sima e ad oltre due mesi dall’inizio delle scuole; Ritenuto di dovere compensare le spese della presente fase cautelare e di dovere fissare l’udienza di merito per la data del 6 dicembre 2018;
IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA IL TAR
che, con successiva ordinanza del 26 luglio 2018, n. 3473, depositata il 27 luglio 2018, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l’appello (ric. 3520/2018) proposto da codesto comune avverso la decisione del giudice di prime cure, sulla base della seguente motivazione.
«Considerato che, nella sede di prima delibazione propria della presente fase cautelare, non emergono ragioni per la riforma dell’impugnata ordinanza cautelare, in quanto le risultanze istruttorie acquisite non appaiono adeguatamente convergenti nel senso dell’agibilità della struttura oggetto di requisizione; Rilevato, infatti, che dalla relazione prodotta a seguito dell’incombente istruttorio emerge che l’immobile, a fronte della destinazione scolastica alla quale esso è da sottoporre, presenta un rischio sismico superiore al 50%»
Da quando in quando un parroco si adopera per un atto stragiudiziale… Mi sa che qui il precetto cristiano di amare il prossimo come sé stessi vada a farsi fottere. Quanto ci manca il buono e santo Don Avallone!