giovedì, Dicembre 26, 2024

Molinaro e Lagnese chiedono 92mila euro di danni al Comune di Casamicciola. La Diocesi all’attacco: “danno d’immagine e campagna denigratoria per l’asilo”

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Per la Diocesi da parte del Comune c’è stata una campagna denigratoria: «inducendo l’opinione pubblica a ritenere che la difesa giudiziaria intrapresa dalla Diocesi di Ischia fosse esclusivamente preordinata alla tutela di interessi squisitamente economici…»

Batoste su batoste. La vicenda dell’asilo della Sentinella, l’immobile della Parrocchia di Santa Maria Maddalena che Giovanbattista Castagna aveva requisito per adibirlo appunto a Scuola dell’Infanzia dopo il terremoto del 221 agosto 017, fa registrare un nuovo capitolo. Dopo aver vinto le prime battaglie dinanzi alla giustizia amministrativa e a giudizio non definito per la decadenza della ordinanza di requisizione, adesso la Diocesi intende chiedere il risarcimento dei danni al Comune di Casamicciola Terme. Una iniziativa dell’ormai ex vescovo Lagnese, difeso come sempre dall’avv. Bruno Molinaro.

Una richiesta di danni patrimoniali e non patrimoniali presentata al Tar Campania, che, come poi si spiega nel ricorso, è competente nel caso già trattato. Una somma di oltre 90mila euro per i soli danni patrimoniali… L’ostinazione di Gibì espone dunque ora l’Ente al rischio di una sonora mazzata economica!

Una vicenda ben nota e riassunta nel ricorso. Da quando, all’indomani del sisma, la Protezione Civile dichiarò temporaneamente inagibile l’immobile indicando l’esecuzione di una serie di lavori. Ma la S.C.I.A. presentata dal parroco – che comprendeva anche la realizzazione del centro sociale diurno per la famiglia e la disabilità “Casa Santa Maria della Tenerezza”, venne sospesa dal Comune per non meglio precisate “incongruenze”. Fatto sta che poi, il 28 novembre, arrivò l’ordinanza di requisizione dell’immobile per destinarlo a scuola dell’Infanzia «sino a quando non si sarà provveduto a rendere agibile il plesso Ibsen e comunque non oltre 24 mesi dalla data della esecuzione».

EDIFICIO NON IDONEO PER UNA SCUOLA

Si sa come sono andate le cose. La Diocesi ricorse al Tar evidenziando l’illegittimità del provvedimento sindacale. E a febbraio 2018 i giudici amministrativi concessero la sospensiva in quanto mancavano i presupposti per qualificare quella ordinanza con tingibile ed urgente, «trattandosi di atto tra l’altro adottato, sebbene durante la perduranza dello stato di emergenza, a più di tre mesi dal sisma – e ad oltre due mesi dall’inizio delle scuole…». L’ordinanza del Tar, impugnata dal Comune, venne poi confermata dal Consiglio di Stato a luglio 2018.

Il giudizio restava ancora pendente e i giudici amministrativi dovevano decidere su un ulteriore nodo: verificare la vulnerabilità sismica dell’immobile e dunque se questo potesse essere destinato a scuola e se fossero necessari opportuni lavori. Nominando un dirigente della Regione che poi depositò le sue conclusioni ad aprile dello scorso anno. Conclusioni che hanno confermato la tesi del consulente della Diocesi e che rappresentano altrettante bacchettate per Gibì Castagna. Rilevando che «Non risulta depositata presso l’ufficio del Genio Civile alcuna documentazione; non è allegata la relazione geologica. La geologica in situ rappresenta una necessità in considerazione delle problematiche legate al recente sisma; le indicazioni sulle fondazioni (travi rovesce e plinti collegati con travi) sono contraddette dai grafici di rilievo strutturale che non riportano le travi di collegamento; sono state effettuate indagini limitate per il c.a. senza effettuare le stesse per ogni elemento primario; dalle prove mancano i campioni relativi a tutte le armature; dopo aver dichiarata adeguata la struttura, i tecnici incaricati dal Comune dichiarano contraddittoriamente la previsione di interventi di progetto dei quali non vi è traccia; visto l’uso pubblico, avrebbe dovuto essere redatta una opportuna pratica di valutazione della sicurezza da inoltrare al Genio Civile prima di eseguire l’ordinanza o, nelle more dell’immediato pericolo, in corso di esecuzione dei lavori; la valutazione redatta è carente nei contenuti in più punti; l’unica modalità per garantire la sicurezza e l’eliminato pericolo di una struttura pubblica è verificarla e presentare la documentazione ai competenti uffici al fine della relativa dichiarazione di agibilità. L’assunzione di responsabilità con il collaudo statico da parte del tecnico incaricato è obbligatoria per gli istituti scolastici per le strutture. Tale collaudo non esiste».

Come si ribadisce nel ricorso, il verificatore «ha confermato che, per l’utilizzo ad edificio scolastico dell’immobile in questione, era obbligatoria la valutazione di sicurezza nel rispetto delle NTC 2018 (la valutazione effettuata dal comune era invece assolutamente carente e di fatto inesistente, mancando tra l’altro la necessaria verifica da parte dell’ufficio del Genio Civile cui non sono stati mai trasmessi i documenti)».

In parole povere, il sindaco Castagna aveva deciso di allocare una scuola in un edificio non sicuro!

PERSO IL FINANZIAMENTO

Fatto sta che il Tar, acquisita la verifica e preso atto della ormai improcedibilità del ricorso essendo decaduta il 27 novembre 2019 l’ordinanza di requisizione, condannava però il Comune al pagamento delle spese processuali, in quanto comunque soccombente.

E’ ormai acclarato che quella requisizione era immotivata. Infatti, a fronte della necessità da parte del Comune di reperire immobili da adibire ad uso scolastico dopo il sisma, quella ordinanza era stata adottata «non solo allorquando era decorso un notevole lasso di tempo dal verificarsi dell’evento sismico, precisamente dopo tre mesi dal sisma e dopo due mesi dall’inizio dell’anno scolastico, ovverosia in presenza di un’oramai stabilizzata condizione di penuria e deficienze strutturali degli edifici scolastici, ma anche senza aver previamente verificato, mediante i necessari accertamenti, l’idoneità dell’immobile requisito ad essere adibito ad edificio scolastico».

Ed infatti le lesioni che si evidenziavano nell’immobile avrebbero dovuto indurre il Comune, «prima di disporre la requisizione, ad espletare adeguate indagini nonché una corretta valutazione della sicurezza che rappresentasse lo stato dell’edificio, essendo le medesime indispensabili per destinare l’immobile all’indicato uso».

E la necessità di mettere in sicurezza l’immobile è anche uno dei motivi alla base della richiesta di risarcimento dei danni. Nel ricorso innanzitutto si rileva che «Così ricostruita la vicenda processuale, ne deriva che la condotta posta in essere dal comune di Casamicciola Terme e dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sia stata caratterizzata, nella specie, da evidente colpa grave ed abbia, comunque, generato danni ingiusti, suscettibili di risarcimento».

Dopo la sospensiva del 2018, infatti l’attività istruttoria si era conclusa solo ad aprile 2020. E dunque «Tale circostanza ha – di fatto – impedito all’ente ricorrente di disporre del cespite per oltre due anni e di procedere, altresì, alla esecuzione di quegli interventi “di bonifica con riferimento alle murature (intonaci armati, reti, rinforzi, ecc.) con attenzione ai solai e alle fondazioni e qualora necessario alla struttura intelaiata”, ovvero di quei lavori necessari per scongiurare o attenuare il rischio sismico, così come caldamente raccomandato dallo stesso verificatore nominato da codesto Tar».

Ma non è finita. Infatti «durante il tempo occorrente per la definizione del giudizio, l’Ente Diocesi di Ischia non ha nemmeno potuto ottenere il finanziamento necessario a garantire la completa messa in sicurezza dell’immobile con adeguamento dello stesso alla normativa antisismica a causa dell’impedimento frapposto dalla C.E.I. a finanziare l’attuazione di un progetto ancora “sub iudice”».

In sostanza, nell’intero periodo, la Diocesi non ha potuto utilizzare l’edificio di cui invece prima aveva la piena disponibilità. E il danno patrimoniale, come detto, è stato stimato in 92.270,83 euro.

IL DANNO DI IMMAGINE

Ma la Diocesi chiede anche i danni non patrimoniali, ovvero di immagine: «Non pare dubitabile, inoltre, che l’illegittimo “modus operandi” del comune di Casamicciola Terme si sia tradotto, nel caso in esame, nella adozione di un atto gravemente lesivo anche della immagine della Diocesi di Ischia, e tanto in ragione del rilevante “strepitus” che la vicenda ha determinato nella comunità (non solo) isolana.

Numerosi, infatti, sono stati gli articoli di giornale in cui il comune di Casamicciola Terme ha dichiarato di aver agito nell’esclusivo interesse dei cittadini e, soprattutto, dei bambini che non avevano più la loro scuola danneggiata dal sisma, inducendo l’opinione pubblica a ritenere che la difesa giudiziaria intrapresa dalla Diocesi di Ischia fosse esclusivamente preordinata alla tutela di interessi squisitamente economici, in contrasto con la finalità di assistenza dei bisognosi, presidio evangelico contro le marginalità sociali».

La strategia adottata da Castagna per difendere la sua iniziativa, rischia seriamente di ritorcersi contro il Comune… E nel ricorso si riporta la giurisprudenza della Cassazione in materia: «Anche per le persone giuridiche e le società di persone, il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, in conformità alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, è da ritenere conseguenza normale della violazione del diritto di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, a causa dei patemi d’animo e disagi psicologici che provoca tale lesione alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri, con la conseguenza che il giudice deve ritenere tale danno esistente, salvo circostanze particolari che lo escludano».

Infine si spiega perché è stato adito il Tar e non il tribunale civile. Innanzitutto richiamando la norma del 2010 che «attribuisce alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la risoluzione delle “controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma”».

E dunque il Tar Campania «ben può conoscere e decidere – in via autonoma – della fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata con la presente domanda in relazione al provvedimento di cui sopra, la cui illegittimità – lo si ripete – è stata anche accertata, seppure con riferimento al principio della soccombenza virtuale, con sentenza n. 5460/2020, passata in cosa giudicata».

A conclusione l’avv. Molinaro ribadisce che sussistono senza alcun dubbio gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale «identificabili, oltre che nel danno ingiusto patito dall’ente ricorrente e consistente nella lesione del bene della vita rappresentato dal depauperamento economico e dal pregiudizio all’immagine subito, anche nell’acclarata illegittimità del provvedimento ablatorio e, altresì, nell’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione e del Sindaco, che ha posto a fondamento della ingiusta misura elementi che non erano in alcun modo riconducibili al novero dei presupposti richiesti per il ricorso al rimedio eccezionale della requisizione».

Se il danno patrimoniale è stato quantificato, quello non patrimoniale dovrà essere stabilito dai giudici.

Nubi minacciose si addensano sul comune di Casamicciola e su Gibì Castagna…

2 COMMENTS

  1. “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati”. Oggi sappiamo che c’era la postilla: “ovviamente se non siete Lagnese”.

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