Ida Trofa | La struttura commissariale per la ricostruzione di Ischia è stata inglobata con quella dell’Italia centrale. Da oggi, sino a quando non verrà realizzata la struttura centrale che deriverà dalla legge delega del 24 gennaio, il Commissario è Giovanni Legnini. Ieri, il dott. Carlo Schilardi ha cessato le sue funzioni. Parte dei suoi uomini continueranno il proprio operato sino al 28 di febbraio. Poi si vedrà. Dopo 1190 giorni il commissariato per la Ricostruzione di Ischia cessa, Il Cratere più piccolo d’Italia sarà fagocitato dal grande cratere dell’Italia centrale. Dopo lo Stato di Emergenza (572 giorni di vigenza) l’isola dice addio anche allo stato “proprio” di ricostruzione.
Come vi abbiamo ampiamente raccontato nelle precedenti edizioni per le ricostruzioni post sisma italiane è in via di predisposizione il cosiddetto modello unico. Approvato in consiglio dei ministri con apposito il DDL in favore del nuovo Codice della Ricostruzione. Serviranno 18 mesi per la definizione. In questi mesi saremo a rimorchio del centro Italia. Previsti un canovaccio per le ricostruzioni post-sisma di tutta Italia, la riorganizzazione di funzioni e competenze con una governance multilivello, l’istituzione dello “stato di ricostruzione” separato dallo “stato di emergenza” Attualmente, come territorio a se stante, li abbiamo persi entrambi.
E’ stata la prima tragedia in Italia gestita in maniera asincrona Grimaldi-Schilardi e con il contributo alle imprese. Sarà la prima realtà ad essere privata di entrambe. Il 21 febbraio 2019 cessava lo Stato di Emergenza. Il 26 gennaio 2022 cessato lo Stato di Ricostruzione. Con la predisposizione del modello per le ricostruzioni post-sisma e la riorganizzazione di funzioni e competenze con una governance multilivello l’istituzione dello “stato di ricostruzione” prevederà appositi iter per la costituzione dell’ufficio speciale per la ricostruzione e la cabina di regia unica. Non più gestioni frammentate e puntuali, ma univoche e mosse su di una direttrice unitaria e valida per tutte le realtà italiane.
La decisone era stata assunta dal Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2022 che ha esaminato e avviato il disegno di legge che delega il Governo a redigere il “Codice della ricostruzione”.
Una raccolta unica di provvedimenti, un decreto legislativo che definisca un quadro normativo uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle di protezione civile e di emergenza nei territori colpiti da eventi sismici, tenendo conto delle particolarità dei territori. Il disegno di legge dovrà ora seguire un suo iter preciso lungo quasi due anni. E noi ad attendere la definizione dell’ennesimo iter. Un modello identico, impiegabile ad ogni occasione che assicuri stabilità, sviluppo e rapidità di intervento, superando così i lunghi tempi delle ricostruzioni attuali. Lo schema di DDL parla di un “modello nazionale multilivello che opera a livello centrale, regionale e locale”.
Stato di Ricostruzione: Capo di struttura o commissari straordinari se nominati in caso di difficoltà La bozza del testo ribadisce anche la possibilità di nominare Commissari straordinari se gli eventi sismici colpiscono territori anche di regioni diverse e il processo di ricostruzione risulti complesso. In questo caso il Codice dovrà definire i criteri e i presupposti per la nomina dei medesimi Commissari. Si dovrà prevedere l’attribuzione delle funzioni tra le diverse Amministrazioni coinvolte, Stato, regioni, province autonome ed enti locali, distinguendo fra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa, nonché differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri.
Secondo gli indirizzi può essere attribuita al Capo della struttura di missione o ai Commissari straordinari, se nominati, il potere di ordinanza che potrà esplicarsi anche in deroga al codice dei contratti pubblici, in osservanza però ai principi generali e UE. Nello stato di ricostruzione dovranno essere disciplinati i termini e le procedure della cessazione e il conseguente passaggio al regime ordinario, prevedendo la definizione delle attività che, all’esito della cessazione dello stato di ricostruzione, si possono espletare in regime ordinario e la possibilità, per un periodo di tempo non superiore a 24 mesi, di mantenere le contabilità speciali.