Al Dott. Vincenzo De Luca
Presidente Regione Campania
Dott. Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio dei Ministri
Dott. Marco Valentini
Prefetto di Napoli
Dott. Angelo Borrelli
Capodipartimento Protezione Civile
OGGETTO: adozione misure urgenti e straordinarie funzionali a prevenire la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (D.L. n. 6 del 23.02.2020 pubblicato in G.U. n. 45 del 23.02.2020, Edizione Straordinaria, Parte I e Ordinanza n.21 Ministero della salute G.U. Serie generale n.44 del 22.02.2020) nel territorio dell’Isola d’Ischia
I SINDACI DEI COMUNI DELL’ISOLA DI ISCHIA
Premesso che:
- Con provvedimento n. 25 del 23.02.2020, adottato ai sensi dell’art. 54 comma 4 del T.U.E.L., i Sindaci dell’Isola d’Ischia, richiamata l’emerga sanitaria verificatasi sul territorio nazionale – ed in particolare nelle Regioni colpite dal virus –, ordinavano “- il divieto di accesso ai Comuni dell’isola d’Ischia fino al 9 marzo e comunque fino a quando non saranno disposti d’intesa con la competente autorità sanitaria, idonei presidi sanitari prima degli imbarchi per l’isola: a) per i cittadini di nazionalità cinese provenienti dalle aree interessate dall’epidemia come identificate dall’Organizzazione Mondiale della sanità; b) per chiunque abbia soggiornato nelle aree di cui al punto a) negli ultimi quattordici giorni, c) per i residenti delle Regioni Lombardia e Veneto interessate da casi contagio da COVID-19 – il divieto è adottato in via precauzionale ed è finalizzato a prevenire la diffusione della malattia infettiva COVID-19 con riserva di ogni ulteriore o eventuale provvedimento anche di sospensione o revoca del predetto divieto o il suo prolungamento in caso di mutate esigenze di tutela della salute e della incolumità dei cittadini”; contestualmente disponevano “ – a salvaguardia dei residenti e dei turisti ospiti dell’isola di stabilire che le competenti autorità sanitarie locali provvedano a realizzare presidi sanitari prima degli imbarchi per l’isola al fine di scongiurare gravi pericoli di diffusione del contagio per tutti coloro che abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni nelle aree di cui alle lett.a) b) c). – Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Regolamento per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di Regolamenti comunali e di Ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei servizi salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli art.650 e 659 C.P. – La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all’esecuzione e alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza […] – La presente ordinanza viene contestualmente inviata al Prefetto di Napoli, al Comandi di Polizia locale dei Comuni e alle forze dell’ordine presenti sul territorio CC, POLIZIA, FINANZA, Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, Capitaneria di Porto di Napoli AZIENDE SANITARIE LOCALI competenti per territorio, COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE per i porti di Pozzuoli e Napoli”;
- Con provvedimento prefettizio n. 57073 del 23.02.2020, il Prefetto di Napoli, Dott. Marco Valentini, annullava in autotutela la predetta ordinanza alla luce dei seguenti presupposti: a) in primo luogo, il D.L. del 22.02.2020 – eletto a fondamento dell’esercizio del potere extra ordinem – alla data di adozione dell’ordinanza n. 25/2020 non avrebbe acquisito efficacia in quanto non ancora “pubblicato e quindi giuridicamente inesistente” (cfr. primo Considerato dell’atto prefettizio); b) inoltre il provvedimento ex art. 54 comma 4 TUEL si riferirebbe “genericamente ai cittadini residenti nelle Regioni Lombardia e Veneto senza specificare la provenienza degli stessi dai Comuni nei quali sussiste il cluster di infezione di virus COVID – 19, come già specificamente individuati dall’Autorità sanitaria”; c) la predetta ordinanza non sarebbe stata, in violazione della normativa di settore, preventivamente comunicata al Prefetto; d) il provvedimento contingibile sarebbe “sproporzionato, ultroneo ed ingiustificatamente restrittivo nei confronti di una vasta fascia della popolazione nazionale”;
Considerato che: - In data 23.02.2020, è stato pubblicato in G.U. n. 45/2020, Edizione Straordinaria – Parte I, il D.L. n. 6 del 23.02.2020 avente ad oggetto “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” il quale, richiamata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenze epidemiologico da COVID – 19, all’art. 1 ha stabilito quanto segue: “Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica. 2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti: a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area; b) divieto di accesso al comune o all’area interessata; c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza; e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; f) sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero, trovando applicazione la disposizione di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; g) sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale; h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità; k) chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati; l) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorità competente; m) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3; n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare; o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell’area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3”;
- Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.L. cit. le predette misure straordinarie sono adottate attraverso decretazione dal “Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni”;
- Il successivo comma 2 della medesima disposizione normativa stabilisce quanto segue: “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
Rilevato che: - L’aumento esponenziale dei casi di contagio nell’ambito territoriale delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte in uno alla mancata attivazione dei poteri e delle misure straordinarie di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. n. 6/2020 da parte delle Istituzioni e degli Organi Centrali e Territoriali immediatamente sovraordinati individuati all’art. 3 comma 1 e comma 2, I cpv, del D.L. cit., impongono – prima del verificarsi del primo caso di contagio nel territorio regionale – in via temporanea l’adozione di misure idonee, sotto il profilo igienico sanitario, ad evitare la continua ed incontrollata diffusione del COVID – 19 anche in territori, ad oggi, dallo stesso non attinti ma fortemente esposti in ragione dei consistenti flussi turistici;
- l’isola di Ischia, infatti, in virtù della presenza – anche al di fuori della tradizionale stagione turistica che coincide annualmente con la settimana precedente la Pasqua e che termina convenzionalmente il 1 Novembre Ognissanti – di numerose strutture alberghiere, ricettive e termali in piena attività anche durante il periodo invernale, è meta di turisti sia stranieri che provenienti dalle regioni italiane ed in particolare dalle Regioni del Nord e soprattutto dalla Lombardia, dal Veneto, dall’Emilia Romagna e dal Piemonte in cui sono stati registrati e censiti dalle autorità sanitarie numerosi casi di contagio da malattia infettiva COVID-19 (in numero crescente di ora in ora) con conseguente applicazione di particolari misure di salvaguardia della salute pubblica;
- la particolare natura della località turistica che comprende i Comuni di Barano d’Ischia, Forio, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Ischia, Casamicciola Terme, desta gravi preoccupazioni al fine della prevenzione di una eventuale diffusione della malattia in considerazione dei collegamenti con il continente, della continuità territoriale assicurata quotidianamente, della insularità, della presenza di un’unica struttura ospedaliera (non organizzata a recepire e gestire tali emergenze) che serve l’intera isola e che non potrebbe essere in alcun caso sostituita da altro presidio nemmeno temporaneo in caso di necessità;
- in ragione delle predette motivazioni, dunque, i Sindaci dell’Isola d’Ischia, quali Autorità Locali deputate a tutelare le crisi e le emergenze igienico sanitarie che minacciano la salute e l’incolumità dei cittadini e di quanti vi dimorano (anche temporaneamente) hanno interesse acchè le competenti autorità individuate all’art. 3 comma 1 e comma 2, del D.L. cit. (così come quelle sanitarie locali) provvedano a realizzare ogni misura idonea al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19 (ivi inclusi presidi sanitari prima degli imbarchi per l’isola di Ischia) al fine di scongiurare gravi pericoli di diffusione del contagio in territori caratterizzati dall’insularità e sprovvisti di mezzi ed infrastrutture idonee a gestire una eventuale emergenza sanitaria;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
VISTI gli artt. 1, 3 commi 1 e 2 del D.L. n. 6/2020 pubblicato in G.U. n. 45/2020, edizione straordinaria Parte I;
Con la presente i Sindaci
RICHIEDONO
Alle Autorità in indirizzo di disporre, a salvaguardia dei residenti e dei turisti ospiti dell’isola e per le motivazioni sopra espresse, tutte le misure cautelari atte a prevenire la diffusione del virus in territori ad oggi non colpiti dall’epidemiologia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso:
a) l’installazione all’imbarco traghetti/aliscafi di idonei check point e/o presidi sanitari al fine di censire i turisti provenienti da territori nei quali già risulta accertata la positività al virus e di eseguire i dovuti controlli attraverso strumentazione idonea ad intercettare eventuali persone contagiati (termo scanner, tamponi etc);
b) l’organizzazione di un presidio alternativo di emergenza funzionale ad evitare una eventuale promiscuità tra le persone contagiate e i degenti dell’unica struttura sanitaria presente sull’Isola d’Ischia (Ospedale A. Rizzoli), già di per sé insufficiente a gestire i ricoveri ordinari;
c) potenziamento dei mezzi di trasporto di emergenza (eliambulanza/idroambulanza) dedicati a gestire il trasferimento di persone contagiate;
d) somministrazione di questionario onde tracciare i flussi delle persone in ingresso sull’Isola d’Ischia al fine di conoscere l’eventuale soggiorno nelle Regioni già colpite dalla diffusione del virus.
Certi di un celere e positivo riscontro dettato dall’evolversi della situazione emergenziale, si porgono i più cordiali saluti
Il sindaco di Barano d’Ischia (dott. Dionigi Gaudioso)
Il sindaco di Casamicciola Terme (ing. GiovanBattista Castagna)
Il sindaco di Forio (dott. Francesco Del Deo)
Il sindaco di Ischia (dott. Vincenzo Ferrandino)
Il sindaco di Serrara Fontana (ing. Rosario Caruso)
Siete in ritardo, i turisti lombardi sono già sbarcati.
Siamo governati da persone irresponsabili.
Che Dio ci aiuti.
Shhhhh…non scrivere queste cose che se ti legge il”direttorone” di questa”testata” ti chiama razzista e in un momento di vena creativa si spinge fino a dire che sei da TSO, ma si sa i limiti, ben noti, sono quelli…
Gianni, scusami se ho commentato sotto al tuo commento, ma vedi in un altro articolo avevo chiesto, civilmente e in modo del tutto educato-l’articolo è online) di darmi delle risposte a chi ,evidentemente, fa (dis)informazione ma il massimo che ho ricevuto sono una serie di epiteti ed insulti.
Mi vergogno, da isolano, che a fare informazione sull’isola siano elementi del genere, degni della peggiore dittatura bulgara, pronti a censurare e offendere chi non la pensa come loro.
aggiungiamo prove per il TSO