L’Humus delle integrazioni proposte
Ecco il succo delle proposte del sindaco Del Deo e del cittadino Pascale che invocano l’articolo 3 dell costituzione e molto altro ancora riferendosi alle norme previste per Catania e Campobasso.
L’art.3 della Costituzione e il diritto alla ricostruzione con contributo ai proprietari in possesso di sanatoria con le procedure dettate dal successivo art. 25
Per l’Art. 1 le modificazioni introdotte dal comma 1 prevedono l’introduzione di un nuovo inciso al comma 2 bis dell’articolo 21 del decreto-legge sulla ricostruzione di Ischia la n. 130 del 2018, avente lo scopo di salvaguardare il diritto alla ricostruzione e al relativo contributo in favore dei cittadini proprietari di immobili colpiti dal sisma per i quali sia stata rilasciata idonea sanatoria con le procedure dettate dal successivo art. 25, con l’effetto di conseguire pari condizioni rispetto a quelli edificati ab origine in base a licenza edilizia o permesso a costruire, in ossequio al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione Italiana. Invero, l’accoglimento di un’istanza di condono regolarizza l’immobile cui afferisce a tutti gli effetti, costituendo un valido motivo di annullamento dello stesso ordine di demolizione o di ripristino dello stato dei luoghi eventualmente impartito dal giudice penale.
La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto resta fermo il limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 19 del citato decreto legge(legge ricostruzione di Ischia).
Aedes e perizia asseverata. Stabiliamo i termini
Le modificazioni di cui al comma 2 prevedono l’introduzione di un nuovo inciso al comma 1, lettera a), dell’articolo 24, al fine di stabilire un termine entro il quale le ordinanze di sgombero adottate dai Comuni anche a distanza dall’evento sismico del 21 agosto 2017 possano essere validamente allegate alle relazioni tecniche asseverate a firma di professionisti abilitati e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 30, attestanti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all’articolo 17, per conseguire i contributi di cui agli artt. 20, 21 e 22 per immobili danneggiati o distrutti dal sisma per i quali non sia stata attivata la procedura per le verifiche di agibilità con utilizzo della scheda AeDES, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, con di esiti di agibilità/non agibilità differenziato dalla lettera B alla lettera F. Tale disposizione da un lato costituirebbe un limite di garanzia per la ricognizione dei danni da sisma e per l’assegnazione delle risorse destinate alla ricostruzione e dall’altro avrebbe l’effetto di dare impulso ai cittadini e ai loro consulenti e di velocizzare gli adempimenti da parte degli Uffici, escludendo istanze presentate con eccessivo ritardo e, comunque, con tempistiche non congrue rispetto al verificarsi dell’evento sismico.
La disposizione, finalizzata a velocizzare la realizzazione di interventi di edilizia privata è di natura procedimentale. Pertanto, non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Uguali benefici per chi ha sanato con un pensiero alla delocalizzazione
Le modificazioni introdotte dal comma 3 estendono la possibilità di erogare i contributi per la ricostruzione nei territori alle abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 per le quali sia stata rilasciata la sanatoria ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di garantire la concreta possibilità per le popolazioni colpite di procedere al recupero del patrimonio edilizio esistente, laddove possibile, ovvero di poter conseguire i benefici di un’eventuale delocalizzazione, al pari di quanto previsto da analoghe previsioni relative ad altri territori colpiti da terremoti per realizzare parità di trattamento tra cittadini della Repubblica.
Ischia come Catania
La disposizione, in particolare, è speculare al comma 7 dell’art. 12 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.». Si parla del territorio di Catania dove già il legittimato viene equiparato al legittimo. Basta perfezionare l’iter di condono per ottenere il contributo.
La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto resta fermo il limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 19 del citato decreto legge.
I comuni accelerino sulla definizione delle istanze di condono
Le modificazioni introdotte dal comma 4 prevedono:alla lettera a): l’aggiornamento del termine acceleratorio entro il quale i comuni di cui all’articolo 17, comma 1, devono provvedere, anche mediante l’indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle istanze di condono di cui ai commi 1 e 1 bis e le autorità competenti sono chiamate a provvedono al rilascio del parere di cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In considerazione della recente adozione dell’ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 7 del 27 settembre 2019, avente ad oggetto “Misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017 ” risulta necessario prorogare l’originario termine di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
Abrogate quel comma non garantisce pari trattamento per tutti i cittadini italiani
Alla lettera b) c’è la abrogazione del comma 3 dell’art. 25. La disposizione consente, unitamente a quella proposta con il precedente comma 3, di salvaguardare il diritto alla ricostruzione e al relativo contributo in favore dei cittadini proprietari di immobili colpiti dal sisma per i quali sia stata rilasciata idonea sanatoria, con l’effetto di conseguire pari condizioni rispetto a quelli edificati ab origine in base a licenza edilizia o permesso a costruire, in ossequio al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione Italiana. Peraltro, l’accoglimento di un’istanza di condono regolarizza l’immobile cui afferisce a tutti gli effetti, costituendo anche un valido motivo di annullamento dell’ordine di demolizione o di ripristino dello stato dei luoghi eventualmente impartito dal giudice penale.
La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto resta fermo il limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 19 del citato decreto legge.
Art. 2 maggiore attenzione anche alla parte fiscale
Con le modificazioni introdotte dall’art. 3 in analogia con quanto compiuto in occasione di altri eventi sismici, in particolare quelli del 2009 in Abruzzo e del 1997 nell’Umbria e nelle Marche, nonché con l’art. 8, comma 2, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, si riduce l’importo delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi assicurativi da restituire, che è fissato nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.
Con riferimento alla parte fiscale, considerato che la proposta in esame specifica che l’abbattimento del gettito da restituire si riferisce alle ritenute fiscali e non include eventuali altri versamenti sospesi, si stimano minori entrate complessive, da quantificarsi in base alla relazione tecnica allegata alla proposta di approvazione della legge 130 sulla ricostruzione di Ischia.
Art. 3. Stop alle tasse fino al 2020
L’articolo prevede che redditi dei fabbricati ubicati nel Cratere, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società nonché ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2020. Con riferimento alla parte fiscale si stimano minori entrate complessive, da quantificarsi in base alla relazione tecnica allegata alla proposta di approvazione della legge per Ischia .
ma è un articolo di giornale o un trattato di avvocatura?
vi rendete conto che è solo un insieme di articoli?
la gente “normale” vuole semplicità. pensateci