E la storia che vi raccontiamo tra poco è fatta di deontologia e di rispetto dei ruoli. E ve la raccontiamo con quello che è accaduto a Gino Di Meglio e che ha riportato sulla pagina facebook: “Nessuno tocchi la sede distaccata di Ischia”.
Leggiamola insieme: “Caro Presidente Cellamare, ma di quale dignità calpestata vai parlando? Molti di noi non conoscono neanche – scrive Gino Di Meglio – le regole elementari della deontologia forense, oltre che dell’educazione. L’episodio che racconterò, l’ultimo in ordine di tempo, è il chiaro sintomo di una categoria alla quale difetta evidentemente la dignità: ho notificato uno sfratto per morosità per conto di un mio assistito ad un inquilino che non pagava il canone. Nell’atto era ovviamente ben indicato il difensore con tutti i recapiti che la legge richiede. Oggi mi contatta il mio assistito il quale mi comunica che ha ricevuto una telefonato da una Collega, che peraltro svolge la professione da tanti anni, la quale lo invitava a desistere dall’azione perchè l’atto da me confezionato conteneva degli errori che avrebbero determinato la certa nullità con conseguente rigetto della domanda. Caro Presidente, ma di che vogliamo parlare?”
Ovviamente Di Meglio fa riferimento all’azione – poi abortita e chiarita – di una possibile querela contro il chi scrive perché lo stesso aveva definito “cafona, arrogante e ignorante” la categoria degli avvocati di Ischia all’indomani della pubblicazione di alcuni commenti denigratori mossi dagli avvocati contro l’amministrazione di Ischia (falliti, camorristi ecc. ecc).
Ma lo scontro è davvero tutto tra avvocati tant’è che lo stesso Gino Di Meglio, sempre sul social network facebook, riporta l’estratto dal codice deontologico: “Art. 41 – Rapporti con parte assistita da collega 1. L’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.2. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi. 3. L’avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze. 4. L’avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso. 5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura».
A cui fa eco un altro avvocato, Luigi Telese: «Caro Gino, fai bene a riportare l’ articolo del Cod. Deontologico perchè sono convinto che molti colleghi non sanno neanche che esiste, il Cod. Deontologico, figuriamoci la disciplina dei rapporti tra Colleghi… così almeno qualcuno dei nostri colleghi avrà modo di sapere dell’esistenza di un Codice Deontologico che deve (meglio, dovrebbe…) regolare la nostra attività professionale. Anzi, sarebbe utile una “pubblicazione a puntate” di tutti gli articoli del nostro codice… per vedere quanti ne vengono disattesi da molti…»
E se lo dicono loro, c’è da credergli.
p.s.Gli amici avvocati sono esonerati dal raccontarci in privato le malefatte di Gino e Luigi. Se di malefatte ne hanno fatte
Per quanto riguarda l’ ultimo inciso di Gaetano Di Meglio, per quanto mi riguarda possono farlo anche pubblicamente, ovviamente se esistono “malefatte” VERE e non semplici calunnie, contro le quali agirei a difesa del mio buon nome e della mia professionalità…come ho sempre fatto in oltre 35 anni di attività professionale…
Luigi Telese
Ma pensate alle cose serie vi concentrate proprio su argomenti puerili ciò è sinonimo di insicurezza.
Questi avvocati si fossilizzano proprio su argomenti puerili poverino il suo collega a illustrato il cliente sull’eventuale errore!.e mo che si fa ?un esposto al prefetto?.hahahahahahaha.A no mo lo facciamo dare le to to dalla suora.hahahahah