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Coup de théâtre alla Sentinella. La Regione “dona” l’asilo alla Parrocchia!

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Gaetano Di Meglio – Ida Trofa | Coup de théâtre alla Sentinella. Nella lunga storia dell’asilo de La Sentinella a Casamicciola si arriva alla parola fine tra Tar, Comune, Diocesi e Ministero. La Regione Campania, tramite l’UOD 01 diretto dall’avv. Giordano ha comunicato che è in corso il trasferimento definitivo e gratuito alla “Parrocchia Santa Maria Maddalena” del bene ex Casmez denominato Asilo Infantile.
Esatto, dopo un lungo e cruento contenzioso giudiziario, e di palleggi istituzionali, arriva la parola fine. Una piccola amara che chiude, definitivamente, la questione che ha visto protagonisti, come detto, l’Agenzia del Demanio, il Comune di Casamicciola e la Diocesi di Ischia.

Ne abbiamo parlato con l’avvocato Bruno Molinaro: «Il provvedimento della Giunta Regionale non mi sorprende. Già sapevamo da tempo che il TAR, nel lontano 2002, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi tesi alla rivendicazione della proprietà dei terreni dove erano stati realizzati gli asili, anche se grazie al contributo statale, con conseguente “carenza di potere dell’Amministrazione a disporne il trasferimento in favore del demanio comunale”.

La successiva legge regionale del 21 gennaio 2010 aveva – del resto – stabilito, ponendo una pietra tombale sulla annosa questione, che “le strutture socio-educative per l’infanzia, ove realizzate dagli enti morali ed ecclesiastici, originariamente concessionari o affidatari delle opere, su suoli rimasti di proprietà degli enti medesimi, sono trasferite ciascuna all’ente morale o ecclesiastico proprietario del suolo, previa dimostrazione della proprietà a cura dell’ente stesso”. In conclusione – conclude il legale difensore degli interessi della Diocesi -, ad onta delle apparenze e di qualche tardivo tentativo dell’ultima ora, la proprietà della struttura non è mai stata in discussione ed è stata – anzi – riconosciuta espressamente in capo alla Parrocchia dallo stesso comune di Casamicciola Terme nel provvedimento di requisizione ritenuto, poi, illegittimo dal Tribunale Amministrativo Regionale. Mi auguro (e se lo augura anche il Vescovo) che su questa storia, alla luce di siffatte evenienze, cali definitivamente il sipario».

LA NOTA
“Questa UOD 01 – si legge nella nota – nella qualità ed in riscontro alla nota n. 594124 del 14/12/2020 dell’Agenzia del Demanio, inerente al bene ex Casmez in oggetto, rappresenta quanto segue: con L.R. del 12/08/1988 n°16, venivano dettate le norme per il trasferimento dei beni immobili assegnati alla Regione Campania, ai sensi dell’art.139 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 06/03/78 n°218; che l’articolo 2 della L.R. 16/88, tra gli altri, individuava gli Enti destinatari a cui trasferire le strutture socio-educative per l’infanzia realizzate dalla ex CAS.MEZ.; che con D.G.R. n°541 del 4/3/89, in attuazione della L.R. 16/88, veniva approvato l’elenco delle opere e delle strutture socio-educative per l’infanzia ex CAS.MEZ., e le modalità di trasferimento in proprietà degli stessi Enti; che, a seguito di ricorso innanzi al TAR Campania proposto da Parrocchie ed Enti Ecclesiastici con D.G.R. n°1481 del 13/3/90, la Regione Campania sospendeva l’efficacia del proprio atto deliberativo n°541/89 relativamente alle parti che prevedono il trasferimento ai Comuni delle opere realizzate con fondi ex CAS.MEZ. ” sul proprio suolo da privati.”
E aggiunge: “che con D.G.R. n° 3231 del 13/7/2001 veniva approvato definitivamente l’elenco delle strutture socio-educative da trasferire in proprietà ai Comuni, dal quale venivano eliminate le strutture realizzate, su proprio suolo, da Enti diversi; che con sentenza n. 6551 del 22/10/2002 il T.A.R. Campania Napoli dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, sostanziandosi la pretesa dei ricorrenti nella “rivendicazione delle proprietà dei terreni dove sono stati realizzati gli asili, anche se grazie al contributo statale, e quindi nella conseguente carenza di potere dell’Amministrazione a disporne il trasferimento in favore del demanio comunale”; che a soluzione dell’annosa questione l’art. 1, comma 96, della L.R. 21/1/2010 n. 2, ha stabilito che “le strutture socio-educative per l’infanzia, ove realizzate dagli enti morali ed ecclesiastici, originariamente concessionari o affidatari delle opere, su suoli rimasti di proprietà degli enti medesimi, sono trasferite ciascuna all’ente morale o ecclesiastico proprietario del suolo, previa dimostrazione della proprietà a cura dell’ente stesso”;

che con D.G.R.C. n° 825 del 26/11/2010 è stato approvato definitivamente l’elenco delle strutture socio-educative da trasferire in proprietà agli enti destinatari, diversi dai Comuni, di provenienza ex CAS.MEZ., assegnate alla Regione Campania ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 218/78 in attuazione delle LL.RR. Campania n. 16/88 e n. 2/10.

che con nota n° 108532 del 08/02/2005 il Settore Demanio e Patrimonio, ha chiesto alla Parrocchia di “Santa Maria Maddalena”, tutta la documentazione utile ai fini dell’istruttoria per il trasferimento della struttura socio-educativa denominata: “Costruzione asilo infantile”;

che con nota n°333366 del 19/04/2005 la Parrocchia di “Santa Maria Maddalena” ha trasmesso la documentazione richiesta dal parroco pro tempore Don Vincenzo Avallone;

che dalla documentazione acquisita, agli atti del Servizio Demanio del Settore Demanio e Patrimonio, è emerso che sussistono, ai fini del trasferimento del bene in oggetto individuato, le condizioni previste dall’art. 1, comma 96, della L.R. 21/1/2010 n. 2 e D.G.R.C. n° 825 del 26/11/2010.
Alla luce di quanto su esposto si comunica che è in corso il trasferimento definitivo e gratuito alla “Parrocchia Santa Maria Maddalena” del bene ex Casmez denominato ‘Asilo Infantile’ sito nel Comune di “Casamicciola Terme (NA) e riportato al N.C.E.U. al foglio 1 – p.lla 318.
Il Dirigente dell’ U.O.D. 01
Avv. Rosanna Giordano

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