venerdì, Ottobre 18, 2024

De Dato si becca una nuova assoluzione

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Ritenute fiscali. Imposte non versate da “La Torre” per l’anno 2007. La somma accertata dal pubblico ministero che ne dispose il rinvio a giudizio era pari ad euro 51.390. La nuova norma approvata nel 2015 dal legislatore prevede che solo dopo aver superato la soglia di 150.000 euro si procede penalmente

 

PAOLO MOSE’ | In poche settimane l’ex legale rappresentante della società “La Torre srl”, Angelo De Dato, è stato assolto dal giudice del tribunale con la formula perché il fatto non sussiste. Anche per questo caso e per il mancato versamento della presentazione della dichiarazione annuale per l’anno 2007, per un ammontare complessivo di 51.390 euro riguardante i lavoratori dipendenti della società. Una contestazione che risale al 2008, allorquando vennero eseguiti i controlli e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Nel frattempo è intervenuta la riforma dei reati tributari nel 2015, che ha stabilito che il mancato raggiungimento della soglia prevista dalla legge quale discrimine con il “penalmente rilevante” equivale ad insussistenza del fatto, in quanto manca l’elemento costitutivo del reato. E’ quanto è riportato nella motivazione della sentenza del giudice.

E’ anche vero che le società partecipate dei Comuni che avevano deciso di consegnare la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani o adoperarsi in altre attività di servizio comunale, hanno sempre avuto problemi di cassa. Mancanza di risorse finanziarie sufficienti per far fronte alle numerosissime spese. Il capitolo più importante è stato senza dubbio il pagamento degli stipendi ai dipendenti, il versamento degli oneri previdenziali e contributivi e le varie dichiarazioni obbligatorie che il Fisco pretende puntualmente anche se quando si ribalta la situazione diventa di fatto inadempiente. Quello che è accaduto al legale rappresentante de “La Torre” ricalca queste procedure legate a ritardi ritenuti ingiustificati dal pubblico ministero. E sono dovuti principalmente al mancato versamento da parte dei Comuni, come nel caso di specie di Serrara Fontana, che ha creato difficoltà nella gestione e nel far fronte agli oneri. Come abbiamo tra l’altro spiegato in altri servizi che hanno visto i responsabili delle partecipate o delle municipalizzate incorrere nelle sanzioni tributarie e penali. Il De Dato era stato tratto a giudizio per la violazione di un decreto legislativo di natura fiscale e tributaria: «Perché, nella sua veste di rappresentante legale della “La Torre srl” di Serrara Fontana, ometteva di versare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativa alle annualità 2007, ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente pari ad euro 50.790.00 e ritenute operate su redditi di lavoro autonomo pari ad euro 600,00, e quindi per un totale complessivo di euro 51.390,00».

Un processo che si è concluso abbastanza velocemente, allorquando l’avv. Luca Migliaccio, difensore del De Dato, ha richiamato l’attenzione del giudice sulla nuova riforma dei reati finanziari approvata dal legislatore, che di fatto dichiara non perseguibili coloro che non superano una determinata soglia di “evasione” ed il giudice conformemente ne ha statuita l’innocenza dell’imputato. Come ben evidenzia nelle poche battute della motivazione: «Con la riforma dei reati tributari pubblicata in data 7 ottobre 2015 il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha stabilito che la soglia di punibilità per il reato di cui all’art. 10 bis viene triplicata, passando da cinquantamila a 150.000 euro, per ciascun periodo d’imposta.

Poiché nel caso in esame viene contestata una violazione pari ad euro 51.390,00 per il periodo di imposta pari all’anno 2007 l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste».

Questa riforma comporta benefici anche per coloro che gestiscono società o aziende private. Basta non superare la soglia dei 150.000 euro, ma per chi dovesse azzardarsi a farlo, la norma introdotta nel 2015 punisce con maggiore rigore tutti coloro che sono scoperti dalla verifica della tributaria con conseguente condanna scontata.

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