giovedì, Marzo 20, 2025

Gli altri litigano, Santaroni tace. La guerra della Siena continua…

Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gaetano Di Meglio | Partiamo da qua: “Tizio segnala al Garante che Caio sta violando la legge. In quel caso, quindi, il Garante effettua la sua istruttoria e prescrive a Caio di cessare o meno un certo comportamento. Il provvedimento, quindi, ha valore soggettivo e specifico in quanto diretto nei confronti del reclamato, non nei confronti della collettività. L’articolo 154 1. c) ricorda appunto che il Garante ha questo compito: emettere, nei confronti dei singoli titolari contro cui siano presentati dei reclami, i provvedimenti necessari per adeguare i trattamenti oggetto dei reclami stessi. Il combinato disposto di questi due articoli, quindi, non sembra (a chi scrive, ovviamente) affidare al Garante il potere di emettere provvedimenti aventi efficacia “erga omnes”, proprio perché essi sono emessi ai sensi dell’articolo 143, che prevede invece dei provvedimenti specifici daventi valore nei confronti dei singoli titolari, non nei confronti di tutto l’universo mondo” è questo il punto di svolta per inquadrare, bene, l’ultimo round della guerra della Siena.

Questa volta sul ring del “diritto” combattono l’AD Progetti e Franco Fermo. Il progettista e l’ufficio tecnico del comune. Il primo cita il Garante contro la decisione del secondo. L’obiettivo: bloccare l’accesso agli atti sui progetti del parcheggio costruito al posto della lurida landa di terra incolta all’ingresso di Ischia Ponte.
Si, una volta era una vigna. Appunto, una volta, tanto tempo fa. Nel frattempo il mondo, tranne la nostra isola, è andata avanti. E così, mentre qualcuno (i soliti con la puzza sotto al naso, la rendita col conto in banca o la senilità galoppante) ci vorrebbe bloccare in qualche dimensione del passato, ora ci troviamo a difendere il presente e il futuro da un’aggressione che nessuno vuole. Qualsiasi cosa sopra quello che c’è!

Dopo la concessione dell’accesso civico concesso del comune ai 12 cittadini (contro cui vale solo il ricorso al TAR da parte dell’unico titolato, ovvero la società di Santaroni) l’AD Progetti ha inviato una nota all’Ente invocando un parere del Garante della Privacy affinché si limitasse l’accesso. Ma già lo abbiamo detto, il Garante non ha il potere di emettere provvedimenti aventi efficacia “erga omnes” ovvero, può assumere provvedimenti specifici aventi valore nei confronti dei singoli titolari, non nei confronti di tutto l’universo mondo.
Ma leggiamo come l’AD Progetti difende (e, in parte, in fondo, crediamo abbia un briciolo di ragione) il proprio operato.

«Egregio Ing. Fermo, abbiamo ricevuto la sua comunicazione (prot. 30285 DEL 23.08.2021 pervenuta in pari data a mezzo PEC) inerente l’accesso agli atti del permesso a costruire n. 38/2010. Come già evidenziato in altra occasione, la invitiamo a limitare l’accesso alla sola documentazione ostensibile, e cioè, ai dati ed alle informazioni già oggetto di pubblicità ai sensi dell’art.20 comma 6 del dpr 380/2001 essendo la documentazione relativa ai permessi a costruire sottratta all’accesso civico. Le ricordiamo che gli atti progettuali sono coperti dalla proprietà intellettuale come ampiamente illustrato nella nota del Garante della Privacy, n. 9521857 del 17 dicembre 2020, di un caso analogo a quello di che trattasi, che alleghiamo per sua comodità. Ricordiamo che la documentazione in possesso del comune è composta da grafici architettonici, impianti, calcoli strutturali i quali sono protetti ai sensi di legge e non possono essere divulgati. Contiamo sul pedissequo rispetto della norma a protezione dei dati che senza il nostro consenso non possono essere resi pubblici.

Chiediamo altresì la trasmissione dell’elenco dei documenti che verranno resi disponibili a seguito dell’ennesima richiesta di accesso agli atti, per la quale Lei già si era espresso in passato, la quale deve essere limitata al testo del permesso di costruire, dell’autorizzazione paesaggistica e della documentazione inerente lo scarico delle acque provenienti dallo scavo, cioè delle sole autorizzazioni di competenza comunale. Nel ribadire la nostra disponibilità ad illustrare l’intervento ai richiedenti, inviamo i nostri più»
Sempre secondo l’AD Progetti, infatti, la nota del Garante della privacy difende il lavoro dei progettisti approvando la scelte del comune interesse “limitando l’accesso a documentazione”.

Dall’altro lato, dalla parte dei 12 cittadini, invece, la vicenda va inserita in una chiave di lettura ben diversa.
Uno dei diretti interessati all’accesso civico che ci ha chiesto di conservare l’anonimato non ha dubbi.
“Dietro storia… c’è UN MISTERO BUFFO. L’ostracismo – ci ha detto il nostro amico – continua ma sono fuori dalla grazia di Dio. Il provvedimento del garante riguarda un caso completamente diverso. I grafici progettuali, poiché sono richiamati espressamente nel permesso, sono pienamente accessibili. Avendo comunque il comune già concesso l’accesso – chiosa con sicurezza -, l’unico rimedio che avrebbe la proprietà per eliderne gli effetti sarebbe quello del ricorso al TAR, allo stato NON PROPOSTO».
Questa storia è ancora lunga dall’essere raccontata. Staremo a vedere….


Il box. Il parere in breve

Il Garante Privacy con parere prot. web n. 9521857 del 17 dicembre 2020 in merito a una particolare istanza di accesso civico inerente un permesso a costruire. Il RPCT di un comune ha chiesto al Garante il parere nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame, presentata dal soggetto controinteressato, su un provvedimento di accoglimento parziale di un’istanza di accesso civico. Il Comune ha inizialmente ricevuto una richiesta di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. della legge 241/1990 – avente a oggetto tutta la documentazione inerente a una pratica edilizia riferita a un’Azienda agricola (ditta individuale) – e che l’ha respinta per mancanza dei presupposti previsti dalla predetta legge. A seguito di tale diniego, il medesimo soggetto istante ha presentato una richiesta di accesso civico sui medesimi documenti e, precisamente, su tutta la «Documentazione ed elaborati grafici del Permesso di costruire [identificato in atti e] successive varianti e pratica di agibilità».

L’amministrazione ha individuato, come soggetto contro interessato, il rappresentante dell’Azienda agricola, titolare anche della ditta individuale, il quale si è opposto alla richiesta di accesso civico, evidenziando tra l’altro che l’accoglimento dell’istanza avrebbe provocato la lesione degli interessi privati di cui all’art. 5-bis comma 2 del d. lgs. 33/2013, quali la protezione dei dati personali; la libertà e segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi i segreti commerciali. Ciò nonostante, il Comune ha accordato un accesso civico parziale «agli atti e documenti relativi a pratiche edilizie e urbanistiche presenti archivio dell’Ente […], limitando l’accesso a documentazione non contenente dati sensibili e omettendo i dati personali ivi contenuti».

Secondo il Garante il RPCT ha agito correttamente, in quanto: la richiesta di accesso è volta a ottenere materiale contenente atti, dati e informazioni di tipo anche personale di natura eterogenea, in molti casi si tratta di dati anche di soggetti terzi diversi dal titolare dell’azienda contro interessata, quali progettisti, impiantisti, altri tecnici a vario titolo; in base all’art.3 del d.lgs. 33/2013, i dati e i documenti che si ricevono, a seguito di una istanza di accesso civico, divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali; l’ostensione di tutti i documenti oggetto della richiesta verrebbe a costituire un possibile pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali del titolare dell’azienda, del progettista, degli altri soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto, nonché degli interessi economici e commerciali, tra cui la proprietà intellettuale, con specifico riferimento agli elaborati progettuali. In definitiva, l’accesso civico generalizzato a tutti gli atti va respinto ma va concesso limitatamente al permesso di costruire, quale atto amministrativo, limitatamente ai dati ed alle informazioni già oggetto di pubblicità ai sensi dell’art.20 comma 6 del dpr 380/2001. »

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli
contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos