giovedì, Novembre 28, 2024

Emergenza Covid-19, quali sono i processi che si celebreranno

Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Paolo Mosè | Congiuntamente il presidente del tribunale Elisabetta Garzo e il procuratore della Repubblica Giovanni Melillo hanno divulgato le linee guida su cui si procederà dal 12 maggio prossimo e fino al 31 luglio, quando scatterà la feriale. In questa complessa ricostruzione su come si dovrà lavorare in dibattimento, emergono alcuni aspetti già delineati e che ne abbiamo fatto cenno nei servizi scorsi.
Si va innanzitutto a privilegiare i processi penali con detenuti in carcere, agli arresti domiciliari, ma il giudice del dibattimento dovrà tenere conto inoltre delle posizioni degli altri imputati che sono comunque sottoposti a provvedimenti per così dire più blandi: divieto di dimora, obbligo a sottostare in un perimetro territoriale o sottoposti all’obbligo di firma. Anche per coloro che sono imputati e sottoposti a sorveglianza speciale si preferisce procedere con il processo. Ovviamente è necessario tener conto che il tribunale dovrà valutare i termini di scadenza della custodia cautelare e comunque fino all’11 novembre prossimo. Entro questa data è necessario evitare differimenti ed affrontare il dibattimento. Restano comunque i processi per direttissima per coloro arrestati in flagranza di reato, le udienze di convalida, che erano comunque già presenti nella fase più calda dell’emergenza sanitaria.

Per i processi con imputati liberi, in questo caso c’è una netta distinzione e il tribunale sarà chiamato a valutare quanti sono gli imputati, i difensori che sono parte integrante di quel processo e si dà massima libertà al giudice di scegliere. Comunque è scontato che i dibattimenti con testimoni, consulenti, eccetera non verranno aperti, salvo che non sia una prima udienza.

SOLUZIONE DI COMPROMESSO
Questo protocollo comunque, per molti operatori del settore, appare come una sorta di compromesso dopo che si sono svolti numerosi incontri e ci si è confrontati su come procedere. In particolare con gli avvocati, con il presidente della Corte di Appello e il procuratore generale presso la stessa Corte. E si tiene in considerazione la sicurezza sanitaria per tutti coloro che operano, anche in considerazione del fatto che pochi giorni fa un giudice dell’Ufficio gip e alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine in servizio presso il palazzo di giustizia sono risultati positivi al Covid-19. E alla luce di questa situazione, che certamente non è facile da gestire, né trovare soluzioni che possano soddisfare tutti gli attori principali, sia il presidente del tribunale che il procuratore tendono a sottolineare un aspetto essenziale: «Ravvisata la necessità – al fine di assicurare, da un lato, i servizi e le attività essenziali e, dall’altro, il rispetto delle misure finalizzate a contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 in atto e di contenerne gli effetti – di adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze».

E qui si passa a specificare in modo chiaro (questa parte) cosa realmente può essere trattato e con quali modalità: «Saranno fissati e trattati, salvo che il giudice ne disponga il rinvio per motivi procedurali (con la conseguente applicabilità in tal caso, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sole cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previste dall’art. 304 del codice di procedura penale):
a) le procedure di convalida di arresto in flagranza, anche in sede di giudizio direttissimo, e di fermo, nonché quelle di convalida dell’ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare;
b) i procedimenti penali in cui siano applicate misure di sicurezza detentive o ne sia pendente richiesta di applicazione;
c) i procedimenti penali nei confronti di persone sottoposte alle misure coercitive della custodia cautelare in carcere, degli arresti domiciliari, della custodia cautelare in istituto a custodia attenuata e alla custodia cautelare in luogo di cura per quella causa o di persone detenute in carcere o in detenzione domiciliare in espiazione pena per quella causa (incidenti di esecuzione);
d) i procedimenti penali in cui siano applicate misure cautelari non custodiali, coercitive o interdittive, o misure di sicurezza personali;
e) i procedimenti in materia di mandato di arresto europeo passivo e di esecuzione di ordini investigativi europei;
f) i procedimenti penali che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, dichiarate urgenti dal giudice su richiesta di parte con ordinanza motivata e non impugnabile».

I TERMINI DI CUSTODIA
Vi sono anche altri aspetti sui quali i due alti magistrati si sono soffermati per chiarire quali possono essere le conseguenze derivanti dalla situazione emergenziale sanitaria e soprattutto si soffermano sui termini di custodia cautelare, che sono aspetti molto sentiti dai giudicanti: «Qualora, per i procedimenti diversi da quelli su indicati alle lettere a), b), e) f) e da quelli nei quali entro l’11 novembre 2020 scadano i termini nonché, sempre che non vi sia stata richiesta espressa che si proceda da parte del detenuto, imputato, proposto o del suo difensore, nel caso di: procedimenti a carico di persone detenute, per i quali non via sia stata sospensione cautelativa delle misure alternative; procedimenti penali nei confronti di persone sottoposte a misure cautelari o di sicurezza personali; procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o in cui siano state disposte misure di prevenzione; il giudice disponga il rinvio dell’udienza esclusivamente perché ritenga che la trattazione della stessa non sia compatibile con il rispetto delle misure finalizzate a tutelare le esigenze di salvaguardia della salute correlate all’emergenza epidemiologica in atto da Covid-19, sono sospesi il corso della prescrizione ed i termini di cui alla legge, per il tempo in cui il processo è rinviato e comunque non oltre il 31 luglio 2020».

Ma il groviglio penale non è una cosa molto semplice e vi sono anche altri aspetti che debbono essere tenuti in considerazione e in questo decreto vengono riportati, ma che lasciano comunque spazio a qualche interpretazione che può benissimo essere evidenziata da chi è interessato a trattare e chi spinge per il rinvio dei processi: «Saranno fissati e trattati, altresì, i procedimenti, diversi da quelli su indicati, esclusivamente qualora ne sia stata segnalata l’urgenza o vi sia stata richiesta espressa di trattazione ad opera delle parti – imputato/indagato, proposto (in caso di applicazione della confisca disgiunta dalla misura personale, l’intestatario del bene – persona offesa), parte civile, responsabile civile, difensore e pubblico ministero – trasmessa alla cancelleria almeno 5 giorni prima dell’udienza a mezzo posta elettronica certificata, sempre che la trattazione degli stessi sia compatibile con il rispetto delle misure finalizzate a tutelare le esigenze di salvaguardia della salute correlate all’emergenza epidemiologica in atto da Covid-19; nel caso in cui il giudice disponga il rinvio dell’udienza perché ritenga che la trattazione della stessa non sia compatibile con la tutela delle suddette esigenze, sono sospesi i termini di prescrizione».

MEMORIE TELEMATICHE
Per tutte quelle camere di consiglio dove non è obbligatoria la presenza delle parti e dove basta anche depositare una memoria per via telematica, verranno trattati come hanno puntualizzato i firmatari: «Saranno trattati, inoltre, i procedimenti regolati dall’art. 127 del codice di procedura penale (direttamente o per richiamo normativo), nei confronti di persone non sottoposte ad alcuna misura cautelare, nei quali la presenza delle parti e dei difensori sia facoltativa, solo se le parti o i difensori muniti di procura speciale depositino, mediante posta elettronica certificata, entro cinque giorni prima dell’udienza, richiesta di trattazione con rinuncia alla comparizione personale, con facoltà di depositare con lo stesso mezzo, fino al giorno precedente quello dell’udienza, memorie difensive».
Potranno essere discussi e affrontati quei processi ove si è già nella fase della discussione delle parti e che non impegna il tribunale nell’esame dei testimoni, come è ben richiamato in un altro passaggio: «Al di fuori delle ipotesi previste dai precedenti punti n. 1, 3, e 4, saranno trattati i procedimenti, contemplati dai criteri tabellari di priorità, purché in fase di discussione, ovvero con attività istruttoria che non comporti la presenza in udienza di soggetti ulteriori e diversi rispetto alle parti necessarie; al di fuori delle ipotesi previste dai precedenti punti n. 1, 3, 4 e 5, non saranno trattati altri procedimenti; la fissazione o il rinvio, anche fuori udienza, di tali procedimenti ad epoca successiva al 31 luglio 2020 sarà disposta mediante decreto che darà conto del fatto che la trattazione degli stessi prima di tale data è stata impedita dalla impossibilità di garantire il rispetto delle misure finalizzate a tutelare le esigenze di salvaguardia della salute correlate all’emergenza epidemiologica in atto da Covid-19».

“CODICE ROSSO”
Tutti coloro che sono detenuti comunque non potranno presenziare in aula, ma potranno collegarsi con i traballanti sistemi di comunicazione direttamente dal carcere o dal proprio domicilio ove sono agli arresti domiciliari. Ma l’altro dato che emerge, è che anche gli imputati che sono liberi dovranno comunque evitare di raggiungere il tribunale e se vorranno, potranno assistere alla propria udienza per il tramite di videoconferenza: «Le persone sottoposte a custodia cautelare o detenute in espiazione pena parteciperanno al procedimento o al processo a distanza, mediante videoconferenza o collegamento da remoto con le modalità e gli strumenti indicati dal Ministero della Giustizia in base alla legge processuale vigente; in tal caso, qualora nello stesso processo siano presenti imputati detenuti in carcere ed altri non detenuti in carcere, si applicherà il collegamento mediante videoconferenza e le persone non detenute in carcere parteciperanno al processo mediante presenza fisica in aula oppure in videoconferenza (ad esempio persone agli arresti domiciliari fuori circondario), fermo restando il diritto del Difensore di partecipare dal luogo di detenzione ove partecipa l’imputato in videoconferenza; qualora invece nello stesso processo non siano presenti imputati detenuti in carcere ma siano presenti imputati in custodia domiciliare ed imputati liberi, con o senza obblighi, si procederà per tutti mediante collegamento da remoto con le modalità e gli strumenti indicati dal Ministero della Giustizia, se ricorrono i casi ed entro i limiti previsti dalla legge, oppure in videoconferenza con presenza fisica in aula delle persone libere e degli imputati agli arresti domiciliari eventualmente autorizzati dal giudice a comparire liberi e senza scorta».
In tutto questo “bailamme” c’è da dire che è prevista comunque la trattazione senza la presenza dei testimoni per i processi cosiddetti “codice rosso”, di cui la sezione distaccata abbonda. In quel caso il giudice ha sostanzialmente l’“obbligo” di aprire il dibattimento per procedere alla costituzione delle parti e agli altri adempimenti previsti dalla legge per dare una marcia in più ai processi ove l’imputato risponde di maltrattamenti in famiglia e stalking. In ordine d’importanza sono al secondo posto e preceduti da quelli di camorra e terrorismo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos