lunedì, Novembre 25, 2024

Il Terremoto come un condono?

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Gaetano Di Meglio | Per il terremoto del 2016, quello che ha distrutto Amatrice, dopo otto mesi, il governo italiano ha varato la legge speciale che disciplina la ricostruzione e delineato i passi successivi nell’ottica di consentire al paese di ripartire.
O almeno così sarebbe dovrebbe essere.
La realtà dei fatti ci dice, però, che le macerie sono ancora al loro posto, la qualcosa ha indotto alcune riflessioni ed un approfondimento tecnico.
Proprio dall’ordinanza che regola il post terremoto per Amatrice abbiamo, infatti, estrapolato l’articolo che più ci tocca da vicino, quello del “titolo edilizio” e della possibilità di ricostruire il patrimonio edilizio crollato con il sisma. Una storia che non è per niente bella, prefigurandosi il rischio concreto di poter impattare contro un assurdo normativo che equivarrebbe, per Ischia, ad una vera e propria beffa dopo il danno.
In altri termini, se l’ordinanza che emetterà il consiglio dei ministri non sarà calibrata alla dimensione isolana, o peggio, stando a quanto risulta dalla ordinanza fatta per Amatrice, se per Ischia faranno un semplice copia e incolla (e fino ad oggi le varie ordinanze anche per altri casi presentano notevoli similitudini), ci sarà ben poco da fare.
La situazione è così drammatica che serve quanto prima un tavolo tecnico di concertazione tra i comuni di Lacco Ameno, Casamicciola Terme e Forio che, insieme con la Regione, possa far presente la particolarità del “file Ischia” quanto a situazioni edilizie, domande di condono, comprensive del terzo, condoni semplificati, normativa urbanistica, piani regolatori adottati e non, e normativa paesaggistica.
Una cabina di regia condivisa tra gli enti che sappia proporre al Governo un serio supporto tecnico e legislativo.
Abbiamo chiesto all’avvocato Bruno Molinaro di dirci la sua sul contenuto della ordinanza per Amatrice in ordine agli interventi sugli immobili interessati da abusi totali o parziali.
«Ritengo, ad un primo esame, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia ignorato le regole più elementari in materia di rapporti tra normativa urbanistica e paesaggistica.
Nell’ordinanza di Amatrice si stabilisce, infatti, che, in caso di immobile parzialmente o totalmente abusivo, il soggetto danneggiato, per poter essere ammesso a beneficiare del contributo post sisma, debba fornire prova di aver presentato istanza di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 del d.P.R. n. 380/01.
In caso contrario, il comune deve invitarlo a presentare tale istanza che, nelle intenzioni di chi ha stilato il provvedimento, rappresenterebbe, laddove accolta, la soluzione al problema.
Purtroppo non è così perché, nelle zone vincolate come quelle dei nostri comuni, la strumentazione urbanistica è recessiva rispetto alla pianificazione paesaggistica.
In pratica, conta ben poco per il semplice fatto che la legge considera il piano paesistico strumento sovraordinato rispetto al piano regolatore che è tenuto ad adeguarvisi».
L’avvocato inizia a far chiarezza soprattutto su ciò che dovrebbe essere inserito nell’ordinanza che sarà emessa onde evitare di trovarci davanti ad un muro giuridico invalicabile!
«Ammesso pure che il piano regolatore di Casamicciola (o di Lacco Ameno), nelle zone colpite dal sisma, prevedesse la possibilità di sanare gli abusi (ma per l’art. 36 del d.P.R. 380/01 occorrerebbe pur sempre la prova della doppia conformità, ovvero della conformità delle opere realizzate alle previsioni del piano adottato e a quello del piano approvato e vigente), l’ostacolo insuperabile sarebbe, in tal caso, rappresentato dalla norma di sbarramento dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/04 che, al comma 1, vieta qualsiasi sanatoria di opere abusive realizzate in zona vincolata senza la preventiva autorizzazione paesaggistica. Uno scenario – sottolinea preoccupato Molinaro -, dunque, tutt’altro che roseo a meno che i nostri referenti istituzionali, compresi i sindaci e il governatore della Regione non facciano quadrato, facendo leva sulla peculiarità del patrimonio edilizio isolano e sulla genesi delle cause del fenomeno dell’abusivismo edilizio, i cui responsabili non sono di certo i soli cittadini. E qui il discorso sarebbe lungo. Potrebbe però apparire risolutiva l’esigenza di insistere per il ripristino dello status quo, soprattutto per gli immobili per i quali pende ancora istanza di condono. Per tali immobili – conclude -, posto che la legge ne sancisce la commerciabilità e la fruibilità (art. 40 legge n. 47/85), la giurisprudenza, anche costituzionale, ha ritenuto pienamente ammissibili gli interventi di manutenzione straordinaria, la cui nozione è stata, peraltro, ridefinita di recente, con interpretazione estensiva, dalla legge Sblocca Italia. Non si spiega – pertanto – perché la tutela, anche risarcitoria, non potrebbe essere accordata, in tali casi, “ora per allora” (ovvero con riferimento alla situazione cristallizzata antecedentemente al verificarsi del sisma). Vi è, poi, da aggiungere che per gli immobili oggetto di domanda di condono l’adeguamento sismico, laddove operi il vincolo, è ritenuto assolutamente necessario e condiziona esso stesso la positiva definizione della pratica. Per concludere: la soluzione da proporre sarebbe quella della ricostruzione con adeguamento sismico di tutti gli immobili colpiti dal sisma ed oggetto di domanda di condono”.
Crediamo sia questa una delle urgenza da inserire nel planning delle amministrazioni coinvolte dal sisma. Un’urgenza importante che impone il superamento delle etichette, delle posizioni di partito e delle correnti di pensiero e che i nostri rappresentanti istituzionali, i nostri tecnici e gli studiosi della materia facciano quadrato per evitare che ci vengano propinate le stesse previsioni assurde di cui all’ordinanza per Amatrice.
Sarebbe una vera disfatta! Per tutti

4 COMMENTS

  1. Stando a quanto dice la signora angela anche chi ha costruito con licenza edilizia o chi ha un immobile antecedente al 1942 non dovrebbe ricevere contributi in quanto non ha adeguato l immobile alle attuali norme antisismiche. Cosa che impone la legge a tutti.

    • Sto parlando di immobili abusivi. Costruiti senza licenza edilizia. L’abusivismo è un reato di gravitá assoluta.

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