domenica, Dicembre 22, 2024

Molinaro “demolisce” l’antenna del Comandante Lacco Ameno, ma la Casta la proteggerà!

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Questa è l’estate delle antenne, delle proteste di piazza e, perché no, dell’invidia dall’incasso facile. Una corsa a chi grida vergogna più forte di altri che, però, si scontra con le leggi da una parte e con le pubbliche amministrazioni dall’altra parte. Ovviamente nessuno ha il coraggio di affermare che le antenne non sono pericolose e, ogni amministratore per evitare di perdere consenso, cerca di seguire quelli che sono gli umori delle popolazioni. A Lacco Ameno, invece, è tutto relativo. Molto relativo.

Il comune di Giacomo Pascale, investito dalla polemica, ha affidato all’avvocato Molinaro un mandato per esprimere il suo parere in merito alla legittimità dell’installazione di un ripetitore TIM nel terreno di un congiunto del comandante dei vigili dello stesso comune. Ebbene, Molinaro ha definitivamente confermato che l’installazione di Via Fango è illegittima. Ma cosa farà l’ente di Piazza Santa Restituta? Statene certi, resterà ferma e attenderà che i parenti del comandante incasseranno fino all’ultimo euro e l’impianto resterà montato. Placido e beato. Sperando di essere smenti dagli atti e di poter leggere di un’ordinanza di demolizione ecco cosa ha comunicato Molinaro.

«Valutata la documentazione fornitami alla luce della normativa vigente in materia, ritengo, in definitiva, di poter trarre le seguenti conclusioni:

IN ORDINE AGLI ASPETTI URBANISTICO-EDILIZI

Il mio parere è che, già per gli aspetti urbanistico-edilizi, la società Telecom Italia s.r.l. non poteva, nella specie, ritenersi legittimata alla installazione della stazione radio base, avvalendosi, per giunta, di una semplice comunicazione di “attività di edilizia libera” presentata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis, del T.U. n. 380 del 2001. Tale ultima disposizione, introdotta nel T.U. dell’edilizia dall’art. 5 della legge n. 73 del 2010, esclude l’obbligo del permesso a costruire per “le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale”.  Al contrario, l’art. 86 del d.lgs. n. 259 del 2003 in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, non esclude affatto la necessità che l’ente locale proceda alle proprie valutazioni di natura urbanistico-edilizia in ordine alla assentibilità delle opere, senza, peraltro, distinguere tra opere temporanee ed opere definitive, limitandosi soltanto a stabilire che tali valutazioni vengano effettuate all’atto del rilascio dell’autorizzazione unitaria di cui all’art. 86 cit. e non già all’interno di separato procedimento ordinariamente previsto.  Nel caso in esame, risulta dimostrato che l’autorizzazione unitaria non è mai stata acquisita dalla società di telefonia, sicchè la comunicazione dalla stessa effettuata (in surroga) è da ritenere inidonea ed improduttiva di effetti. Ciò per l’assorbente considerazione che l’art. 86, nell’escludere implicitamente l’obbligo del distinto permesso a costruire per le opere di urbanizzazione primaria, del tipo di quella realizzata in località Fango, riveste natura di norma speciale rispetto alle disposizioni contenute negli artt. 3, lett e.2, e 10 del T.U. n. 380 del 2001. Se, quindi, si tratta di norma speciale, è innegabile che la stessa non possa essere derogata da altra disposizione, sia pure successiva, a carattere generale.

Il criterio di specialità prevale – del resto – sempre sul criterio cronologico, con l’ovvia conseguenza che la norma posteriore generale non abroga la norma anteriore speciale (principio espresso dal brocardo “lex posteriore generalis non derogat priori speciali”), salvo che dalla lettera e dalla ratio della prima si evinca la volontà di abrogare la seconda o la discordanza tra le due norme sia tale da rendere inconcepibile la loro coesistenza, la qualcosa non è dato minimamente rinvenire nella fattispecie.

IN ORDINE AGLI ASPETTI PAESAGGISTICI

Il mio parere è che la società Telecom Italia s.r.l. non poteva, nella specie, ritenersi legittimata alla esecuzione dell’intervento nemmeno per gli aspetti paesaggistici sulla base di una semplice comunicazione ed in relazione a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, allegato A, punto A.16, del d.P.R. n. 31 del 2017, secondo cui:

“Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato <<A>>.

(…) A16. Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare”.

Trattandosi di norma di stretta interpretazione, come tutte quelle riguardanti la tutela del paesaggio, principio fondamentale della nostra Costituzione, ribadisco che la disposizione invocata non poteva trovare concreta applicazione.

Ciò per l’assorbene considerazione che, nella comunicazione del 20 giugno 2017, è mancata ogni specifica indicazione, come espressamente richiesto dalla predetta normativa, di quelle “manifestazioni, spettacoli ed eventi”, cui il legislatore ha inteso ricollegare la deroga per la particolare esigenza da soddisfare, peraltro  “per il solo periodo di svolgimento della manifestazione”.

IN ORDINE ALLA OSSERVANZA DELLA NORMATIVA ANTISISMICA

Il mio parere è che l’avvenuta installazione della stazione radio base sia, nella specie, illegittima anche per essere stati i lavori in questione eseguiti in assenza dell’autorizzazione sismica.

L’art. 12, comma 3, del regolamento regionale n. 4 del 2010 include, infatti, nell’elenco degli interventi assoggettati a regime autorizzatorio (sia pure con istruttoria in forma semplificata), anche “le antenne per telefonia mobile, da installare anche su edifici esistenti, nonché le strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali pali, tralicci, torri faro…), isolate, non ancorate ad edifici, di altezza strutturale = 10 m”.

L’illegittimità della installazione è, inoltre, aggravata dal fatto che il comune di Lacco Ameno, assoggettato a vincolo sismico come ogni altro comune dell’isola d’Ischia, non è un comune “a bassa sismicità”.

Ed è risaputo che gli obblighi di denuncia e di autorizzazione, come chiarito dalla Cassazione penale (Sez. III, n. 22312 del 2011), sussistono anche nelle zone a basso rischio sismico e a prescindere dall’entità delle opere e dalla natura dei materiali impiegati, sicché la loro violazione configura un reato contravvenzionale istantaneo ad effetti permanenti, con l’unica eccezione costituita dalle opere di manutenzione straordinaria ordinaria.

 

(Avv. Lorenzo Bruno Molinaro)

2 COMMENTS

  1. Consentitemi, la Casta di Lacco Ameno, essendo una frà le più potenti d’ Italia, si scrive con la C maiuscola.

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