mercoledì, Marzo 19, 2025

Antenna Telecom a Casamicciola, i nodi che deve sciogliere il Tar. Oggi l’udienza

Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Nella memoria dei legali di una cittadina tutte le criticità della vicenda. Gli avvocati Barbieri e Torino evidenziano i motivi per i quali l’impianto necessitava dell’autorizzazione paesaggistica o quantomeno che fosse avviata una procedura di valutazione. E non è la temporaneità della struttura l’elemento decisivo, ma la consistenza delle opere. Dunque l’ordinanza di demolizione del Comune di Casamicciola è legittima

E’ arrivata la fatidica data del 15 settembre, che segna un passaggio sicuramente fondamentale nella vicenda giudiziaria dell’antenna Tim sull’immobile di via Monte della Misericordia a Casamicciola Terme. Il Tar Campania entrerà nel merito del ricorso proposto da Telecom Italia per l’annullamento della ordinanza di demolizione adottata dal Comune. Un’antenna definita «stazione radio base di telefonia mobile di tipo provvisorio posto su di un mezzo carrato».

Ebbene, contro il ricorso introduttivo di Telecom (i motivi aggiunti saranno invece discussi il 29 settembre), gli avvocati Alessandro Barbieri e Andrea Torino hanno presentato alla VII Sezione del Tar Campania una corposa memoria nell’interesse di uno dei cittadini della zona.

Il nodo fondamentale che il collegio dovrà sciogliere nella sua pronuncia, si evidenzia nella memoria, è «se gli impianti temporanei di telefonia mobile (di notevoli dimensione quali quello in esame) – per i quali sia stato azionato il procedimento di cui all’art. 87 quater D.lgs n. 259/2003 – necessitino o meno del previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (ordinaria e/o semplificata)».

Ebbene, la tesi sostenuta dai legali è che quella autorizzazione paesaggistica era necessaria e dunque l’ordinanza del Comune è legittima: «Va evidenziato che il territorio del Comune di Casamicciola Terme è gravato da numerosi vincoli di natura paesaggistica, idrogeologica e dichiarato ad elevato rischio sismico. Per quanto di rilievo, il territorio comunale è assoggettato a vincolo paesaggistico generico (D.M. 09.09.1952) ed al Piano Territoriale Paesistico di cui al D.M. del 08.02.1999. Ebbene, il vincolo generico e quello specifico (zonizzazione del territorio in aree a diversa intensità di tutela) condizionano, a ben vedere, gli interventi astrattamente realizzabili, massimamente in ragione del loro impatto paesaggistico sul territorio».

NESSUNA RICHIESTA

Ma è la procedura di autorizzazione complessiva su cui si sofferma innanzitutto la memoria per smontare le ragioni addotte da Telecom, richiamando la giurisprudenza in materia: «La disciplina per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti di telefonia mobile, prevede un procedimento autorizzatorio tendenzialmente unico, capace di assorbire ogni giudizio di conformità urbanistica, assolvendo anche alle funzioni del relativo titolo abilitativo edilizio; tuttavia tale autorizzazione, proprio perché efficace anche ai fini edilizi, non può essere rilasciata a prescindere da ogni valutazione della compatibilità del relativo progetto con il vincolo paesaggistico».

Dunque, ribadiscono gli avvocati: «Detto in altri termini, spetta sempre e comunque all’autorità proposta alla tutela del vincolo valutare la natura “impattante” o meno delle opere sui valori paesistici protetti».

Cosa non avvenuta nel caso dell’antenna di Casamicciola: «Nel caso in esame, risulta incontestabile che la ricorrente non ha né richiesto né ottenuto alcun preventiva valutazione di ammissibilità dell’intervento sotto il profilo paesaggistico ad opera dell’amministrazione preposta alla tutela del relativo vincolo, avendo la stessa semplicemente comunicato all’amministrazione comunale l’inizio dei lavori – previo parere favorevole dell’Arpac del traliccio di che trattasi».

IMPATTO AMBIENTALE

A fronte di opere dall’evidente impatto ambientale: «Ciò posto, ed in linea tecnica, va evidenziato che le opere per cui è causa consistono nella realizzazione di un traliccio in ferro di altezza pari a metri 30 (dunque di notevole dimensione) “montato su una struttura mobile alta metri 1,50 circa ancorata con zavorre, tiranti e stralli con piedi regolabili su basi”: il tutto insistente su di un’area urbanizzata attinta da ordinanza di demolizione n. 72/2021 (gravata con motivi aggiunti la cui discussione è fissata per l’udienza del 29.09.2021) perché edificata in variazione al permesso a costruire ed all’autorizzazione paesaggistica precedentemente rilasciati ai proprietari (variazione, è bene precisarlo, di natura essenziale)».

Dunque, a parte il fatto che «il c.d. traliccio, rebus sic stantibus, ripete il carattere di abusività delle opere sottostanti – stante lo stretto collegamento funzionale tra gli stessi – non può disconoscersi – anche alla luce del corredo fotografico allegato dalle parti – la natura impattante dello stesso che sovrasta finanche le abitazioni poste a quota superiore al piano di calpestio anche di 30 mt. Il carattere monumentale delle opere in esame – che si ergono al centro del Comune termale tale da renderlo visibile anche dai comuni limitrofi – rende evidente come una loro allocazione necessitava almeno di una previa valutazione da parte dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo».

Nella memoria dunque si richiama la normativa in materia, che stabilisce che «la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente in dispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero BB.CC.AA.».

Il che porta a ribadire che «la localizzazione degli interventi infrastrutturali “telefonici” deve essere rimessa alla previa valutazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolocon riferimento alla compatibilità della specifica zonizzazione paesaggistica: e tanto, di là dalla natura amovibile o meno di tali opere».

LA “LIEVE ENTITA’”

Esiste un “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, ma l’antenna di via Pio Monte della Misericordia, per gli avvocati Barbieri e Torino, benché qualificata come temporanea.

Il nocciolo del regolamento è «individuare le tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, sia nell’ambito degli interventi di lieve entità sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica».

Si tratta di una interpretazione ed estensione dei casi, ma nella memoria si ricorda però che «i regolamenti devono essere interpretati alla luce dei limiti posti dalle norme di rango primario che li hanno autorizzati».

A questo punto nella memoria si analizzano gli interventi che possono fare a meno dell’autorizzazione paesaggistica: «Detto in altri termini, dunque, le misure semplificatorie possono trovare applicazione, in base alle norme di legge autorizzative sopra richiamate, solo per quegli interventi di “lieve entità” specificamente indicati, e, dunque, per quegli interventi che per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono non siano idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo (sia temporaneamente sia in maniera definitiva)». E a tal proposito una circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo precisa che «la “lieve entità” ed il carattere di intervento “minore privo di rilevanza paesaggistica” costituiscono dei generali prerequisiti valevoli per tutti gli interventi menzionati negli allegati dei regola menti».

Dunque «risulta così evidente che tutti gli interventi per i quali è applicabile il regolamento in esame devono essere di lieve entità e tale deve essere il principio guida che deve orientare la valutazione dell’applicabilità del regolamento stesso, rimanendo esclusi tutti gli altri interventi di impatto paesaggistico significativo, per i quali è da applicare la procedura ordinaria. Alla luce delle coordinate interpretative sopra declinate; tenuto conto che l’area in esame risulta avere un particolare pregio paesaggistico in ragione del vincolo apposto dal D.M. 8.2.1999,; in considerazione del fatto che le opere in questione sono di notevoli dimensioni ed impatto paesaggistico; realizzate su opere realizzate in totale difformità al permesso a costruire 10/2018, è evidente che le stesse giammai potrebbero ricadere nello spettro applicativo».

I TRALICCI PER TELECOMUNICAZIONI

E a maggior contrasto delle tesi di Telecom, nella memoria si fa riferimento al passaggio che «esclude dall’autorizzazione paesaggistica l’“occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare”».

Circostanze che non comprendono le infrastrutture di telecomunicazione anche temporanee, salvo nei casi di «installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati».

E qui si ritorna sulla consistenza delle opere: «Come si vede, nell’impianto normativo complessivo non è tanto il tempo di installazione dei tralicci per le telecomunicazioni ad essere discriminante rispetto alla necessità del previo ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica; quanto piuttosto l’imponenza e la consistenza delle opere infrastrutturali da allocare anche in via temporanea sui suoli pubblici e/o privati».

ESIGENZA NON ECCEZIONALE

E dunque nella memoria si sostiene, «nel silenzio della legge, assoggettamento al procedimento ordinario delle infrastrutture di dimensioni superiori anche se collocate in via temporanea su suoli pubblici e/o privati. Del resto, i flussi estivi in un territorio a spiccata vocazione turistica non costituiscono esigenza contingente ed eccezionale – quanto piuttosto ricorrente – tale da escludere, ab imis, il previo rilascio di un’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.lgs 42/2004 proprio per l’allocazione di tali opere in determinati periodi dell’anno (sulla scorta del resto di quanto avviene per le opere temporanee da allocare sulle concessioni demaniali marittime)».

La conclusione è scontata: «La realizzazione del traliccio in questione andava assoggettato ad autorizzazione paesaggistica ordinaria, ma in ogni caso rimesso alla previa valutazione circa la compatibilità con le ragioni del vincolo paesaggistico da parte dell’Autorità preposta alla relativa tutela».

Il che farebbe cadere anche gli altri due motivi addotti da Telecom nel ricorso «laddove si consideri che la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, ordinaria e/o semplificata, imponeva all’amministrazione l’adozione dei provvedimenti repressivi senza margine di apprezzamento e/o discrezionalità (anche con specifico riferimento ad una eventuale sanatoria delle opere, neppure richiesta da Telecom S.p.A.)».

Come pure è legittima l’ordinanza adottata a seguito di esposto: «Parimenti, non sussiste il ventilato sviamento in quanto ben può l’attività amministrativa originare da fatti e/o denunce di privati dalle quali emerga l’abusiva realizzazione di opere e/o la mancanza dei necessari titoli abilitativi».

Nella memoria si ritiene infondata anche la domanda cautelare, ovvero la sospensiva in precedenza accolta dal Tar, «laddove si consideri, non solo la pacifica assenza di fumus (in ragione della perdurante abusività delle opere per quanto sopra detto) ma anche in considerazione del venir meno delle esigenze sottese all’installazione temporanea del traliccio (maggiore affluenza di persone nel periodo estivo). La drastica riduzione di presenze di turisti nel periodo di settembre su di un’isola vissuta e frequentata soprattutto nel periodo luglio/agosto depotenzia, irrimediabilmente e fine ad annullarlo, il danno lamentato: e tanto, maxime, allorché si consideri che il contratto sottoscritto con il privato proprietario è oramai in scadenza».

L’antenna sarebbe ormai inutile. La richiesta è dunque di rigetto della sospensiva, del ricorso e dei motivi aggiunti che saranno trattati il 29 settembre.

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli
contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos