IDA TROFA | La più ampia vicenda relativa al rapporto tra la società Marina di Capitello Scarl e il Comune di Lacco Ameno è già nota al T.A.R. e, soprattutto, è ben nota alla comunità di Lacco Ameno, ostaggio di questa guerra senza vergogna che paralizza il paese e fagocita le pubbliche risorse, in nome della rivalsa. Il porto resta, almeno fino a giugno prossimo, al concessionario privato. Poi si vedrà. Nel mentre ogni procedimento contrario varato dall’ente locale è stato annullato. Scelte politiche scellerate e personalistiche e un’agenda amministrativa dettata dalle vendette personali, di fatto, restituisce anche per questo 2022 l’ennesimo scenario di guerra e contese politico- giudiziarie sul fronte portuale, pagate con le risorse e le attese di futuro di Lacco Ameno. Che disastro!
Ieri si è scritta, così, l’ennesima pagina tragica che spegne ogni auspico del possibile fiorire di un’estate serenità di programmazione, lavoro e sviluppo anche turistico all’ombra del Fungo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara “l’atto introduttivo del giudizio, in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in parte fondato così come i due ricorsi per motivi aggiunti, e, per l’effetto, annulla gli atti con essi gravati, ai sensi e nei termini di cui in motivazione”.
L’ultimo passo falso del Governo Locale che non risolve, ne afferma la sua linea amministrativa, quanto consegna al paese le macerie di un progetto che non rifonda, ma distrugge, non promuove, ma devasta. D’altronde il passato non insegna e lo si sapeva già che questo aprile sarebbe stato di passione e incognite sul fronte demaniali, al punto da imbrigliare l’intera gestione del municipio. Oggi è il COVID a dare l’inerzia, domani chissà… Per quanto ancora andrà avanti questa contesa tra bande? Quanto bisognerà attendere per una sana e costruttiva trattativa tra le parti, tra portavoce autorevoli e realmente motivati a dare un senso istituzionale a ciò che fin qui non ha mostrato altro che affarismo e livore? Forse mai o forse quando avranno distrutto l’ultimo metro di banchina.
Perrella vince. Annullati gli atti del comune
Tutti gli atti del comune, nel mentre, sono annullati, spese compensate. Così, Perrella & Co portano a casa l’ennesimo risultato, importante, in proprio favore pregustando i conseguenti sviluppi. Il porto di Lacco Ameno resta, per ora, all’uomo di Domenico De Siano ed alla sua Marina di Capitello Scarl. Il TAR Campania con la sua ultima sentenza in un colpo solo cancella la poderosa mole di procedure prodotte in merito all’affare porto, redatti nella remota ipotesi di poter instaurare un nuovo potere gestionale e nuovi equilibri tra le bitte e gli approdi e, in completa antitesi con tali tentativi, lascia al privato la gestione dell’approdo turistico.
Una batosta, questa, per l’amministrazione di Lacco Ameno che per seguire i capricci di inesperti amministratori sta continuando a creare danni alla collettività. Un film già visto che ci ripropone, in maniera ancor più grave e pesante, lo scenario di un anno fa. Con una estate 2021 da dimenticare, fatta di mancata programmazione, turismo diportistico ai minimi storici e condizioni di operativa dello scalo a dir poco tragica, con tutto ciò che ne deriva per il fronte territoriale che vi si affaccia. Solo chi non ha mai fatto impresa e gestito rifondendo risorse proprie può essere così superficiale. Solo chi non risponde delle proprie azioni, lasciando al paese il peso dei suoi errori, poteva pensare di ripetere, anzi, superare il disastro di un anno fa. Solo Giacomo Pascale e il suo stuolo di improvvisati poteva arrivare a questo livello.
Scenari a tinte fosche
Una prima affermazione che consegna al paese l’ipotesi di nuove vertenze.
Le mani esperte della difesa a cui si è affidato il privato con questo ultimo dispositivo del TAR hanno reso l’ennesimo affondo all’allegria brigata dell’ente di Piazza Santa Restituta, costruendo un castello di ragioni ed addentellati normativi che suggeriscono la concreta possibilità che la Scarl dell’invito Perrella possa continuare in questa condizione fino al 31 dicembre 2022. Una condizione in la dal divenire, ma concretamente plausibile.
Su di una mera concessione di aree del demanio marittimo, nessuno avrebbe dubitato dell’applicabilità della proroga COVID. Tutto pronto per chiedere la gestione fino a dicembre
Secondo i magistrati, la portata conservativa generalizzata della norma in esame non è suscettibile di deroghe o interpretazioni restrittive in ragione della sua portata di principio. Tra i passaggi importanti della sentenza si legge in proposito: “Del resto, valga la seguente osservazione. Se il rapporto fosse stato incentrato su di una mera concessione di aree del demanio marittimo, nessuno avrebbe dubitato dell’applicabilità della proroga cd. COVID; ed allora, non si comprende perché non debba godere del medesimo beneficio anche un più complesso rapporto, caratterizzato da un rilevante impegno economico del privato nella preliminare realizzazione dell’opera pubblica (il Porto turistico), in vista di poter poi trarre una remunerazione dalla successiva gestione di questa (comprendente anche il necessario affidamento dell’uso di aree demaniali marittime), una volta che la pandemia abbia evidentemente comunque spiegato i suoi effetti negativi anche sull’economia di tale rapporto“. Leggiamo insieme il dispositivo.
Accolti i motivi aggiuntivi
Il tribunale amministrativo partenopeo che già aveva pronunciato la sentenza n. 2365 del 23 aprile 2021 dunque ben conosce la vicenda.
Nell’ambito del complesso quadro che si dipana tra le acque ed i moli il ricorso avverso il provvedimento di revoca della (sub) concessione per inadempimento, è stato dichiarato “inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, mentre sono stati accolti i motivi aggiunti avverso la diffida al rilascio dell’area che, per l’effetto, è stata annullata”.
Tra Project financing e arbitrato: Inadempimento contrattuale indimostrato, in discussione c’è solo la proroga covid e i mancati riscontri comunali
Come già chiarito il Comune ha svolto una procedura di gara volta all’affidamento di un “project financing” finalizzato alla “Riqualificazione del sistema“ Porto turistico, ed anche, ai sensi art 45 bis Cod. Nav., della (sub) concessione dell’intera area, il cui conseguente rapporto è stato regolato con Marina del Capitello, aggiudicataria, in ultimo nel 2017. La durata della suddetta (sub) concessione è stata fissata in cinque anni a decorrere dal 9.6.2016. Poi tra le parti è insorto un contenzioso. Con riferimento al suddetto contenzioso risulta allo stato pendente il procedimento innanzi al Collegio Arbitrale.
Ne consegue che, nelle more della definizione della controversia secondo i rimedi ordinari, tutta la ricostruzione prospettata dal Comune (circa la sussistenza di inadempimenti, l’avvenuta risoluzione della convenzione, l’assenza di spazio per una proroga del rapporto) non può che qualificarsi quale mera tesi di parte. Un presupposto (inadempimento contrattuale) indimostrato, peraltro sub iudice (allo stato, un collegio arbitrale).
Gli atti adottati dal Comune e gravati innanzi al TAR, si rilevano unicamente in quanto “espressione dell’esercizio del potere autoritativo afferente la pretesa di rilascio dell’area per intervenuta scadenza del rapporto concessorio e della conseguente adozione di atti di indirizzo e gestione della stessa”.
Come già chiarito dalla Sezione, si tratta di “provvedimenti volti alla gestione e al recupero coattivo di un bene pubblico del demanio marittimo”, in quanto ritenuto detenuto senza titolo dalla società Marina del Capitello”, la cui cognizione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (v. sentenza n. 2635/2021, cit.). Tali atti risultano, come si avrà modo di argomentare in seguito, illegittimi e meritevoli di annullamento. Entro il perimetro delineato, dunque, le eccezioni di difetto di giurisdizione e di interesse, sollevate dal Comune resistente nel tentativo surrettizio di attualizzarle anche nel presente giudizio mediante la riproposizione di questioni già definite con la sentenza n. 2635/2021, debbono essere respinte“.
“Né può trovare- scrive la corte- favorevole apprezzamento la pretesa dell’ente locale di fondare legittimamente gli atti gravati in questa sede su presupposti che, come visto, sono indimostrati, attengono al rapporto contrattuale, e sono sub iudice“.
Sub concessione e proroga COVID
Sgombrato il campo dalle questioni pendenti in altra sede il tribunale rileva l’esistenza di una sub concessione soggetta alla scadenza quinquennale, coincidente con la data del 9.6.2021, rispetto alla quale le parti controvertono circa l’applicazione della proroga prevista in relazione all’ emergenza da COVID- 19.
Come noto, tale disposizione ha prorogato fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza “tutte le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati”, in scadenza tra il 31.01.2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, (prorogata a sua volta fino al 31 marzo 2022, data da cui decorre l’ulteriore termine di 90 giorni).
Nessun dubbio, dunque, può legittimamente residuare in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia nei termini appena precisati, su cui in nessun modo può (è bene ribadirlo), allo stato, incidere la questione di rilevanza centrale nel rapporto contrattuale già oggetto di sentenza 2021 e peraltro coperta da giudicato e che costituisce (attualmente) oggetto del giudizio arbitrale pendente.
Atto introduttivo improcedibile
Tanto chiarito, l’atto introduttivo del giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, per la parte riferita alla diffida al rilascio delle aree oggetto di concessione e agli atti di indirizzo adottati dal Comune, in quanto superati dai successivi provvedimenti pure impugnati con i due ricorsi per motivi aggiunti depositati dalla ricorrente.
Una serie di passi falsi compiuti dagli inquilini del municipio
Il provvedimento comunale (prot. 6816 del 29.6.2021) costituisce conferma avendo il Comune, nel ribadire la statuizione di diniego di proroga della sub concessione, rinnovato l’ordine di rilascio delle aree, alla luce di “ulteriore ed assorbente profilo ostativo ad una proroga” ravvisato nell’intervenuta decadenza per inadempimento della concessione.
“È incontestato che il provvedimento confermativo del 29 giugno 2021 si sostituisca ad ogni effetto e con efficacia “ex tunc” a quello confermato, oggetto di impugnazione con il primo ricorso per motivi aggiunti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso come proposto con l’atto introduttivo del presente giudizio avverso il provvedimento del primo giugno 2021.
Analogamente deve rilevarsi con riferimento alla Delibera del Consiglio Comunale di Lacco Ameno Terme n. 16 del 20.05.2021 nella parte, riferita alla procedura di affidamento per il periodo 1/7/2021 e 31/10/2021, essendo tale termine ampiamente decorso ed avendo adottato l’amministrazione atti successivi volti alla gestione dell’area anche con riferimento ai successivi intervalli temporali (impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti)“. Scrivono i giudici.
Atti viziati
La restante parte del gravame, come integrato dai due ricorsi motivi aggiunti, in quanto riferita ad atti con cui il Comune ha disposto dell’area, confermando il diniego di proroga e rinnovando l’ordine di rilascio, emanando atti di indirizzo per la gestione e attivando la procedura volta all’acquisizione di manifestazione di interesse alla gestione dei servizi ausiliari da parte di soggetti terzi, sia pure per il limitato arco temporale 1 dicembre 2021 – 1 aprile 2022, risultano viziati e dunque oggetto di annullamento in ragione di quanto di seguito argomentato. Una chiara serie di passi falsi compiuti dagli inquilini del municipio che precipitano Lacco Ameno verso il baratro di ulteriori incognite e danni.
Fondato il primo motivo
Fondato è il primo ricorso per motivi aggiunti con cui è stato impugnato il provvedimento di conferma del diniego di proroga e dell’ordine di sgombero dell’area demaniale in ragione di “un ulteriore ed assorbente profilo ostativo” ravvisato nell’intervenuta decadenza per inadempimento della concessione.
Il provvedimento è illegittimo in quanto è indimostrato l’inadempimento, analogamente alla asserita intervenuta risoluzione contrattuale, allo stato sub iudice (i.e. collegio arbitrale). In assenza di un profilo ostativo alla proroga per scadenza del termine della concessione, non può convenirsi con quanto sostenuto dal Comune circa l’inapplicabilità della previsione COVID e decreto Cura Italia. Come chiarito dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio, “La disposta conservazione ex lege di validità e, quindi, efficacia, riguarda l’intera gamma degli atti amministrativi con effetto ampliativo della sfera giuridica dei destinatari“.
Applicabile la proroga alla sub concessione in favore di Perrella
Non è ritenuto condivisibile, così, quanto sostenuto dal Comune circa l’inapplicabilità della proroga alla (sub) concessione per cui è causa in quanto inserita in un più ampio modulo convenzionale (cd. Project financing), risultando siffatta pretesa maggiormente lesiva della posizione della ricorrente. Proprio per la peculiarità del modulo più ampio in cui si inserisce la (sub) concessione, la ricorrente, oltre ad essere concessionaria dell’area demaniale è anche soggetto tenuto al rispetto di ulteriori obblighi connessi alla realizzazione del progetto complessivo finalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla gestione del Porto turistico del Comune di Lacco Ameno e, proprio per questo, maggiormente esposta alle conseguenze pregiudizievoli determinate dall’emergenza pandemica nei settori economici e sociali.
Maria di Capitello scarl occupa con “titolo” le aree demaniali
Nessun margine di applicazione può trovare, dunque, la pretesa volta ad escludere l’applicazione della normativa emergenziale al caso in esame.
Pertanto, anche la (sub) concessione de qua, così come l’intero rapporto avente origine dal cd. Project Financing (comportante una concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, e, nel seno di questa, la sub concessione delle aree demaniali marittime all’uopo necessarie) deve considerarsi rientrante nel campo del decreto Cura Italia.Donde la conclusione per cui la società ricorrente non occupa sine titulo l’area demaniale!
Atti comunali viziati
Emerge in tutta evidenza la fondatezza anche del secondo ricorso per motivi aggiunti, rivolto avverso atti di indirizzo e gestione dell’area che, in ragione della proroga ex lege , risultano viziati in quanto adottati in assenza di disponibilità del bene da parte del concessionario e, per l’effetto, debbono essere anch’essi annullati.
Solo in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
L’atto introduttivo del giudizio è in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (con riferimento alla Diffida del Responsabile del III Settore Lavori Pubblici del Comune di Lacco Ameno del 1.04.2021 e alla Delibera del Consiglio Comunale di Lacco Ameno Terme n. 16 del 20.05.2021, nella parte in cui riferita alla procedura di affidamento per il periodo 1/7/2021 e 31/10/2021). Il ricorso introduttivo è fondato per la restante parte, così come il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti, e per l’effetto gli atti con essi gravati debbono essere annullati.
Questo e molto altro ancora, il TAR consegna agli atti di una brutta storia amministrativa tutta Made in Lacco.