Gaetano Di Meglio | Contro l’ozio dei comuni, contro il menefreghismo degli uffici tecnici, contro la clientela politica (degli altri) e contro quel lassismo tipico dei nostri comuni, arriva un insolito Domenico De Siano che rompe gli indugi e mette nero su bianco le responsabilità di ben tre comuni: Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.
Con una nota dai toni severi, il senatore della Repubblica che avoca a se il suo stesso “dovere istituzionale e politico” scrive all’Ill.mo Commissario Straordinario Per l’emergenza del terremoto dei Comuni della Isola di Ischia, Carlo Schilardi e ai Sindaci dei Comuni del cratere la nota con oggetto: “applicazione delle procedure di cui all’art. 25 della legge 130/2018, contente la conversione del D.L. 109/2018.”
Una nota dal sapore tecnico che richiama delle chiare responsabilità politiche e amministrative. Che, in qualche modo, ripercorre sia quelli che sono stati i “richiami” del sottosegretario Crimi in visita ad Ischia, sia quelli – ripetuti – del commissario Schilardi.
Senza perdere tempo, Domenico De Siano, mette in mora i suoi sindaci. Un richiamo “politico” per quel Barone di Lacco Ameno che tanto gli deve e quel Giovan Battista Castagna di Casamicciola che gli deve essere riconoscente per la seconda fascia.
Nel cratere risuona la “voce del padrone” e, questa volta, speriamo siamo di richiamo con benefici effetti per tutti.
Il nocciolo della questione è doppio. DA un lato c’è il lassismo e il menefreghismo degli uffici tecnici che, nonostante le nuove assunzioni, non riescono ad adempiere quanto di necessario per risolvere i problemi e facilitare la macchina dei condoni e della ricostruzioni e, dall’altra, la delicatissima questione del terzo condono nelle zone assoggettate a vincolo come la nostra isola.
Nel nostro ordinamento, dopo aver fatto una legge, prima che la stessa diventi esecutiva c’è sempre bisogno di qualche ulteriore passaggio. Quello che ora blocca l’applicabilità del terzo condono nel cratere di Ischia è un passaggio che devono eseguire gli uffici tecnici dei comuni o della Protezione Civile. Secondo i magistrati della Corte di Appello di Napoli, che hanno recepito il famoso “articolo 25” hanno richiesto quale presupposto la redazione della scheda AIDES di constatazione dei danni dei fabbricati in nesso di relazione con il sisma del 21.8.17.
Un passaggio che deve essere eseguito dall’Ente Comune perché i giudici non reputano “abbastanza” la perizia di parte.
La nota di De Siano va diritta al cuore della problematica e mette il dito sulla piaga: l’inefficienza degli “assunti sismici” e della lentezza dei (suoi) comuni.
“Il sottoscritto Senatore Domenico De Siano ritiene proprio dovere istituzionale e politico richiamare l’attenzione dei destinatari della presente nota sulla applicazione dell’art. 25 della legge 109/2018, che costituisce un atto di giustizia per i cittadini dei Comune della Isola di Ischia che hanno subito danni dall’evento sismico del 21.7.2017.
L’art. 25 richiamato espressamente recita che “per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui al capi IV e V della legge 28.2.1985, n. 47”.
Il sottoscritto ha sostenuto con forza nella discussione in Senato tale formulazione giuridica che comporta che le domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge 326/03 debbano essere esaminate entro sei mesi con i criteri di cui ai capi IV e V delle legge 47/85.
Ciò significa che siano venuti meno per i fabbricati, danneggiati dal sisma dei tre Comuni terremotati, i vincoli previsti dalla legge 326/03 che non consente la sanatoria di volumi nelle zone sottoposte al vincolo sismico.
In siffatta maniera, il legislatore ha inteso autorizzare la sanabilità dei fabbricati, oggetto della sanatoria 326/03, secondo i criteri della legge 47/85 senza le limitazioni del terzo condono in considerazione della circostanza che vi sono stati 2.500 sfollati e molti edifici, oggetto del terzo condono, sono stati danneggiati dal sisma con una emergenza abitativa che si riverbera negativamente sulle finanze statali in quanto molti di tali sfollati sono ancora in alloggio in alberghi o stanno ricevendo il contributo abitativo per il pagamento dei canoni degli alloggi in cui si sono sistemati i terremotati.
La Autorità Giudiziaria si è orientata nel ritenere corretta tale interpetrazione della legge 130/2018 ma ha richiesto quale presupposto la redazione della scheda AIDES di constatazione dei danni dei fabbricati in nesso di relazione con il sisma del 21.8.17.
Si è tuttavia verificato che la verifica dei danni e la redazione di tali schede, peraltro molto sommarie, siano state curate nella immediatezza dell’evento da tecnici posti a disposizione della Protezione Civile dagli Ordini Professionali, ma dopo la prima emergenza non sono state più curate.
La Autorità Giudiziaria con provvedimenti, emessi in procedimenti connessi alla loro sanabilità ai sensi delle leggi 361/03 e 47/85, con Ordinanze della Sesta Sezione della Corte di Appello di Napoli n. ro 1273/2018 SIGE del 18.6.2019, della Seconda Sezione della medesima Corte di Appello n.ro 1524/2018 SIGE del 9.7.2019 ha ritenuto che non sia sufficiente la perizia di parte che certifichi la sussistenza dei danni da sisma negli immobili, oggetto delle domande di condono ex-legge 326/03, da sanare secondi i criteri della legge 47/85, in quanto occorre la redazione della scheda AIDES che verifichi il nesso di relazione delle lesioni con l’evento sismico.
Risulta che in più casi siano state richieste ai Comuni le verifiche dello stati dei luoghi ai fini della redazione della scheda AIDES senza che gli uffici tecnici dei Comuni e la Protezione Civile vi abbiano dato seguito per una presunta incertezza nella constatazione di tali danni.
Ritengo doveroso segnalare che il Legislatore ha anche voluto garantire ai Comuni, interessati dall’evento sismico, i mezzi finanziari ed organizzativi con nuovo personale, allo scopo di porli in condizione di istruire tali pratiche di condono, di effettuare sopralluoghi, di risolvere le emergenze.
A mio avviso il Commissario Straordinario, che opera attraverso le organizzazioni dei Comuni, deve disporre, di concerto con i Sindaci, che gli Uffici Tecnici Comunali procedano con sollecitudine ad effettuare i sopralluoghi, a redigere le schede AIDES e ad istruire le pratiche di condono ex-lege 326/03 con i criteri di cui ai capi IV e V della legge 47/85 e ad emettere i provvedimenti conseguenziali.
A tale proposito devo rilevare che il termine concesso di sei mesi, che è di natura meramente ordinatoria, è decorso nel mentre i Comuni evidentemente hanno dovuto curare la immissione in servizio del personale tecnico; allo stato è giunto il momento di esaminare tali pratiche con sollecitudine anche perché il rilascio dei permessi di costruire in sanatoria determinerà la caducazione degli ordini di demolizione del Giudice Penale facendo venire meno di situazioni di disagio sociale.
Invito, pertanto, i destinatari della presente ad attivarsi in tale senso; chiedo, quindi, che il Commissario Straordinario dichiari che gli Uffici Tecnici Comunali debbano provvedere agli accertamenti tecnici ai fini della redazione della scheda AIDES ed i Sindaci coordino le attività dei propri uffici con sollecite verifiche.
Invito, inoltre, i Sindaci dei Comuni in indirizzo a disporre che i rispettivi uffici tecnici curino la istruttoria delle pratiche di condono edilizio ex-lege 326/03 degli edifici danneggiati dal sisma del 21.7.17 con i criteri di cui ai capi IV e V della legge 47/85.
In attesa di cortese riscontro, invio cordiali saluti.
Lacco Ameno, 26.7.2019.
Senatore Domenico De Siano.