Paolo Mosè | «Assolve Irace Restituta, Ungaro Crescenzo, Monti Giuseppe, Mazzella Isidoro, De Siano Domenico, Pascale Giacomo, Calise Ciro, Calise Carmine, Rumolo Oscar, Marrazzo Domenico per i reati di cui ai capi a), d), f), g), h) ed i) perché il fatto non sussiste; Irace Restituta, De Siano Domenico, Pascale Giacomo, Calise Ciro, Calise Carmine, Ungaro Crescenzo, Rumolo Oscar dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi b), c), e) qualificati i fatti contestati in tale ultimo capo come violazione dell’art. 181 comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2004 per non aver commesso il fatto; dichiara non doversi procedere nei confronti di: Ungaro Crescenzo, Monti Giuseppe, Mazzella Isidoro dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi c) ed e) qualificati i fatti contestati in tale ultimo capo come violazione dell’art. 181 comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2004 perché estinti per prescrizione». Fissa in novanta giorni il deposito della motivazione.
Con l’assoluzione per il reato di abuso d’ufficio e quant’altro l’attuale sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale rimane in carica. Tirano un sospiro di sollievo tutti gli altri imputai, i quali erano particolarmente preoccupati della situazione che si era venuta a creare in questo processo dopo che il pubblico ministero nella requisitoria era stato abbastanza duro con le richieste di condanna, lasciando fuori da questo contesto accusatorio il solo senatore della Repubblica Domenico De Siano, in quanto non era presente alla votazione della delibera che di fatto dava il via alla realizzazione dell’isola ecologica nell’area della ex 167. Mentre chiedeva due anni e otto mesi di reclusione per l’ex sindaco Restituta Irace, per quello attuale Giacomo Pascale, per gli assessori dell’epoca Ciro Calise e Carmine Calise, per l’imprenditore Domenico Marrazzo nella qualità di legale rappresentante della società proprietaria ove era stato realizzato il sito, per l’ex responsabile dell’Ufficio tecnico di Lacco Ameno Crescenzo Ungaro e per l’allora responsabile del Servizio finanziario Oscar Rumolo. Con una requisitoria che andava a sostegno delle argomentazioni del magistrato inquirente che ha condotto l’indagine, Maria Laura Lalia Morra, sostenendo che di fatto si era commesso un abuso, che la somma intascata dal Comune, proveniente dal Ministero dell’Economia, fosse frutto di un’interpretazione sbagliata e sviante che avrebbero posto in essere gli imputati.
E in mezzo a tutto ciò una consulenza del perito nominato dal pubblico ministero su cui si è basato un castello accusatorio di carta. Che ai primi colpi inferti in dibattimento è crollato irrimediabilmente e ha indotto il tribunale ad escludere categoricamente i reati più gravi. Una perizia, come ha sottolineato l’avv. Molinaro durante la discussione, che è costata allo Stato la bellezza di 90.000 euro. Quella stessa perizia che è stata smontata in modo duro dal prof. Francesco Rispoli, che è intervenuto in dibattimento per dimostrare che l’assunto del consulente dell’accusa si sosteneva su presupposti completamente sbagliati e che se quello scritto lo avesse fatto un suo studente, lo avrebbe immediatamente bocciato. Gli avvocati hanno avuto gioco facile a smontare questo teorema che si basava anche sulla realizzazione di questo sito, perché sul territorio altri spazi disponibili non sono affatto reperibili.
L’ABUSO D’UFFICIO
Un lungo elenco di contestazioni che iniziano nel mettere in evidenza l’abuso d’ufficio, il reato madre, se così possiamo definirlo, perché ruota intorno ad una serie di atti licenziati dal Comune di Lacco Ameno e ritenuti illegittimi: «Poiché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, nelle qualità indicate, il Marrazzo quale istigatore determinatore e Ungaro quale responsabile del procedimento nonché progettista dell’opera; Irace, De Siano, Pascale e Calise Ciro e Carmine quali componenti della Giunta municipale del 10.10.2008 e della G.M. del 13.4.2010 (ad esclusione del De Siano) e Rumolo Oscar responsabile del servizio finanziario, adottavano il Progetto relativo all’isola ecologica ed il “permesso di costruire relativo all’isola ecologica” in violazione del D.M. 8.4.2008 e delle relative “Linee guida per la realizzazione isole ecologiche promananti dalla Regione Campania” per i seguenti motivi: poiché; vertendosi in tema di opera pubblica realizzata con fondi erogati dal ministero dell’Economia e Finanza, l’opera doveva essere realizzata: su area di proprietà comunale; previa dichiarazione di indisponibilità seguita dall’avvio della procedura di esproprio ovvero dichiarazione di indisponibilità dell’area per un periodo non inferiore a 20 anni; previa bonifica del suolo (già in precedenza utilizzato dalla soc. Lacco Ameno Servizi srl per la gestione d’urgenza di cui alla ordinanza sindacale n. 22/08 emessa ai sensi dell’art. 191 D.vo 152/2006 prorogata per due volte con ord. sind. n. 4/2009 e n. 31/08). L’opera in parola è stata invece realizzata: senza la previa bonifica del suolo; su proprietà privata della Mare srl; in assenza di dichiarazione di indisponibilità e avvio della relativa procedura di esproprio; in assenza della materiale disponibilità dell’area alla data di approvazione del progetto, essendo la stessa nel 2008 ancora nella disponibilità della Lacco Ameno Servizi srl (che aveva inoltrato disdetta solo il 26.8.2010 con decorrenza dal 31.12.2010); e prevedendo un canone di locazione raddoppiato rispetto al precedente corrisposto alla Lacco Ameno Servizi srl per un importo di Euro 10.507,08.
Invero, progettazione, affidamento incarico e lavori avvenivano infatti solo a far data dal 1 gennaio 2011, per la durata di anni sei rinnovabili, con previsione del pagamento di un canone annuo a favore della Mare srl di Euro 22.200,00 e del mantenimento da parte della soc. Mare 2000 srl delle migliorie apportate all’area senza alcun indennizzo per la P.A. Con conseguente permanere allo scadere del contratto dell’opera pubblica, realizzata con fondi pubblici, nella disponibilità di privati con pari danno di cui al capo h); così procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale alla Mare 2000 srl. Intenzionalità desumibile dalla grossolanità e pluralità delle violazioni di legge e di regolamento, nonché dalla conoscenza della reale destinazione ed illegittimità delle opere realizzate rispetto alle quali le procedure adottate si ponevano come mero espediente per connotare di apparente legittimità l’opera». Contestazione che era stata rivolta a tutti i maggiori responsabili dell’Ente, compreso Domenico De Siano, che ribadiamo il pubblico ministero ha ritenuto del tutto estraneo ai fatti.
LA TRUFFA E IL FALSO
Poi c’è quella ipotesi di truffa ai danni dello Stato, altro elemento su cui si è dibattuto. Tutti gli assessori e il sindaco, il tecnico comunale per questo finanziamento ottenuto dal ministero competente: «Poiché – in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, nelle qualità indicate – con artifizi e raggiri consistenti nelle condotte di cui ai capi che precedono, inducendo in errore il ministero dell’Economia e Finanze in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge previsti per l’erogazione del finanziamento per la realizzazione della nuova isola ecologica, conseguivano un ingiusto profitto consistito nell’erogazione del contributo statale pari ad Euro 300.000 elargito dal predetto ministero, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, I.GE.P.A. Ufficio IX di cui al D.M. n. 5164 del 25.2.2010 (con acconti pari a Euro 250.000 di cui alle reversali di incasso n. 199/10 e n. 209/11), contributo che non poteva essere rilasciato per le motivazioni analiticamente descritte nei capi sopra indicati, con conseguente danno economico per il ministero erogante».
Poi vi è una ipotesi che il pubblico ministero riteneva nella fase investigativa provata, vale a dire l’utilizzo di un atto falso al solo fine di ricevere un beneficio, e di cui venivano chiamati a rispondere Marrazzo e Rumolo: «Poiché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle predette qualità, nel sottoscrivere il contratto di locazione tra il Comune di Lacco Ameno e la Mare srl con la quale quest’ultima concedeva in locazione l’area ubicata alla loc. Pannella e/o Mezzavia attestavano falsamente all’art. 3 del prefato contratto che “l’immobile di che trattasi sarà destinato a isola ecologica e che la sua consistenza e la sua destinazione urbanistica sono pienamente compatibili con l’utilizzo che intende farne”, essendo invece detta area classificata dall’art. 19 del vigente PRG “Zona verde” e destinata all’esclusiva realizzazione di attrezzature di interesse collettivo, spazi verdi ed attrezzature per lo sport, restauro urbanistico edilizio e restauro paesistico ambientale come meglio precisato al capo sub a)».
E per agevolare la loro attività, avrebbero occultato la pratica per l’ottenimento del finanziamento. Anche questa circostanza è stata letteralmente smentita dal tribunale, che ha dichiarato il fatto non sussiste nei confronti di Ungaro, Irace e Rumolo: «Poiché in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sottraevano e/o occultavano la pratica relativa alla richiesta di finanziamento di cui al capo h) per la realizzazione dell’isola ecologica di cui trattasi».
LA VIOLAZIONE URBANISTICA
L’unica circostanza sulla quale il tribunale si è espresso è la violazione paesistica, il famoso art. 181 del decreto legislativo 42/04, essendo un’area sottoposta a vincolo. Ma in quest’ambito si parlava anche di una violazione urbanistica, perché secondo l’accusa non vi era stato il necessario parere della Soprintendenza: «Per avere in concorso tra loro, nelle qualità indicate, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, iniziato continuato ed eseguito, in assenza delle prescritte autorizzazioni e del relativo parere della Soprintendenza BB.AA. di Napoli, nonché del ministero per i beni culturali ed ambientali, un’isola ecologica in Lacco Ameno loc. Pannella “Zona 167” sull’area contraddistinta in catasto, classificata dall’art. 19 del vigente PRG “Zona verde” e destinata all’esclusiva realizzazione di attrezzature di interesse collettivo, spazi verdi ed attrezzature per lo sport e restauro urbanistico edilizio e restauro paesistico ambientale. Opere illegittime ed illecite per i motivi così sintetizzabili: poiché il progetto non poteva essere approvato risultando la realizzanda opera, ubicata in Zona verde; poiché necessitava quindi di una previa variante allo strumento urbanistico; poiché – ai sensi dell’art. 38 “disciplina vincoli urbanistici” L.R. 22.12.2004 n. 16 e ai sensi dell’art. 4 della L.R. 20.3.1982 n. 17 l’intervento non poteva assolutamente essere autorizzato in quanto l’area, originariamente destinata a parcheggio e mercato rionale, era poi stata destinata a sito di stoccaggio provvisorio pertanto necessitava – in ogni caso, conseguire il rilascio di tutte le autorizzazioni non rientrando l’intervento nel novero delle ristrutturazioni ma trattandosi di realizzazione di nuova isola ecologica. Ed invero la precedente isola ecologica era stata autorizzata con ordinanza sindacale n. 22/08 emessa ai sensi dell’art. 191 D.vo 152/2006 non più rinnovabile pertanto priva di efficacia e ciò nonostante nuovamente autorizzata con ordinanza n. 100/2009 della Giunta municipale (in violazione di legge atteso che detto organo non è autorizzato all’emanazione di ordinanze con tingibili ed urgenti). Con la delibera n. 88/2008, pertanto, approvandosi la realizzazione della nuova isola ecologica si annullava il carattere di temporaneità della destinazione del sito e conseguentemente l’opera avrebbe dovuto essere realizzata nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli esistenti; poiché in corso di esecuzione dell’opera e in assenza di variante, venivano impiegati materiali diversi da quelli originariamente preventivati ed approvati: invero, in luogo dei pannelli in betonite sodica e cartone Kraft – materiali altamente impermeabilizzanti e idonei a evitare la penetrazione di liquidi nel terreno sottostante originariamente previsti – veniva posta una massicciata di inerti compattati e livellati con un telo in LDPE, senza rete elettrosaldata».
E’ chiaro e superfluo raccontare tutti i passaggi dei difensori che hanno letteralmente smontato questo castello accusatorio, che hanno facilmente fatto crollare gli avvocati Lumeno Dell’Orfano, Bruno Molinaro, Antonio Iacono, Amedeo Bucci De Santis, Genni Tortora, Cristiano Rossetti.