mercoledì, Novembre 27, 2024

Consanguinei amari. Casamicciola pressa contro l’ingiustizia di Governo. Per il Fine-CAS, Iacono è l’avvocato dei terremotati

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Ida Trofa | Monta il CAS a Casamicciola. Anche Agostino Iacono in rappresentanza dei terremotati scrive al Governo evidenziando discrepanze e omissione per quanto concerne la situazione dell’eliminazione del CAS ai cosiddetti “consanguinei“ dei proletari delle unità immobiliare danneggiata dal sisma. Nell’ambito del documento inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Capo del Dipartimento di Protezione Civile, il concittadino Angelo Borrelli, al Commissario Carlo Schilardi ed ai sindaco del Cratere.

All’interno del documento vengono evidenziati una serie di paradossi, come la penalizzazione di proprietari e familiari in favore ad esempio dei fittuari che hanno ricevuto il CAS per 3 anni senza che alcuno battesse ciglio oppure per non parlare dei contributi dati a tutte le aziende dell’isola d’Ischia, extra Cratere e mai colpite dal sisma.
La questione delle aziende ubicate negli altri comuni isolani, dove artatamente si è forzato nel dare dare la possibilità di accedere al ristoro, rappresenta la prova provata che mette in evidenza il paradosso di diverse misure adottate sul terremoto di Ischia e nell’interpretazione delle norme per i terremotati realmente colpiti che hanno perso la casa e da tre ani attendono di poter ricostruire o trovare soluzioni abitative.
A questo punto sarebbe veramente il caso, da parte dei comuni del Cratere 2017, e lo spiega Iacono, inviare una nota al MEF e alla Corte dei Conti per chiedere chiarezza sullo stanziamento dei fondi ed il pagamento di indennizzi in favore di aziende ubicate in altri comuni. Se si continua in queste disparità e non solo sul CAS, ma anche su altri temi condono procedura ricostruzione sostegno attività produttive e quant’altro è forse davvero il caso di smetterla di fare i bravi cittadini obbedienti, di assecondare un governo, i vertici che ha messo a capo del nostro terremoto e cominciare ad altre i toni per vedersi riconosciuti i pori diritti di sfollati, imprenditori danneggiati e terremotati senza più una casa o un posto dove vivere dignitosamente. Ed ora senza neppure un contributo per la sistemazione.

L’oggetto della nota Iacono è chiarissimo: urgente. Delucidazioni sull’applicazione dell’art. 18 comma 1, lett. I-ter riguardante la riduzione del 50% ed eliminazione dell’importo del contributo autonomo sistemazione (cas) concessi in favore dei nuclei familiari in abitazioni non di proprietà. Richieste.

Le richieste
Viene cosi chiesto al aAl Commissario per la Ricostruzione, di non applicare la dimidiazione e l’eliminazione del contributo autonomo sistemazione (CAS) a quei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa distrutta o danneggiata del sisma risulti di proprietà di un parente consanguineo;la corretta applicazione della lettera i-ter) dell’articolo 18, comma 1, applicando la riduzione del 50% e l’eliminazione dell’importo del contributo autonomo sistemazione (CAS) soltanto agli inquilini, evitando di estendere tale riduzione ed eliminazione a tutti i reali attori della Ricostruzione che sono anche i parenti consanguinei ed in particolare i figli di proprietari, tenendo conto, in maniera del tutto corretta, della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile Servizio attività giuridica e legislativa, protocollo n. CG/0033191 del 05/06/2020, e della normativa vigente per il Centro Italia, per una corretta interpretazione estensiva a favore dei terremotati “consanguinei” in virtù anche dell’Art. 3 Cost;
Al Comune di Casamicciola Terme e alla Commissione CAS del Comune di Casamicciola Terme (soggetto competente alla definizione delle pratiche cas) di insistere per il versamento delle somme richieste al Commissario per la Ricostruzione così come da determina n. 433 del 08/10/2020; Al Comune di Lacco Ameno e al Comune di Forio e alle rispettive Commissioni Cas, di non provvedere alla dimidiazione ed eliminazione del cas per i “consanguinei”, per tutti i motivi esposti; Al Commissario per la Ricostruzione, qualora dovesse passare la tesi dell’interpretazione negativa della lettera i-ter) dell’articolo 18, comma 1 (il venir meno dell’assistenza della popolazione dei terremotati “consanguinei” tramite il CAS), di prevedere strumenti alternativi quali i moduli (container e SAE), visto che per questi terremotati non è venuta meno l’assistenza, in generale, che si deve garantire in virtù dell’articolo 18 del Decreto Legge n. 108 del 2020, convertito in Legge n. 130 del 2018, comma 1, lettera i-bis) e, pertanto, si chiede al Presidente della Regione Campania ed ai Sindaci dei Comuni interessati di chiedere tali alternativi strumenti di assistenza.

Al Presidente del Governo, al Capo della Protezione Civile, alla Protezione Civile – Dipartimento della Protezione Civile Servizio attività giuridica e legislativa, e al Presidente della Regione Campania si chiede di intervenire sulle questioni esposte.
Si chiede celere e urgente risposta, entro e non oltre sette giorni dalla ricezione, a tutti i diretti interessati per chiedere l’attivazione di tutti i provvedimenti necessari al fine di eliminare le anomalie evidenziate, riservandosi anche manifestazioni forti e civili per il riconoscimento dei diritti dei terremotati (in particolare in favore di tutti i soggetti interessati alla Ricostruzione del tessuto immobiliare, sociale ed economico) dell’Isola d’Ischia.


LA NOTA

Iacono richiama la legge sulla ricostruzione e rileva che allo stato il Commissario per la Ricostruzione ha avviato la “ricostruzione” adottando diverse ordinanze ed altre sono in arrivo, per cui, attualmente non può essere ancora garantito il rientro degli sfollati presso le proprie abitazioni e sedi stabilite prima del terremoto per l’esercizio delle attività produttive e professionali. Con successive norma sul Sisma nel 2019 è stata modifica la legge (ischia non ha più lo stato di EmergenzaNDR). In particolare è stato integrato l’art. 18, comma 1, del decreto legge 2018 n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2019 n. 130, aggiungendo la lettera i-ter che stabilisce “il Commissario straordinario provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell’assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020”, stabilendo, quindi, dei provvedimenti applicativi riguardanti l’assistenza alberghiera e il contributo autonomo sistemazione;
6)deve essere evidenziata che la ratio della norma era quella di ridurre e di eliminare da gennaio 2021 il contributo autonomo sistemazione nei confronti dei cosiddetti “inquilini” e sarebbe ingiusto estendere la riduzione e eliminazione del cas per i consanguinei, familiari ed in particolare ai figli dei proprietari che sono e saranno i veri attori della ricostruzione, che verrebbero “scoraggiati” da questa ingiustizia;
7)la norma, riguardante la riduzione del 50 %, deve essere letta, interpretata e applicata coordinatamente con l’art. 21 (avente ad oggetto “Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata”) del Decreto Legge n. 109 del 2018 convertito in Legge n. 130 del 2018, che asserisce al secondo comma “I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore: a. dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’art. 17, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell’art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; b. dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’art. 17, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario; c. dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b); d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’art. 17, era presente un’unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c); e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all’attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’art. 17, risultavano adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali;
8)l’art. 21 in maniera espressa equipara i proprietari agli usufruttuari e ai titolari di diritti di godimento, evidenziando gli attori della Ricostruzione, per cui anche la lettera i-ter dell’art. 18, comma 1, e precisamente la riduzione del 50% dal mese di maggio e poi l’eliminazione dal mese di gennaio 2021 del contributo autonomo sistemazione non deve essere applicata nei confronti dei soggetti considerati attori della Ricostruzione alla stessa stregua dei proprietari, che si vedrebbero “scoraggiati” da una ingiusta e non corretta riduzione ed eliminazione del contributo autonomo sistemazione;
9)inoltre, anche nel terremoto del Centro Italia, in mancanza di una norma chiara, come nel nostro caso, la situazione dei parenti consanguinei è stata risolta nel senso di essere equiparati ai proprietari (e non agli inquilini), tanto è che sul sito della Protezione Civile alla voce Media e Comunicazioni – Contact Center – Domande e risposte, alla domanda specifica “Spetta il CAS a chi al momento del sisma era ospitato gratuitamente presso parenti e senza alcun contratto, in particolare senza neanche il contratto di comodato?” viene data la seguente risposta “Come chiarito in precedenza, si ribadisce che se i soggetti abitavano in virtù di rapporto di parentela e in assenza di contratto di comodato gratuito, presso un’abitazione oggetto di sgombero a causa del sisma, ai fini del riconoscimento del CAS devono dimostrare tale situazione di fatto. Spetta in ogni caso al comune la verifica della sussistenza di tali condizioni di fatto”, chiarendo che i parenti seguono il legame con i proprietari e non certamente possono essere equiparati agli inquilini.
10)ci sono situazioni dove effettivamente, in presenza di scritture private, non è stato formalizzato il passaggio e il trasferimento della proprietà ai familiari, ai parenti consanguinei ed in particolare ai figli che sono i principali attori della Ricostruzione continuando i “sacrifici” dei familiari discendenti, familiari e padri;
11)i figli dei proprietari ed in generale le nuove generazioni sono i veri attori della Ricostruzione perché incombono su di loro il compito e la necessità di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma ed anche della ricostruzione del tessuto sociale ed economico portando avanti i sacrifici dei discendenti e degli “anziani” genitori;
12)nella ratio e logica legislativa, tale dimidiazione, riduzione ed eliminazione trova fondamento nella considerazione che un locatario, diversamente dal proprietario, non ha avuto danni patrimoniali diretti e non incombe su di lui il compito di ricostruzione dell’immobile danneggiato dal sisma, che invece incombe anche sui figli consanguinei e parenti dei proprietari direttamente danneggiati dal sisma che avevano peraltro fatto sacrifici per manutenzione e migliorie dell’immobile, fino al momento del sisma del 21 agosto 2017, anche in una prospettiva futura di formalizzare definitivamente il trasferimento, che è solo un mero passaggio formale di intestazione dell’unità immobiliare;
13)il popolo terremotato sta rispondendo bene (vedi le richieste di sollecito di condono edilizi), ma con una iniqua e ingiusta eliminazione del CAS nei confronti degli attori della Ricostruzione, che non sono solo gli intestatari delle unità immobiliari, si vedrebbe sconfortato e scoraggiato nell’azione di Ricostruzione del tessuto immobiliare, sociale e economico delle zone terremotate.

Ci sono stati precedenti carteggi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile Servizio Attività giuridica e legislativa che nel giugno 2020 hanno evidenziato un quadro legislativo con una interpretazione della norma a favore dei terremotati “consanguinei”, accogliendo sostanzialmente le ragioni esposte.
Infatti si riportano due passaggi della suindicata nota:
A) Il primo passaggio è il seguente: “Secondo quanto segnalato dall’associazione “Protagonisti per l’Isola d’Ischia” e condiviso dalla S.V., un’interpretazione meramente letterale della disposizione potrebbe pregiudicare i soggetti, legati da un rapporto di parentela in linea retta o collaterale con il proprietario dell’immobile dichiarato inagibile, i quali vi dimoravano a titolo gratuito al momento degli eventi sismici e che, a differenza dei meri conduttori, subirebbero danni che potrebbero qualificarsi “propri””.
Ebbene TRADOTTO questo passaggio, non contestato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile Servizio Attività giuridica e legislativa, in sintesi si invita a interpretare correttamente la norma a favore dei terremotati “consanguinei”, evitando un’interpretazione letterale e ha spiegato il motivo per non precludere i diritti devi veri terremotati, andando a fare un confronto con la normativa vigente del Centro Italia.
B)Il secondo passaggio (le conclusioni della nota suindicata) è il seguente: I soggetti legati da un rapporto di parentela in linea diretta collaterale con il proprietario dell’immobile che, al momento degli eventi sismici, dimoravano a titolo gratuito nell’immobile dichiarato inagibile sono stati equiparati ai comodatari a titolo gratuito, con conseguente applicazione delle citate disposizioni. Ne segue le possibilità di percepire il contributo di autonoma sistemazione nell’ipotesi di presentazione dei citati impegni alla prosecuzione del rapporto, nonché, in assenza di tali impegni, residua la possibilità di percepire un contributo pari alla metà dell’importo del contributo per l’autonoma sistemazione qualora la nuova sistemazione sia titolo oneroso, mentre nell’ipotesi cui anche la nuova abitazione sia a titolo gratuito, nulla può essere corrisposto.
Ebbene tali conclusioni devono essere fatte valere anche per la normativa vigente del sisma dell’Isola d’Ischia del 21 agosto 2017, nell’ottica di una corretta interpretazione (non meramente letterale) dell’articolo 18, comma 1, lettera i-ter, del decreto legge 2018 n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2019 n. 130, nell’alveo del nostro ordinamento giuridico, in raffronto anche con la normativa del Centro Italia ed in virtù dell’art. 3 della Costituzione:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”.
Si osserva che una corretta interpretazione estensiva a favore dei terremotati “consanguinei” è possibile, in applicazione anche del secondo comma dell’Art. 3 Cost., che prevede di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale per una piena uguaglianza di tutti i cittadini italiani.
Bene ha fatto la Commissione Cas e l’amministrazione del Comune di Casamicciola Terme a non procedere alla riduzione da maggio 2020, ispirandosi, tra l’altro, anche a questi principi oltre che a ad altri motivi ben esposti nel corso della problematica affrontata.
Si osserva che in precedenza già c’è stata un’interpretazione estensiva di una norma con l’applicazione anche a soggetti, che non avrebbero potuto usufruire di nessun contributo, in caso di interpretazione meramente letterale delle norme vigenti per il sisma dell’Isola d’Ischia, e parliamo dei contributi alle aziende (che hanno avuto una riduzione del fatturato) ubicate nei territori e comuni dell’Isola d’Ischia non colpite dal sisma del 21 agosto 2017 e che non sono menzionati nell’impianto normativo del sisma dell’Isola d’Ischia.
Infatti ALL’ART. 19 DEL DECRETO LEGGE N. 109 DEL 2018 CONVERTITO IN LEGGE N. 130 DEL 2018 avente ad oggetto “Contabilità speciale” si asserisce che:

  1. “Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale [omissis…]
  2. “Sulla contabilità speciale confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori di cui all’art. 17 e per l’assistenza alla popolazione”.
  3. “La contabilità di cui al comma 1 é incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’art. 45”.
    L’art. 17 del decreto – legge n. 109/2018, convertito in Legge n. 130/2018 “Ambito di applicazione e Commissario straordinario”, al primo comma, stabilisce che “Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017”. Il CAPO III del decreto – legge ha introdotto le disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di lacco Ameno dell’isola d’Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
    L’art. 18 del decreto legge n. 109/2018, conv. in legge n. 130/2018, al primo comma, lett. e) stabilisce che il Commissario per la Ricostruzione: “interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati (cioè solo nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio) e assicura il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici”.
    L’Art. 36 del suindicato Decreto Legge n. 109 del 2018 convertito in Legge n. 130 del 2018“Interventi volti alla ripresa economica” al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese.
    1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
    Si osserva che in base ad un’interpretazione letterale delle norme, nei termini suindicati, dovevano essere escluse le aziende dei territori e comuni non interessati e non menzionati negli articoli 17 e 19. Infatti l’articolo 36, pur se è vero che parla di Comuni dell’Isola d’Ischia al primo comma, tuttavia al secondo comma si utilizza la dicitura “tra i comuni interessati” ed i comuni interessati dell’Isola d’Ischia, ai sensi del combinato disposto degli articoli e dell’intero impianto giuridico previsto per il sisma del 21 agosto 2017 (vedi tanto per fare un esempio tra i tanti l’esenzione e la sospensione delle tasse vale solo per i comuni interessati Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio) sono solo i tre comuni e territori colpiti ossia Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.
    Ebbene, come è stata fatta un’interpretazione estensiva (e non meramente letterale) in questo caso per le aziende non ubicate nei territori colpiti dal sisma e non compresi negli articoli 17 e 19 del decreto legge n. 109/2018 convertito in Legge 130/2018, anche per i veri “terremotati” in via diretta quali sono i “consanguinei”, nel caso di Contributo autonomo sistemazione (CAS), la norma dell’articolo 18, comma 1, lettera i-ter, del decreto legge 2018 n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2019 n. 130, deve essere interpretata a favore dei terremotati per tutti i motivi esposti.
    Viceversa sarebbe una grave disparità di trattamento tra i cittadini non terremotati in via diretta (come nel caso di aziende di altri comuni) e cittadini terremotati (che si vedrebbero negato il CAS e l’assistenza), nell’interpretazione delle norme adottate per il sisma del 21 agosto 2017.
    Un’ultima osservazione non meno importante è la seguente:
    L’art. 18 del DECRETO LEGGE N. 108 DEL 2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 130 DEL 2020 stabilisce che il Commissario per la Ricostruzione, al comma 1, lettera i-bis): “PROVVEDE ALLE ATTIVITA’ RELATIVE ALL’ASSISTENZA DELLA POPOLAZIONE a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all’art. 16, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono all’uopo trasferite sulla contabilità speciale di cui all’art. 19”.
    Pertanto, il Commissario per la Ricostruzione, visto che non è venuta meno l’assistenza alla popolazione, ma sono venute meno l’assistenza alberghiera, ed in caso di interpretazione negativa della norma, il contributo autonomo sistemazione, per quanto concerne i “consanguinei” deve comunque provvedere alla loro assistenza con strumenti alternativi che sono da individuare nei moduli (che non sono vietati dalle norme previste per il terremoto dell’Isola d’Ischia), quali i container e SAE, come avviene nel Centro Italia.
    Si ribadisce che per i terremotati “consanguinei”, qualora dovesse passare la tesi negativa della norma sul CAS, nei termini indicati sopra, non è venuto meno il diritto all’assistenza che il Commissario per la Ricostruzione deve sempre garantire con strumenti alternativi all’assistenza alberghiera e all’assistenza tramite il contributo autonomo sistemazione, quali i moduli (container e SAE)“.

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