Ida Trofa | Il “Decreto Terremoto“entra nella fase legislativamente più accesa. Prima ci sarà l’esame e la discussione nelle commissioni e poi il definitivo voto a Palazzo Madama dove deve essere votato e convertito in legge entro il 23 dicembre.Ischia tra le pieghe dei disastri italici continua a ricoprire un ruolo soprattutto politico cruciale. Il sindaco Francesco Del Deo, unitamente all’Ex Sindaco Giacomo Pascale continuano a lanciare messaggi dal Cratere agli uomini di Montecitorio. I due protagonisti del terremoto ischitano hanno approntato una serie di nuove proposte che sostengono “migliorative“ del testo, inviate all’esame del Parlamento. Manco a dirlo, la prima osservazione contenuta nel documento riguarda il famigerati articolo 25, ed è stata redatta, dicono, per riparare ad un torto e far si che i terremotati ischitani siano trattati al pari degli altri. La questione Catania su tutte. Una realtà che per tipologia di evento, per numero di sfollati, qualità del patrimonio edilizio e conseguenze, oltre le sciagurate morti, è di fatto analogo e poco dissimile dal terremoto di Ischia. Ma a Catania chi ha legittimato i propri immobili condonati non sarà trattato più da abusivo. Sanati gli abusi potrà ricevere il contributo. Ad Ischia invece no!
“Decreto terremoti d’Italia“. Le nuove richieste di emendamento dei sindaci del Cratere di Ischia
Il decreto terremoto passa l’approvazione della Camera ed ora si presta ad approdare al senato. Lunedi 11 novembre sono scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti al decreto legge che tra una piega e l’altra, reca passaggi cruciali per il Terremoto di Ischia. Già in quella occasione Del Deo e Pascale, attraverso i propri referenti, avevano chiesto di presentare una serie di emendamenti alla norma collegata al decreto legge n.123 del 24 ottobre. Lo stesso fanno oggi che il testo passa al vaglio del Senato.
Riportiamo le “proposte emendative” formulate per volontà dei due rappresentanti del Cratere.
Richieste che girano grosso modo intono all’art 25 ed alla necessità di equiparare il legittimato al legittimo, attraverso la definizione delle istanze di condono. Ancora di stabilire un termine entro il quale le ordinanze di sgombero adottate dai Comuni anche a distanza dall’evento sismico del 21 agosto 2017 possano essere validamente allegate alle relazioni tecniche asseverate attestanti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici. Un altro nodo cruciale collegato al mercato delle vacche, l’Aedes Market già apertosi negli uffici tecnici comunali. Un modo per riaprire a chi non aveva aderito all’istituto della scheda curato dalla Protezione civile di Giuseppe Grimaldi durante l’emergenza. Oltre che avanzare la richiesta più che legittima di sospendere i termini del pagamento tributi fino al 2020. Sinteticamente e principalmente si tratta di richiedere e speriamo di ottenere uniformità normativa rispetto a quanto già legiferato in altre parti d’Italia per analoghe problematiche (ricostruzione post – sisma) nella fattispecie Catania giusto art 12 comma 7 legge n. 55 del 14 giugno 2019 recante le “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici“. Le proposte emendative, come quelle della volta scorsa, dopo il vaglio positivo dell’ufficio legale, sono state recepite a prima firma dalla Senatrice Ricciardi, 5 stelle. Anche questa volta il lavoro preparato da Pascale e Del Deo è stato consegnato alla Senatrice oltre che a tutti i riferimenti da Di Maio a Crimi, da Salvini a FDI. Insomma per Del Deo e Pascale non va esclusa nessuna ipotesi…
RICHIESTA DI MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N. 109, CONVERTITO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 16 NOVEMBRE 2018, N. 130, RECANTE: «DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTA’ DI GENOVA, LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE»
“Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza che rendono indispensabile l’adozione di misure derogatorie per l’accelerazione delle procedure di realizzazione degli interventi funzionali a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare senza ulteriori indugi la realizzazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 21.8.2017; si propongono le seguenti modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con la legge 16 novembre 2018, n. 130:
Art. 1
(Modifiche agli artt. 21, 24 e 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 ).
Al comma 2 bis dell’articolo 21 è aggiunto, in fine, il seguente inciso: «a meno che non sia sopravvenuto titolo edilizio in sanatoria all’esito delle procedure di cui al successivo art. 25 ».
Al comma 1, lettera a), dell’articolo 24 , dopo le parole «o l’ordinanza di sgombero» sono aggiunte le parole «purché adottata entro il 28 febbraio 2020».
All’art. 24 dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma: «6 bis. Nel caso in cui, sul bene oggetto di richiesta di contributo, sia pendente una domanda di sanatoria, il procedimento per la concessione dei contributi é sospeso nelle more dell’esame delle istanze di sanatoria e l’erogazione dei contributi é subordinata all’accoglimento di detta istanza».
All’articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020»; b) il comma 3 é abrogato.
Articolo 2
(Modifiche agli artt. 34 e 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130).
All’art. 34, al terzo periodo, dopo le parole: «sono effettuati entro il 31 gennaio 2021», sono aggiunte le parole «entro il limite del 40 per cento degli importi dovuti»;
Articolo 3
(Modifiche al comma 5-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) Cosidetto decreto Livorno.
All’articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo le parole «fino all’anno di imposta 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’anno di imposta 2020».