Gaetano Di Meglio – Ida Trofa | Titolo di studio? Battesimo” E’ uno degli striscione più famosi relativo a Francesco Totti che descrive, al meglio, l’azione amministrativa di Giacomo Pascale “senza” Domenico De Siano.
Il popolo del “Libertà Libertà” che crede di vivere e amministrare nel far west con gli sceriffi e i cavalli, ha preso un’altra lezione da chi, invece, usa la giustizia.
Bene? Male? A queste domande risponderà quel galantuomo del tempo. Ieri, intanto, il TAR Campania, ha accolto le istanze cautelari richieste da Giuseppe Perrella e dalla sua Marina del Capitello S.C.A.R.L..
Tutto è rimandato fino all’udienza del merito fissata per il 30 marzo 2022. Certo, il Comune di Lacco Ameno potrebbe chiedere l’appello della sentenza emessa ieri al consiglio di Stato ma la storia non si scrive con i se e con i ma. Per ora, Perrella 2, Pascale 0.
L’ORDINANZA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2397 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Marina del Capitello S.C.A.R.L., contro Comune di Lacco Ameno, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della Diffida del Responsabile del III Settore Lavori Pubblici del Comune di Lacco Ameno prot. n. 020210005694 del 1.06.2021, con la quale si è ordinato alla Società ricorrente di lasciare liberi a favore del Comune di Lacco Ameno le aree e gli specchi acquei oggetto dell’affidamento ex art. 45 bis Cod. Nav.;
b) della Delibera del Consiglio Comunale di Lacco Ameno Terme n. 16 del 20.05.2021, non pubblicata sull’Albo Pretorio, avente ad oggetto: “Approdo Turistico di Lacco Ameno – Indirizzi per la gestione Turistica 2021”;
c) della Relazione ex art. 34 L. 221/2012 sottoscritta dal Responsabile del III Settore dell’Ente, non pubblicata sull’Albo;
d) della “stima dei fabbisogni per i servizi accessori connessi alla gestione del Porto Turistico di Lacco Ameno” prot. n. 0004930/1 del 12.05.2021 a firma del Responsabile del II Settore dell’Ente; e) della richiesta di stima dei costi per l’esercizio dell’attività di ormeggio a firma del Responsabile del II Settore dell’Ente prot. 0004910/1 del 12.05.2021;
f) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto della Società ricorrente, ed in particolare: del provvedimento di data e numero che si ignorano, che ha previsto l’affidamento diretto dei servizi qualificati come strumentali ed accessori a mezzo trattativa privata MEPA, nonché della deliberazione della G.C. n. 47 del 18.05.2021 di approvazione delle tariffe portuali;
g) per l’accertamento del diritto della Società ricorrente a beneficiare della proroga prevista dall’art. 103, c. 3 D.L. 16/2020 conv. in L 27/20 fino alla data dallo stesso stabilita.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13/7/2021: a) della nota prot. 6818 del 29.06.2021 con la quale il Comune di Lacco Ameno, in data antecedente la Camera di Consiglio del 30.06.2021, ha rinnovato l’ordine di sgombero delle aree demaniali sulla scorta di “un ulteriore ed assorbente profilo ostativo ad una proroga in ragione della intervenuta decadenza per inadempimento della concessione della società Marina del Capitello s.c.a.r.l”; b) di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e, segnatamente: “a) della Diffida del Responsabile del III Settore Lavori Pubblici del Comune di Lacco Ameno prot. n. 020210005694 del 1.04.2021, con la quale si è ordinato alla Società ricorrente di lasciare libere a favore del Comune di Lacco Ameno le aree e gli specchi acquei oggetto dell’affidamento ex art. 45 bis Cod. Nav.; b) della Delibera del Consiglio Comunale di Lacco Ameno Terme n. 16 del 20.05.2021, non pubblicata sull’Albo Pretorio, avente ad oggetto: “Approdo Turistico di Lacco Ameno – Indirizzi per la gestione Turistica 2021”; c) della Relazione ex art. 34 L. 221/2012 sottoscritta dal Responsabile del III Settore dell’Ente, non pubblicata sull’Albo; d) della stima dei fabbisogni per i servizi accessori connessi alla gestione del Porto Turistico di Lacco Ameno” prot. n. 0004930/1 del 12.05.2021 a firma del Responsabile del II Settore dell’Ente; e) della richiesta di stima dei costi per l’esercizio dell’attività di ormeggio a firma del Responsabile del II Settore dell’Ente prot. 0004910/1 del 12.05.2021; f) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto della Società ricorrente, ed in particolare: del provvedimento di data e numero che si ignorano, che ha previsto l’affidamento diretto dei servizi qualificati come strumentali ed accessori a mezzo trattativa privata MEPA, nonché della deliberazione della G.C. n. 47 del 18.05.2021 di approvazione delle tariffe portuali; g) per l’accertamento del diritto della Società ricorrente a beneficiare della proroga prevista dall’art. 103, c. 3 D.L. 16/2020 conv. in L 27/20 fino alla data dallo stesso stabilita”.
c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto della Società ricorrente, ed in particolare: della nota prot. 6313 del 15.06.2021.
E’ questo il nudo e crudo iter giudiziario che vede l’approdo di Lacco Ameno ancora nelle mani del privato nonostante il project financing “regalato” da Pascale a Perrella sia scaduto lo scorso mese di luglio.
Il tribunale con il presidente Guglielmo Passarelli, ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Rilevato che oggetto della controversia è l’ordine di rilascio delle aree e specchi acquei detenuti dalla Società ricorrente, in forza di convenzione di progettazione e gestione delle opere, ai sensi dell’art. 153 e ss. D.Lgs. 163/2006 (rep n. 37/2017) e di sub-concessione, ex art. 45 bis Cod. Nav, dichiarate risolte da parte del Comune di Lacco Ameno, confermato con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti;
Ritenuto – come già rilevato da questo Tribunale con decreto n, 1225 del 2.7.2021- che “la cognizione sulle vicende del rapporto convenzionale esistente inter partes sia demandata al giudice ordinario (come, del resto, già chiarito nella sentenza n. 2635/2021 di questo Tribunale), senza una pronunzia del quale tutta la ricostruzione fatta dal Comune di Lacco Ameno (circa la sussistenza di inadempimenti, l’avvenuta risoluzione della convenzione, l’assenza di spazio per una proroga del rapporto) non può in questa sede – allo stato – che qualificarsi quale mera tesi di parte”;
Rilevato, altresì, che è stato attivato in proposito, ed è in corso di svolgimento, un giudizio arbitrale;
Ritenuto, pertanto, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi e in disparte l’esame delle eccezioni sollevate dal Comune resistente, appare opportuno mantenere la res adhuc integra nelle more della definizione della controversia;
Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare e per l’effetto di sospendere i provvedimenti relativi all’ordine di rilascio impugnati, nonché di fissare per la trattazione del merito del giudizio la pubblica udienza del 30 marzo 2022
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti relativi all’ordine di rilascio impugnati. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 30 marzo 2022.