Credibilità, preparazione e l’essere al posto giusto al momento giusto sono i tre fattori che hanno segnato questa importante novità per Ischia, il suo terremoto e per tutti quelli che hanno pendente una domanda di condono e la propria abitazione è stata danneggiata dal sisma.
Prima di andare avanti, ovviamente, è necessario chiarire che tutto ciò è parallelo ai rilievi sollevati dal senatore Domenico De Siano. Il coordinatore di Forza Italia, infatti, ha sollecitato gli Uffici Tecnici Comunali, la Protezione Civile e la struttura commissariale a completare gli iter già avviati secondo quelle che sono le disposizioni della corte di Appello. Un impulso, dedicato, che va seguito con scrupolosità e velocità.
Ma torniamo alla vittoria ischitana che si è avuta, ieri, dai lavori della III Commissione Affari produttivi della Regione Campania che ha approvato, con i voti di Forza Italia e PD (astenuti 5Stelle), un emendamento di Maria Grazia di Scala e che sarà votato in aula durante il consiglio regionale il prossimo primo agosto quando sarà approvata la legge “Norme per l’efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa”
Maria Grazia Di Scala, recependo la sollecitazione del sindaco id Lacco Ameno, Giacomo Pascale (il “Barone” ha una preparazione in ambito urbanistico e paesaggistico di livello avanzato, ndr), ha portato in commissione, tra i tanti, l’emendamento che segna un punto di svolta importante per la definizione delle pratiche di condono nei comuni colpiti dal sisma. Per la prima volta, forse, l’isola di Ischia ha un articolo dedicato in una legge regionale. Grazie a questo emendamento, oltre ad aprire la strada per i finanziamenti (in parte) collegati al sisma, si apre un’autostrada sia per la definizione delle pratiche di condono sia per favorire la ricostruzione privata. E questa volta, anche la famigerata 326/03, è dentro.
L’EMENDAMENTO
Articolo1
Modifiche alla legge regionale n. 10 del 18 novembre 2004 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui ai decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione e successive modifiche ed integrazioni.)
Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente
Art. 9 bis
Misure di semplificazione per i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia
Le modalità procedimentali di cui all’articolo 9, comma 2, sono applicate alle istanze presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto legge 109 del 28 settembre 2018 convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”.
Poche parole per una grande “rivoluzione”. In altre parole, l’emendamento mira ad estendere anche alle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 109/2018 cit., l’operatività dell’art. 9 della L.R. n. 10/2004, che prevede una procedura semplificata per la definizione delle domande di sanatoria, fissando il termine perentorio del 31.12.2019 per la chiusure delle pratiche, da ultimo prorogato con la legge della Regione Campania n. 60 del 29 dicembre 2018 [legge di Stabilità per l’anno 2019).
La Relazione descrittiva
In data 21 agosto 2017 i territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, sono stati colpiti da un eccezionale sisma che ha determinato due vittime, numerosi feriti e una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle popolazioni colpite e per la loro sicurezza, con crolli di edifici e lesioni al patrimonio immobiliare pubblico e privato e conseguente dichiarazione di inagibilità totale o parziale di scuole, chiese, municipi, alberghi, B&B, ristoranti, negozi, bar, palestre, civili abitazioni e studi professionali, molti dei quali risultano tuttora inutilizzati. Con DPCM del 22 agosto 2017 è stata decretata la dichiarazione di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dell’evento sismico dei 21 agosto 2017 in alcuni comuni dell’isola di Ischia. Con successive deliberazioni del Consiglio dei Ministri, in considerazione della permanenza dello stato di rischio, è stata disposta la proroga dello stato di emergenza sino al 21 febbraio 2019.
Solo a distanza di oltre un anno dell’evento sismico, con decreto legge n. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono stati approvati gli Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, anche al fine di poter programmare e dare impulso alla ricostruzione nelle aree distrutte dal sisma, demandata al Commissario Straordinario, nominato nella persona del dott. Carlo Schilardi. In particolare, l’art. 25 del d.l. n. 109/2018, convertito, con modificazioni, nella L. n.130/2018, intitolato “Definizione delle procedure di condono”, stabilisce che al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente capo, i Comuni di cui all’art. 17, comma l, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 1-bis.
Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma l sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di cui al comma l trova comunque applicazione l’art. 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003. 2. I comuni di cui all’art. 17, comma 1, provvedono, anche mediante l’indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 3.
Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente capo è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento di dette istanze. Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.
La definizione delle istanze di sanatoria edilizia degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 è di fondamentale importanza in quanto comporta ripercussioni sull’intera attività di ricostruzione delle aree colpite dal terremoto, anche nella funzione di riprogrammazione e di ripianificazione territoriale, sia per l’utilizzo delle risorse destinate alla di urbanizzazione dell’intero territorio comunale.
L’emendamento mira, pertanto, ad estendere anche alle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 109/2018 cit., l’operatività dell’art. 9 della L.R. n. 10/2004, che prevede una procedura semplificata per la definizione delle domande di sanatoria, fissando il termine perentorio del 31.12.2019 per la chiusure delle pratiche, da ultimo prorogato con la legge della Regione Campania n. 60 del 29 dicembre 2018 [legge di Stabilità per l’anno 2019).
Invero, la predetta procedura semplificata ex art. 9 della legge regionale consentirebbe agli uffici comunali impegnati nelle attività di ricostruzione di procedere in maniera più celere nella definizione delle domande di sanatoria pendenti in relazione agli immobili colpiti dal sisma, anche in conformità al termine acceleratorio di sei mesi dall’entrata in vigore della 1. n. 130/2018.
Brava Lady D! Alla faccia di tutti quelli che dicono che lei non fa niente per la gente di Ischia. Per alcuni esemplari di Ischia è anche troppo.