La questione del metodo di pagamento delle dogane, è importante per tutte quelle categorie professionali che lavorano con i trasporti, e che quindi si devono imbattere nel pagamento di questo tipo di spesa. Detto questo, in questi mesi sono arrivate delle importanti precisazioni dall’ente che gestisce e regolamenta questo particolare ambito, l’Agenzia delle Dogane.
In pratica, con il provvedimento del 23 ottobre 2015, pubblicato il 1° dicembre 2015, l’Agenzia delle Dogane ha fornito le istruzioni per l’utilizzo della modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.
Tale provvedimento, entra in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’Agenzia (ossia dal 1° febbraio 2016), che – ai sensi dell’art. 1, comma 361, legge n. 244/2007 – sostituisce la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
In applicazione dell’art. 4 del provvedimento e dell’art. 47, D.M. 29 maggio 2007, da tale data la Dogana non potrà più accettare in pagamento assegni circolari non trasferibili intestati alla Tesoreria provinciale dello Stato. Resterà invece possibile effettuare pagamenti con assegni circolari non trasferibili.
Con la circolare n. 20/D del 21 dicembre 2015, l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti esplicativi con riferimento sia alle modalità di utilizzo degli assegni circolari sia agli aspetti sanzionatori connessi al pagamento del bonifico.
La modalità di pagamento dei diritti doganali tramite bonifico bancario o postale si applica sia ai pagamenti periodici/differiti (con conto di debito ) sia ai pagamenti inerenti le singole operazioni doganali utilizzando una procedura diversificata a seconda che il pagamento sia effettuato da un operatore economico titolare di conto di debito, oppure da un operatore occasionale o abituale non titolare di conto di debito.
Sul piano sanzionatorio, sarà onere del debitore garantire l’effettivo accredito dell’importo dovuto sul conto dell’Agenzia entro il giorno di scadenza del pagamento, effettuando il bonifico con le modalità ed entro i termini previsti dal proprio istituto di credito.
Eventuali ritardi di accredito dovuti a causa non imputabile al debitore (ad es. quando il debitore ha effettuato il bonifico con le modalità e nei tempi corretti ma lo stesso, pur in assenza di colpa, non è pervenuto all’Agenzia nei tempi prescritti) non sono sanzionabili; è comunque onere del debitore fornire documentazione e/o prove a sostegno della diligenza del proprio comportamento.
Diversamente, qualora il ritardo dipenda da causa imputabile al debitore si rendono applicabili gli interessi moratori, attualmente al tasso di cui all’art. 86, D.P.R. n. 43/1973 e la sanzione del 30% fissata dall’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente ridotta in caso di ravvedimento operoso.
Si precisa, poi, che qualora l’operatore non effettui il pagamento spontaneo degli interessi e delle sanzioni dovute, e, a causa dell’esiguità dell’importo, non si possa procedere alla riscossione coattiva, il mancato pagamento sarà comunque valutato dall’Ufficio ai fini del mantenimento dell’autorizzazione alla facilitazione del pagamento periodico e/o differito, qualora concessa.
La circolare contiene, infine, alcuni ulteriori chiarimenti su alcune problematiche specifiche che potrebbero verificarsi nella prassi.