La decisione della Suprema Corte di Cassazione, VI sezione penale, potrebbe provocare tutta una serie di provvedimenti nei confronti di coloro che sono sottoposti ad altre misure meno afflittive. Stando alle indiscrezioni trapelate, la Corte ha annullato con rinvio il rigetto del tribunale del riesame ad altro collegio proprio perché non siamo nell’ambito dell’attualità dei fatti che sono contestati nell’ordinanza cautelare. E quindi il giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto di questa modifica legislativa che impedisce l’arresto se i fatti risalgono a qualche anno prima. Se la motivazione della Suprema Corte dovesse ripercorrere gli stessi schemi che già si sono appalesate con altre pronunce per reati contro la Pubblica Amministrazione o per vicende di tutt’altro genere, i giudici del tribunale del riesame non potranno far altro che revocare l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Come era stato sottolineato nel ricorso e nella discussione dagli avvocati Fabio Scarlato e Cristiano Rossetti, sulla mancanza di attualità e anche per un aspetto non del tutto secondario riguardante l’imputato. Il Vincenzo Rando, infatti, si ritrova attualmente non più a dirigere l’ufficio economico-finanziario del Comune di Forio, ma trasferito in tutt’altro servizio senza più poter contrattare per la Pubblica Amministrazione qualsiasi servizio o indire gare e appalti. Avere soprattutto rapporti all’esterno con imprenditori e fornitori dell’Ente. Dovendosi occupare esclusivamente del personale. E basta. Questo aspetto era stato affrontato dinanzi ai giudici della XII sezione collegio D del riesame. Lo stesso che martedì scorso si è occupato del ricorso dell’avv. Lumeno Dell’Orfano in nome e per conto del proprio assistito Oscar Rumolo. Ove si è parlato anche di una serie di documenti che non erano stati mai posti alla loro attenzione e che modificherebbero sostanzialmente il quadro accusatorio in ordine alla decisione di consegnare il servizio ad un’impresa privata o comunque partecipata in qualità di socio dai Comuni limitrofi. C’è un particolare interessante e che riguarda due delibere approvate dall’Amministrazione comunale che riguardano aspetti distinti, ma comunque connessi al servizio di nettezza urbana. La difesa ha sostenuto nella discussione che queste delibere sono state intrecciate tra loro e prelevate solo delle parti per creare alla fine un unico documento. Facendo appalesare una situazione del tutto diversa da quello che emerge negli scritti dei due atti deliberativi. Creando una situazione incomprensibile e comunque sfavorevole agli attuali imputati. Quando l’avv. Lumeno Dell’Orfano ha richiamato queste due delibere che sono state consegnate e al tempo stesso ha mostrato quanto era stato raccolto dagli investigatori, c’è stata da parte del collegio del riesame una particolare attenzione. E uno dei componenti del collegio avrebbe riferito che queste due delibere non erano state rinvenute negli atti trasmessi. Tutto questo è avvenuto nell’ambito della segretezza della camera di consiglio.
A poche ore dalla discussione dell’appello al riesame sul provvedimento del gip che disponeva l’obbligo di dimora nel comune di residenza per Oscar Rumolo, è sopraggiunta a tarda serata la decisione della Corte di Cassazione. Che va ad accogliere il ricorso presentato da Vincenzo Rando. E questo provvedimento serve e come alla difesa del Rumolo per informare il collegio che dovrà pronunciarsi sull’annullamento dell’obbligo di dimora, che la Cassazione ha detto di fatto no alla misura coercitiva valutando le esigenze cautelari. Anche in presenza di un quadro indiziario complesso come quello contestato al Rando in ordine all’aggiudicazione dell’appalto del servizio di nettezza urbana nel comune di Forio. E per ritenere nulla la misura, in questo caso, certamente i cinque giudici che compongono la VI sezione della Corte si saranno soffermati sulla modifica della custodia cautelare approvata dal legislatore, che pone un freno a provvedimenti che limitano la libertà personale per fatti risalenti a qualche anno passato. Quest’attività d’indagine, svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli, si chiude sostanzialmente nel 2012 e si è atteso quattro anni prima che venisse emessa la misura coercitiva, con una richiesta presentata dalla Procura nel settembre del 2015. Se manca l’attualità per Rando, stando alla decisione della Corte, tutte le altre misure che sono attualmente in esecuzione dovrebbero cadere automaticamente. Tant’è vero che la difesa del Rumolo ritiene indispensabile in questo momento far giungere al collegio della XII del riesame l’ordinanza (anche se non motivata) con la quale è stato annullato il provvedimento del gip che gli stessi giudici della “libertà” hanno confermato pedissequamente.
E’ proprio la loro decisione che è stata bacchettata dai giudici della legittimità allorquando parlano delle esigenze cautelari in capo al Rando e si dicono non d’accordo con le lamentele della difesa: «In proposito alle esigenze le argomentazioni difensive hanno posto l’accento sul fatto che siamo di fronte a condotte risalenti a quattro anni fa e che attualmente il Rando non esercita più le funzioni di responsabile del Settore finanziario di Forio, essendogli stato revocato – in data 13.7.2015 – l’incarico di titolare di posizione organizzativa del III Settore (con l’obbligo di astenersi dalle funzioni indicate), giusta documentazione prodotta all’udienza. Tali argomentazioni non appaiono convincenti. In proposito rileva il collegio, innanzitutto, che, pur a seguito dell’innovazione legislativa del 2015, la valutazione in ordine al pericolo di recidiva non può essere, secondo lo schema di giudizio proprio del procedimento cautelare ed in ossequio alla funzione special-preventiva che lo caratterizza, di carattere “prognostico” con la conseguenza che ai fini della sua formulazione non è necessaria la dimostrazione positiva che l’indagato sia in procinto di commettere, all’atto dell’adozione del provvedimento restrittivo, ulteriori azioni delittuose essendo piuttosto sufficiente la probabilità che – permanendo, alla stregua di un giudizio non meramente congettuale, le condizioni che hanno determinato in passato la spinta delinquenziale – commetta nuovi reati (attualità cioè non della condotta illecita, ma del pericolo del suo verificarsi). La nozione di “attualità” del pericolo di recidiva si identifica pertanto nella “esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati”. In applicazione di tali principi, nel caso in esame ritiene il collegio concreto ed attuale il pericolo che, in assenza di presidio cautelare, l’indagato possa commettere ulteriori delitti della medesima specie di quelli già accertati».
E non vanno certamente tanto per il sottile nell’analizzare il comportamento del dirigente del Comune di Forio: «Ed invero, il comportamento complessivamente assunto dal Rando nell’ambito della vicenda in esame appare sintomatico di elevata spregiudicatezza, avuto riguardo alla repetività delle sue condotte che lo rappresentano come soggetto aduso allo strumento corruttivo quale metodologia per falsare la libera concorrenza. Nel caso di specie, dunque, si è in presenza di una pluralità di condotte criminose lucidamente pianificate e tenacemente organizzate, eseguite per un consistente arco temporale».
Bacchettate pesanti, quelle sferrate nelle motivazioni dal tribunale del riesame in prima lettura. Su un’ordinanza di circa settantotto pagine, nelle quali vengono riportate tutta una serie di intercettazioni telefoniche, molte delle quali già apparse su queste colonne. Non occupandosi esclusivamente della sola posizione del Rando, ma incentrando l’attenzione anche sugli altri allora indagati. Ed in particolare su Domenico De Siano, Oscar Rumolo e soprattutto Vittorio Ciummo. Un’ordinanza che in alcuni passaggi viene modificata, ma che sostanzialmente è uguale per tutti i riesami che sono stati eseguiti per gli indagati coinvolti in quest’inchiesta. Salvo soffermarsi nella parte finale sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari per ognuno di essi. E seguendo questo filo logico il riesame ha aggiunto: «L’attività d’indagine ha, infatti, evidenziato a carico del Rando e degli altri indagati una pluralità di condotte prolungate nel tempo aventi lo scopo, anche grazie ad episodi corruttivi, di turbare l’aggiudicazione delle gare d’appalto del comune di Forio relative al servizio di gestione dei rifiuti. Analoghe condotte, con parziale sovrapponibilità soggettiva, hanno riguardato il comune di Lacco Ameno e quello di Monte di Procida. Evidente, dunque, appare la necessità di neutralizzare un “centro di potere” operante sull’isola d’Ischia ormai deviato che, in dispregio dei fini istituzionali connessi alle funzioni da ciascuno degli indagati espletate, si è connotato per abusi e corruzioni».
Dopo aver fatto questa piccola premessa a livello generale per evidenziare un quadro complessivo delle attività che sono state passate al setaccio, il tribunale all’epoca passò a pesare il pericolo della reiterazione nel caso in cui la misura venisse annullata: «E sebbene attualmente il Rando sia adibito a funzioni diverse da quelle di responsabile del Settore finanziario, essendo stato assegnato all’Ufficio Personale nella qualità di istruttore, permane, ad avviso di questo collegio, l’attualità e la concretezza del pericolo, in ragione dell’attività amministrativa ancora svolta dall’indagato presso il Comune di Forio, che potrebbe tuttora costituire l’occasione per la realizzazione di condotte recidivanti».
Ci sono anche altri passaggi dello stesso collegio, che arriva fino a dichiarare nei capoversi successivi che sì è vero, che non risulta più essere il dirigente economico-finanziario, ma resta inquadrato con la qualifica dirigenziale nel Comune di Forio. Ben diversa e ben altra valutazione sarebbe stata presa dal collegio se non fosse più nei ranghi dell’Amministrazione comunale o quantomeno sospeso in modo temporaneo fino alla definizione del procedimento penale. E solo allora la misura dell’obbligo della firma avrebbe avuto un senso eliminarla.
E già molti avvocati pregustano l’udienza preliminare che è stata fissata prima della sospensione feriale, per chiedere al gup di eliminare quei provvedimenti da lui stesso disposti, nella speranza di poter consegnare nelle sue mani la motivazione dell’annullamento dell’ordinanza del riesame così come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione.
Un’inchiesta che alla luce di queste ultime decisioni appare alquanto stravolta e se emergerà l’assenza dell’attualità nell’emettere le misure, diventerà necessario per il giudice revocare anche la misura disposta nei confronti del senatore della Repubblica Domenico De Siano, che il gip Picciotti ne aveva ordinato i domiciliari che il Senato non ha mai autorizzato.