I vigili stagionali di Lacco Ameno non hanno ancora percepito il trattamento di fine rapporto. Un’altra tegola finanziaria si prospetta per il comune di Lacco Ameno in ritardo con i pagamenti dovuti. Ovviamente dinanzi ad ulteriori ritardi si profila l’ennesimo ricorso alle vie legali con possibili gravi danni (se fosse ancora possibile) alle casse pubbliche. Lo ricordiamo, l’amministrazione, in carica non ha inteso proseguire il rapporto di collaborazione con gli agenti cessando cosi il loro servizio. Oltre alle polemiche politico amministrative si profila una nuova batosta atteso che i lavoratori intendo ricevere fino all’ultimo centesimo a fronte della “irriconoscenza” e sopratutto per il servizio reso.
Un conto salatissimo lo ricordiamo. Parliamo della somma che spetta a tutti i lavoratori subordinati che abbiano cessato un rapporto di lavoro per una qualunque causa. E’ disciplinato dall’ articolo 2120 del Codice Civile, e si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso per 13,50 alla quale va aggiunta a montante la rivalutazione dell’importo accantonato l’anno precedente.
Il TFR viene pagato al momento della cessazione del rapporto di lavoro dal datore di lavoro.
In caso di insolvenza di quest’ultimo, e in seguito all’apertura di una procedura concorsuale o esecuzione individuale, il trattamento di fine rapporto, debitamente accertato e determinato a seconda delle suddette procedure,viene erogato ai lavoratori dal FONDO DI GARANZIA (L.29 maggio 1982 n. 297) tramite l’Inps.
Salvo PRESCRIZIONE ovviamente ne vedremo delle belle!
Il diritto al TFR si prescrive in cinque anni che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Quando il diritto al TFR è riconosciuto da sentenza di condanna passata in giudicato si prescrive in dieci anni (art. 2953 c.c.).Insomma di carne a cuocere ce n’è!