Ida Trofa | Nonostante si parli di una società in perdita, che non paga gli stipendi, che ha mostrato ampiamente di non avere forze, qualità e competenze per portare avanti il suo ruolo di garanzia per le casse e i fondi pubblici, arriva dal comune la cessione di ogni competenza in favore di Marina di Casamicciola. Una società in liquidazione.
La “Marina”, pur facendo registrare perdite e solo perdite, ora con la Giunta Castagna vede avviata in suo favore la concessione globale del porto. Di fatto si sta privatizzando con una società in house di dubbia competenza il porto di Casamicciola. Chi mostra di disdegnare le scelte del passato di fatto ne prosegue la strada! Potere della coerenza o del populismo da campagna elettorale, chissà…
Un procedimento in parte tentato negli anni passati e mai andato in porto proprio per il rischio di compromettere la concessione e di perderla per sempre. L’ultimo a tentarlo, con una proposta analoga, fu anche il liquidatore Pier Luca Ghirelli.
Infatti con, deliberazione della Giunta n. 69 del 26 aprile 2016 è stato dato corso all’avviamento con la Regione Campania delle procedure per rilascio autorizzazione ai sensi dell’art. 45 bis codice della navigazione alla società Unipersonale Marina di Casamicciola Srl già affidataria dei servizi in ambito portuale.
Ancora assenti l’assessore al Bilancio, dottoressa Loredana Cimmino e l’assessore Anna Lucia Miragliuolo che pure, con la sua firma, ha salvato il condono a Casamicciola. La proposta è sempre del Sindaco Ing. Giovan Battista Castagna.
E’ ormai noto che il Comune di Casamicciola Terme è co-titolare della concessione demaniale regionale n. 21/2008 rep. N. 763 relativa al porto di Casamicciola Terme per la gestione delle attività di ormeggio congiuntamente alla società Cala degli Aragonesi.
L’attività del Comune in materia di utilizzo dei beni demaniali marittimi si è notevolmente accresciuta nel corso degli ultimi anni, in applicazione delle previsioni normative dal 2001 al 2003 e di altri provvedimenti connessi al conferimento di funzioni in materia.
Eppure, scrive nel suo atto il sindaco Castagna, il comune non può procedere, autonomamente e direttamente con il proprio personale allo svolgimento di tutte le attività connesse ad un’ordinata gestione, ma necessita di personale di ausilio. Dunque è necessario garantire la gestione dell’area non con proprio personale, ma avvalendosi della prestazione lavorativa del personale di società all’uopo organizzate, che tuttavia rispondono direttamente alle indicazioni del comune. Una attività di collaborazione, regolata da apposita convenzione di servizio stipulata dal competente settore, e da esercitarsi in nome e per conto del comune.
Nonostante le tiepide rassicurazioni, il pretesto e le pallide motivazioni, il rischio di perdere il porto dei casamicciolesi c’è ed è fondato!
E’ stato lo stesso primo cittadino in questi primi anni di sindacatura come i predecessori a respingere la proposta. Le cose, si sa, con il tempo cambiano, cosi come gli equilibri politici.
Secondo Castagna, così recita la delibera di Giunta, “il comune pertanto potrà all’occorrenza sempre utilizzare i punti di ormeggio per le attività pubbliche e sociali di interesse della comunità locale”.
Una delibera fumosa che da poche garanzie e che in ogni caso mette in evidenza la cessione a terzi della concessione che invece dovrebbe essere di tutta la comunità con l’Ente pubblico in tesa. Tutto senza neppure un bando ad evidenza pubblica.
Secondo il progetto di cessione “lo svolgimento da parte della società incaricata delle sole attività e dei servizi necessari a tutte le attività connesse ad un’ordinata gestione, si configura con requisiti di necessarietà in relazione alla mancanza di dipendenti da destinare ai predetti scopi; e che inoltre tale modalità di svolgimento garantirebbe la responsabilizzazione della stessa affidataria in ordine alla unicità di gestione”.
Per dar corso alla cessione in questione sono state richiamate, tra le altre, la nota dell’Avvocatura generale dello Stato che con parere n. 21000/1989 che ha ritenuto legittima tale modalità organizzativa nella gestione di un’area demaniale marittima. Con essa il parere reso dalla Avvocatura di Napoli n. 052582 del 23 ottobre 2000 per cui appare perfettamente in linea con le modalità gestionali della concessione demaniale l’avvalersi di un prestatore d’opera esterno alla propria burocrazia, per lo svolgimento di taluni servizi.
Cosi, Castagna ed i suoi, attesa l’Ordinanza Sindacale n° 6 del 31marzo 2016 di non interruzione ordinata al Liquidatore Gelsomino Sirabella, accanto ai servizi già affidati riconducibili all’assistenza all’ormeggio, disormeggio e guardiania e i servizi di security nonché di fatturazione da svolgersi presso le aree in concessione, etc., ritiene che debba addivenirsi alla concentrazione in capo alla medesima società anche della percezione delle tariffe di ormeggio ipotizzando un affidamento delle facoltà concessorie ex art. 45 bis cod. nav..
Un procedimento che sa tanto di forzatura proprio alla luce dei vincoli inerenti la suddetta concessione demaniale e alla luce della normativa vigente in Campania.
Infatti in termini di concorrenza e trasparenza, come per altro rilevato dal governo casamicicolese la materia dell’art. 45 bis in Campania è regolata dal Decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 133 del 5/10/2010, con sono state introdotte misure procedimentali in tema di pubblicità delle istanze procedimentali in materia di demanio marittimo, ed è stata dettata una disciplina applicativa degli articoli 45 bis e 46 Cod. Nav.. In particolare e lo scrive anche Castagna, ” si è evidenziato che il sistema comunitario e nazionale è improntato ai principi di libertà di stabilimento, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, che impongono ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati a contrattare con la P.A. o ad acquisire da essa vantaggi”.
Insomma la comunicazione della Commissione europea del 12 aprile 2000, richiamata dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 945 del 1° marzo 2002, ha chiarito che i principi di evidenza pubblica vanno applicati, in quanto dettati in via diretta e selfexecuting dal Trattato CE, anche alle fattispecie non interessate da specifiche disposizioni comunitarie che impongano procedure competitive puntualmente regolate quali, più in generale, i contratti pubblici e le ipotesi di partenariato pubblico-privato, sia esso contrattuale che istituzionalizzato.
La politica locale lo sa, lo scrive lo approva, ma aggira l’ostacolo valutato che tale decreto fa eccezione alle procedure di evidenza pubblica nei soli casi di specifiche e residuali eccezioni, quale quella dell’in house providing, come rigorosamente delineato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee e dalla giurisprudenza amministrativa e contabile italiana e che nel caso ricorrono per la società Unipersonale Marina di Casamicciola Srl, tutte le caratteristiche del in house providing.
Si fa riferimento ad una scuola di pensiero normativo secondo cui un’amministrazione aggiudicatrice potrebbe affidare direttamente un contratto ad una società sottoposta al suo controllo analogo e che svolga l’attività prevalente a suo favore. Controllo analogo che si ha “qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata”, ma che di fatto non avviene, vedi AMCa, vedi trascorsi di Marina di Casamicciola.
Cosi la proposta deliberata avviare con la Regione Campania le procedure per l’autorizzazione ai sensi dell’art. 45 bis del codice della navigazione da rilasciare alla soc. Unipersonale Marina di Casamicciola Srl già affidataria con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 19/6/2009 per espletamento dei servizi in ambito portuale, al fine di garantire l’esercizio unitario delle attività di cui alla concessione demaniale regionale n. 21/2008 rep. N. 763 relativa al porto di Casamicciola Terme per la gestione delle attività di ormeggio, anche con la percezione delle tariffe di ormeggio.
Nel caso di specie trattasi di affidamento in house providing, in cui il comune affida direttamente un contratto ad una società sottoposta al suo controllo analogo e che svolga l’attività prevalente a suo favore. Cosi facendo si tenta di sottrarre la rischiosa procedura agli iter di evidenza pubblica.
Con il procedimento si tenta di acquisire, in base alla concessione demaniale in corso di validità, l’atto di assenso da parte della soc. società Cala degli Aragonesi in ordine all’affidamento ai sensi dell’art. 45 bis c.n., limitato alla sola porzione di area e specchio acqueo di pertinenza comunale.
L’atto deliberativo sarà inviato al competente servizio per i successivi atti di esecuzione e sarà previsto che a seguito della autorizzazione da parere del competente settore regionale si proceda ad affidare il servizio con specifica delibera sottoposta alle valutazione del Consiglio Comunale.
www.ildispari.it