Ugo De Rosa | E’ agibile o meno una parte di immobile ubicato alla via Parodi di Casamicciola, danneggiato dal sisma del 21 agosto 2017? Su questo fabbricato è infatti nata una controversia sciolta dal Tar Campania, a cui è ricorso uno dei proprietari, annullando l’ordinanza adottata dal sindaco.
Cosa era successo? Il ricorrente è proprietario di unità immobiliari ubicate al primo e secondo piano e di parte del cantinato al piano interrato dell’immobile. I controinteressati, del piano terra e della restante parte di cantinato. Ebbene, all’indomani del terremoto l’intero edificio venne dapprima classificato dalla Protezione Civile nella categoria “B” (edificio temporaneamente inagibile con danni lievi), come riportato nella scheda Aedes del 25 agosto 2017. Successivamente, dopo ulteriori sopralluoghi sollecitati dai privati, venne invece classificato con la lettera “E” (edificio inagibile con danni gravi) con scheda Aedes del 6.12.2017. Una “correzione” come ne abbiamo viste tante. A seguito di questa nuova classificazione, il sindaco aveva emanato le relative ordinanze con cui ne dichiarava l’inagibilità strutturale e disponeva lo sgombero e l’interdizione all’uso degli immobili.
Ma improvvisamente la situazione cambiava. I vicini del ricorrente «incaricavano un tecnico di loro fiducia per l’esecuzione di lavori inerenti l’immobile di cui al piano terra il quale, dopo aver eseguito esami e sopralluoghi, accertava che i danni rientravano nella casistica prevista dalla lettera “B” (danni lievi) e provvedeva, con comunicazione di inizio lavori asseverata del 27.8.2020, ad eseguire gli interventi necessari alla eliminazione del pericolo». La perizia asseverata del tecnico privato certificava «la sussistenza delle condizioni per la revoca dell’ordinanza di sgombero limitatamente all’immobile» al piano terra. E il sindaco adottava effettivamente successiva ordinanza che revocava lo sgombero per quella porzione di fabbricato.
INTERVENTO NON STRUTTURALE
Una palese contraddizione (ma non sarà l’unico caso) che ha fatto insorgere il ricorrente. Sostenendo che il sindaco «non avrebbe potuto revocare l’ordinanza di inagibilità, acclarando il superamento delle criticità statiche a seguito della presentazione della Cila riferita ad una sola porzione immobiliare del fabbricato». Necessitava un accurato controllo in merito al progetto di adeguamento antisismico proposto. Inoltre l’agibilità di singole porzioni di edifico è ammissibile (e appare ovvio!) solo in caso queste siano autonome. Ma non è questo il caso e nemmeno si è intervenuti sulle parti strutturali connesse.
Inoltre, fa notare sempre il ricorrente, «trattandosi di territorio classificato ad alta sismicità, occorrerebbe apposita autorizzazione sismica da parte del competente Ufficio Tecnico della Regione Campania e, poiché l’intervento edilizio riguardava immobili abusivi per i quali pendono domande di condono non ancora esitate, risulterebbe precluso al Sindaco dichiararne l’agibilità parziale in assenza di collaudo statico o certificato di idoneità rilasciati successivamente all’evento tellurico».
Chiedendosi infine come abbia potuto il sindaco fidarsi del tecnico privato senza evidenti motivazioni del superamento dell’agibilità grave.
Sia il Comune che il controinteressato hanno cercato di legittimare quella ordinanza di revoca, ma il collegio della quinta sezione del Tar ha dato loro torto. Stabilendo, innanzitutto, il legittimo interesse del ricorrente, in particolare «a vedere acclarata, ad opera dei competenti organi tecnici, l’effettivo rischio di pregiudizio statico conseguente al sisma del 2017 che, viceversa, l’amministrazione ha ritenuto insussistente sulla base delle risultanze di un tecnico di parte, pur in presenza di un quadro istruttorio contraddittorio che, come si vedrà, si era articolato in due relazioni Aedes». Evidenti motivi di sicurezza, dunque.
I giudici analizzano innanzitutto la contraddittorietà tra le due relazioni del tecnici della Protezione Civile. E la seconda, che riteneva l’edificio inagibile per lesioni “medio/gravi”, faceva riferimento ad elementi strutturali, quali le parti verticali, le scale, oltre alle tompagnature e ai tramezzi. In questi casi, in base al decreto del Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza sismica, occorre una verifica ulteriore, che non c’è stata. E dunque, «in presenza di una classificazione contraddittoria e in assenza di un supplemento istruttorio, appare dubbia la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione» della normativa che riguarda unicamente gli edifici con danni “lievi”». Precisando che «A tale proposito, si è visto in fatto che la condizione di eliminato pericolo (parziale, limito quindi all’immobile dei controinteressati) che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato consegue ad un intervento edilizio non strutturale posto in essere tramite Cila consistente nella “riparazione e rafforzamento locale dell’unità immobiliare danneggiata». Troppo poco.
LA VALUTAZIONE DEL DANNO
Il Tar nella sentenza chiarisce dunque cosa detta la norma in materia «con riferimento agli eventi sismici di cui all’art. 17 (ricomprendente anche quelli che hanno interessato il Comune di Casamicciola Terme), prevede che: I) è possibile, in caso di edifici con danni “lievi” non classificati agibili che necessitano di intervento di immediata riparazione non strutturale, effettuare il ripristino dell’agibilità e delle strutture, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione di un professionista; II) tali progetti possono riguardare anche singole unità immobiliari; III) gli interessati informano le amministrazioni interessate con comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) purché non si tratti di immobili totalmente abusivi per i quali risultano emesse ordinanze di demolizione». Gli abusi c’erano, ma pendevano le istanze di condono.
Dunque, alla luce di tale normativa, «il Comune non avrebbe potuto prescindere dalla valutazione di danno effettuata dagli organi preposti; difatti, si è visto che la sussistenza di eventuali danni “lievi” – che consente la presentazione di una Cila anche per lavori afferenti singole unità immobiliari con asseverazione di un professionista – va verificata secondo la procedura Aedes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica), non surrogabile per il tramite di apporti resi dai privati. In altri termini, in presenza di un quadro istruttorio incerto e contraddittorio – articolato in due diverse schede Aedes di diverso contenuto quanto all’accertamento del rischio di pregiudizio statico del fabbricato – l’amministrazione ha abdicato alle necessarie verifiche strutturali ed ha acriticamente recepito il contenuto della relazione asseverata del tecnico di parte allegata alla Cila».
L’ordinanza dunque è illegittima e il Comune dovrebbe procedere ad un accertamento tecnico autonomo per verificare l’effettiva eliminazione delle condizioni di pericolo.
Quella ordinanza del sindaco Castagna è stata dunque annullata, ma per la peculiarietà e novità delle questioni esaminate, il Tar ha compensato le spese. Apponendo però un paletto ben preciso: con la sicurezza non si scherza!