martedì, Dicembre 24, 2024

NIDO DEL FALCO: ERRORE GIUDIZIARIO E DANNO INGIUSTO ED ORA PAGA LO STATO …

Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

La Corte Di Cassazione annulla la demolizione del Ristorante “Il Nido del Falco”. Accolto il ricorso degli avvocati Bruno Molinaro e Giovan Battista Vignola

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione III penale, all’esito della camera di consiglio del 22 novembre 2019, ha accolto il ricorso proposto dagli avvocati Bruno Molinaro e Giovanni Battista Vignola per conto di Vincenzo e Giuseppina Vacca, annullando senza rinvio l’ordinanza della Corte di Appello di Napoli che aveva dato via libera alla demolizione del ristorante “Il Nido Del Falco” in località Maronti-Scarrupata,

Della vicenda abbiamo già scritto in quanto la stessa Corte di Appello, dopo la proposizione da parte dei difensori del ricorso per cassazione, aveva sospeso la demolizione (che intanto aveva avuto inizio, interessando parte delle strutture) “in considerazione del fatto che per alcuni dei reati edilizi oggetto di contestazione è intervenuta prescrizione, già dichiarata con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 27.5.2009”.

Alla sentenza della Cassazione che chiude definitivamente la partita tra i difensori e la Procura Generale a favore dei primi si è giunti dopo che gli avvocati Molinaro e Vignola avevano proposto un articolato ricorso con il quale denunciavano con forza l’erroneità del provvedimento della Corte di Appello di rigetto dell’incidente di esecuzione degli interessati in quanto basato sul travisamento delle risultanze processuali e sulla sorprendente affermazione di un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento (come la presunta condanna, in realtà mai avvenuta, di Vacca Vincenzo in relazione a tutte le imputazioni a lui ascritte per l’anno 2001).

Nel ricorso, i difensori avevano, pervero, anche lamentato che l’iniziativa demolitoria della Procura Generale violava un ordine di sospensione adottato dai giudici della esecuzione in data 19 maggio 2015 e – cosa ancora più grave – confliggeva platealmente con la sentenza di merito, divenuta irrevocabile, che aveva dichiarato i reati estinti per prescrizione.

Secondo la giurisprudenza citata dai legali dei Vacca la demolizione può essere eseguita dal P.M. solo se sia intervenuta sentenza di condanna, non anche nel diverso caso di proscioglimento per intervenuta prescrizione: proscioglimento del quale avevano, a suo tempo, pacificamente beneficiato gli imputati senza che la Procura avesse poi proposto impugnazione sul punto.

E questa demolizione – secondo i legali di Vacca – sarebbe stata la prima demolizione in Italia senza condanna.

Un caso senza precedenti nel panorama nazionale e contrario, oltre che alla legge, alla stessa Costituzione e alle norme dell’Unione Europea a tutela dei diritti dell’Uomo e della proprietà privata.

Occorre aggiungere che, nel giudizio di cassazione, anche il Procuratore Generale aveva dato ragione agli avvocati, concludendo la propria requisitoria con l’annullamento della ordinanza impugnata, riconoscendo espressamente che “è dato incontroverso che il giudice di appello ha dichiarato prescritte le violazioni edilizie contestate al Vacca Vincenzo, con la conseguenza che, in assenza di una decisione di condanna, all’ordine di demolizione non può darsi ulteriore corso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza 37836 del 29/03/2017)”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos