venerdì, Ottobre 18, 2024

La difesa contrattacca nel processo contro il sen. De Siano

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Le difese hanno sollevato una serie di eccezioni in ordine al decreto che dispone il giudizio del giudice dell’udienza preliminare nei confronti degli imputati Domenico De Siano e del geom. Ernesto Silvio per una serie di ipotesi di reato che vanno dal falso ideologico a quello materiale, alla violazione urbanistica, paesistica, al mancato deposito e denuncia delle attività al Genio Civile e finanche di distruzione delle bellezze naturali. Tutte questioni che sono state oggetto di un franco incontro fra accusa e difesa e che il tribunale si è riservato di decidere alla prossima udienza. Più in particolare i difensori, oltre a discutere hanno depositato una memoria che va a ribadire i dubbi, le perplessità e le decisioni che erano state prese all’udienza preliminare. Soprattutto allorquando il pubblico ministero in quella sede aveva di fatto modificato parzialmente una delle contestazioni, senza che si rendesse necessario procedere diversamente.

La difesa ha anche incalzato l’accusa spiegando che alcuni reati mostrano una lapalissiana indeterminatezza, in particolar modo legata ai presunti falsi a carico di entrambi gli imputati. La difesa intende conoscere quali sono le singole illiceità poste in essere da ognuno dei propri assistiti, che andando poi a incastrarsi con le altre contestazioni hanno fatto sì che emergesse il reato di falso ideologico. Sostenendo che la modifica adottata in sede preliminare non poteva avvenire con quella procedura, richiamando una corposa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e ricordando allo stesso tribunale che spulciando gli atti è emerso che sullo stesso fatto erano state aperte ben due indagini, di cui la più “vecchia” nei confronti di ignoti, mentre l’altra per i due attuali imputati. Con diversi numeri di iscrizione per riunirli in una fase successiva. Chiedendo, infine, che per il De Siano si deve procedere in modo diverso, escludendo i capi d’imputazione che riguardano principalmente i reati legati all’attività edilizia, al mancato deposito al Genio Civile dei calcoli perché l’isola è una zona ritenuta sismica. Per quanto riguarda le due indagini riunite, la difesa ha anche eccepito che sono state svolte indagini dopo che si era oltrepassato il limite massimo che consente al pubblico ministero di procedere agli accertamenti e che la richiesta di proroga avanzata al giudice per le indagini preliminari è avvenuta con il termine ormai scaduto.

La replica del pubblico ministero non si è fatta attendere. Per quanto riguarda la modifica di una delle contestazioni,il rappresentante dell’ufficio del pubblico ministero ha ricordato che è facoltà dell’accusa poter procedere in ogni momento alla rettifica o integrazione del capo d’imputazione. Mentre si è riservato di controreplicare in ordine agli aspetti più “delicati” e che riguardano le richieste di proroga, se, come e quando c’è stata l’autorizzazione del gip, non avendo a sua disposizione tutti gli atti di questo processo. Con l’impegno che alla prossima udienza giungerà con la documentazione necessaria per poter “contrastare” le osservazioni della difesa.

Per la verità, all’udienza preliminare il giudice aveva già prosciolto Domenico De Siano da tutti i reati che riguardano l’urbanistica e gli aspetti paesistici, rimettendo dinanzi al tribunale solo per quanto riguarda questi presunti falsi.

Le indagini erano state coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica Claudio Miraglia Del Giudice, che aveva anche disposto una perquisizione presso l’abitazione del Silvio, in qualità di tecnico di fiducia della famiglia De Siano e che di fatto aveva seguito i lavori realizzati presso la struttura alberghiera Hotel San Montano, di cui l’attuale senatore era il legale rappresentante della società “San Montano srl”. Tale attività, ovviamente, non venne predisposta nei confronti dell’altro indagato essendo parlamentare della Repubblica e che è necessaria un’apposita autorizzazione dell’aula del Senato. Al fine diverificare se quella famosa DIA che era stata presentata e protocollata presso gli uffici del Comune di Lacco Ameno si riferiva al numero di protocollo datato 24 maggio 2013. Secondo l’accusa ci sarebbe stato un “cambiamento”, perché a quel numero di protocollo le cose non erano molto chiare. Tant’è che i carabinieri procedettero, contestualmente alla perquisizione, all’acquisizione di tutti gli atti presso la segreteria comunale. E dallo spulcio dei documenti si è giunti a ritenere che Silvio e De Siano abbiano di fatto violato il codice penale, falso ideologico e falso materiale: «Perché Silvio Ernesto, nella qualità di progettista, e Domenico De Siano quale rappresentante legale della società San Montano srl in concorso tra loro e con un funzionario, allo stato non identificato, del Comune di Lacco Ameno, apponendo il numero di protocollo 5811 del 24.5.201 3 dell’Ufficio protocollo del Comune di Lacco Ameno sui seguenti documenti:

denuncia di inizio attività a firma di De Siano Domenico e di Silvio Ernesto predisposta per la realizzazione di opere edilizie presso l’Albergo San Montano sito in Lacco Ameno,

rilievo fotografico dello stato dei luoghi, grafico con intestazione “‘studio tecnico di progettazione”, a firma di De Siano Domenico e di Silvio Ernesto, relazione tecnica asseverata a firma del solo geometra Ernesto Silvio, atti tutti posti a corredo della predetta  DIA.

mentre il suddetto numero dell’Ufficio protocollo del Comune di Lacco Ameno riguardava una corrispondenza diversa, intrattenuta da altro soggetto con il predetto Comune, attestavano, contrariamente al vero, che la documentazione su indicata era stata presentata e protocollata al Comune di Lacco A meno in data 24.5.201 3 al n 5811; atto pubblico facente fede fino a querela di falso. Con l’aggravante di aver commesso i l fatto al fine di munirsi di un titolo abilitativo per la realizzazione delle opere edilizie abusive descritte al capo b) e quindi per occultare la commissione dei reati di cui ai capi che seguono».

Per l’accusa tutto di “nascosto”, in quanto gli interventi realizzati presso la struttura alberghiera erano tali da munirsi di apposita autorizzazione dell’Ente locale e anche del nulla osta della Soprintendenza, in quanto l’isola d’Ischia è sottoposta a vincolo assoluto.

E’ a giudizio per questi reati il solo tecnico che ha seguito la pratica e di fatto avrebbe diretto i lavori. Nel reato di abuso edilizio compare anche il De Siano, ma in questo caso il tribunale non ne dovrà tenere conto in quanto c’è già stata una sentenza da altra autorità giudiziaria. Per gli abusi edilizi che sarebbero stati realizzati e che riguardano interventi non di grossa portata, ma di riqualificazione di alcune aree esterne: «Perché, Silvio Ernesto nella qualità di progettista e Domenico De Siano quale committente, rappresentante legale della società San Montano s.r.l. proprietaria della struttura alberghiera denominata “Albergo San Montano”, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, in assenza del permesso di costruire, nel parco di pertinenza del predetto albergo, realizzavano le seguenti opere consistite nella trasformazione dello stato preesistente dei luoghi e segnatamente nella modifica della condizione originaria dei luoghi su cui insistevano una vecchia parracina -muro di contenimento realizzato a secco a giunti aperti- e degli arbusti che copri vano un piccolo sentiero di campagna delimitato da una staccionata di legno, elementi tipici della cosiddetta macchia mediterranea, i quali venivano sostituiti con ampi spazi spianati, quasi del tutto privi di vegetazione, con nuovi muri di contenimento, con una serie di nuove rampe di collegamento nonché con piani e vasche in cemento armato».

Ed ancora di aver violato le norme che tutelano il paesaggio, in quanto il pubblico ministero ritiene che seppur le attività sono particolarmente ridimensionate, hanno una qualità tale da stravolgere il paesaggio: «Perché, in concorso tra loro. Silvio Ernesto nella qualità di progettista e Domenico De Siano quale committente e rappresentante legale della società San Montano srl proprietaria della struttura alberghiera denominata “‘Albergo San Montano” eseguivano in assenza della prescritta autorizzazione le opere di cui al capo b) nel territorio del Comune di Lacco Ameno soggetto a vincolo paesaggistico in quanto dichiarato dì “notevole interesse pubblico” con D.M. 26.3.1956».

Gli altri due capi riguardano il mancato deposito al Genio Civile dei lavori da eseguirsi perché l’isola è sottoposta a vincolo sismico: «Perché, in concorso tra loro, nelle qualità di cui al capo che precede, eseguivano i lavori relativi alle opere di cui capo B) in zona sismica, omettendo di depositare prima dell’inizio dei lavori gli atti progettuali presso l’ufficio del Genio Civile».

E per la mancata denuncia allo stesso Genio Civile in quanto in alcuni lavori era stato utilizzato il cemento armato: «Perché, in concorso tra di loro, nelle qualità di cui al capo che precede, eseguivano i lavori relativi alle opere di cui al capo b) in cemento armato non in base ad un progetto esecutivo e senza la preventiva denuncia dei lavori all’Ufficio del Genio Civile competente».

Ed infine solo per il tecnico del reato finanche di distruzione delle bellezze naturali, in quanto le opere sono state ritenute di forte impatto e tale da “colpire” l’intero paesaggio: «Perché, in concorso tra loro, nelle qualità dì cui al capo che precede, mediante le opere descritte al capo b) distruggevano, alteravano le bellezze naturali dei luoghi soggetti a speciale protezione dell’Autorità».

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