A decorrere dal 2 luglio p.v. e per la durata complessiva di sessanta giorni avranno inizio i saldi estivi, che secondo la definizione normativa riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
E’ quanto prevede l’art. 25, commi 17 e 18 della Legge Regionale 1/14.
Al riguardo appare opportuno ricordare che:
l’attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al Comune sede dell’esercizio commerciale;
le merci in vendita devono essere esposte con l’indicazione del prezzo vecchio, della percentuale di sconto e del prezzo nuovo;
la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimessa alla discrezionalità del negoziante; in assenza di difetti, la possibilità di cambiare il capo o il prodotto non è imposta dalla legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è anch’essa rimessa alla discrezionalità del commerciante;
per i pagamenti con moneta elettronica si evidenzia che i negozianti convenzionati con carta di credito sono tenuti ad accertarla anche nel periodo dei saldi, così come è ammesso il pagamento a mezzo bancomat laddove sia esposto il relativo logo; per le carte di debito e di credito in particolare l’obbligo di accettare i pagamenti si applica agli importi superiori ai trenta euro (D.L. 179/12, L.221/12 D.M. Sviluppo Economico 24.1.14, L.208/15).