Una sentenza del Tar chiarisce che prima di “tagliare” la fornitura idrica l’ente erogatore deve seguire la strada del rateizzo e avvisare tramite raccomandata
Il Tar Campania si è pronunciato con una nuova sentenza in ordine al distacco dei contatori idrici per gli utenti che si sono dimostrati morosi. I giudici amministrativi hanno voluto una volta per tutte spiegare quali sono le condizioni per procedere al “taglio” dell’utenza e quando invece bisogna seguire una strada meno conflittuale con il cittadino che può ritrovarsi anche in condizioni economiche tali da non poter fronteggiare il pagamento della bolletta.
Un problema che ha coinvolto moltissime famiglie isolane ed in particolare imprenditori più o meno ricchi o più o meno furbi. L’Evi, in questi casi (è sempre così?), adotta la politica della sanzione dura. Inviando i propri tecnici a smontare il contatore e piazzando il famoso tappo per bloccare il flusso dell’acqua potabile. Senza pensarci su due volte. Anche nei confronti di chi ha una morosità minima, di poche decine di euro. Il Tar Campania in questa famosa sentenza che affronta una serie di provvedimenti adottati dalle società che gestiscono l’erogazione dell’acqua, ha stabilito che in una fase ben definita non può essere vietato il distacco della fornitura idrica per morosità. Anche in presenza delle ordinanze sindacali che lo vietano. Il Tar è intervenuto per fare chiarezza su una materia complessa e che coinvolge centinaia di migliaia di famiglie. Stabilendo innanzitutto che da parte della società erogatrice c’è bisogno di correttezza nel suo operato. Aggiungendo che gli utenti in difficoltà debbono avere a disposizione delle forme anche di tutela, in particolare per quelle fasce deboli per le quali è possibile la rateizzazione. E ogni possibile distacco della fornitura, non può avvenire se non prima di aver inviato un primo sollecito e successivamente una raccomandata in cui si avvisa l’utente che in caso di mancato pagamento o di possibile accordo per rateizzare l’importo, si giunge al distacco della fornitura. Passaggi che il più delle volte queste aziende partecipate o consorziate tra i vari comuni dimenticano con una certa facilità. Passando direttamente alla chiusura immediata del rubinetto.
Dall’altro la sentenza del Tar Campania conferma la validità dell’azienda erogatrice di ottenere il pagamento del credito.