domenica, Dicembre 22, 2024

La coop Argo ringhia ancora. Altra figuraccia del Comune di Ischia

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Annullate le multe sbagliate emessa a Campagnano per sosta vietata in area privata!

Gaetano Di Meglio | L’annosa guerra di Campagnano tra il Comune d’Ischia e la Cooperativa Argo Edilizia con il suo ariete, Giovanni Tufano, ha prodotto un “corollario” che pure è finito nelle aule di giustizia. Stavolta dinanzi al Giudice di Pace. Per delle multe elevate ai soci e residenti della cooperativa per divieto di sosta. Su spazi di cui l’Ente però non ha mai rivendicato la proprietà nonostante una sentenza favorevole del Tar. Sanzioni ammontanti ciascuna a 60,18 euro.
Questa storia e tutte quelle che riguardano Argo e il comune di Ischia sono diventata un vero e proprio sequel che si arricchisce, di volta in volta, si nuovi episodi e nuovi sviluppi.
Questa volta è l’ennesima brutta figura del comune di Ischia che mostra la sua proverbiale

I nove cittadini sanzionati avevano dunque impugnato le contravvenzioni, difesi dall’avv. Raffaele Bernardo e dall’avv.p. Michela Formisano.
E il giudice onorario di Pace di Ischia, dott.ssa Angela Castagliuolo, ha accolto l’opposizione. Così motivando: «Invero l’art 6 del D.Leg.vo N 285/92 stabilisce che l’ente proprietario della strada può vietare temporaneamente la sosta dei veicoli su tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia rendendo noto tale divieto con la prescritta ed apposita segnaletica da apporre preventivamente al fine di informare gli utenti della strada.
Nel caso in esame, il Comune di Ischia, non ha fornito prova di aver ottemperato a quanto disposto dalla su indicata normativa con la apposizione in loco della preventiva ed apposita cartellonistica finalizzata alla pubblicità dell’intervento a farsi sulla sede viaria. Ne consegue la illegittimità dei provvedimenti impugnati e l’annullamento delle sanzioni amministrative con essi comminate. assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso». Condannando il Comune anche al pagamento delle spese.

Nella sentenza il giudice si è limitato ad evidenziare l’assenza della segnaletica che indicava il temporaneo divieto di sosta per spazzamento. Ma nel ricorso presentato in difesa di Arcangela Barbieri, Giovanni Tufano,Gennaro Cavaliere, Alessandro Forte, Lucio Antonio Gallù, Paolo Curci, Davide Curci Davide, Lucido Balestrieri e Vitale Canzaniello per i rispettivi veicoli sanzionati, gli avvocati Bernardo e Formisano scendono nel dettaglio della vicenda e nel “peccato originale” che viziava quelle multe elevate.

LA STORIA

E lo fa appunto con una ricostruzione storica: «La soc. Cooperativa Argo Edilizia a.r.l. è stata assegnataria di un lotto di terreno su cui sono stati realizzati 13 appartamenti di edilizia pubblica convenzionata con le relative pertinenze, in virtù di concessione edilizia nr. 35/1981 e successiva variante nr. 7/83 rilasciata dal Comune di Ischia. A seguito di contezioso intercorso con il Comune di Ischia, veniva promosso ricorso innanzi al Tar Campania che si concludeva con la sentenza nr. 2997/2017 che così decideva: “ accerta in favore del Comune di Ischia ed a carico della convenuto Argo. Soc. Coop. Edilizia arl l’inadempimento dell’obbligo di consegna delle aree e degli spazi di cui all’art. 8 della convenzione rep 2284 del 15.11.1979 e per l’effetto ordina alla società intimata la consegna delle opere di urbanizzazione e gli spazi verdi ivi previsti in favore del Comune di Ischia che ne curerà il trasferimento al proprio demanio”.

Il Comune di Ischia, in mancanza di un adempimento spontaneo alla sentenza sopra citata, non dava luogo né al giudizio di ottemperanza, né all’esecuzione della sentenza. Ad oggi pertanto la strada così come gli immobili risultano in possesso e di proprietà unicamente della Coop Argo Edilizia a r.l.».
E veniamo alla famosa ordinanza di divieto di sosta: «Con ordinanza nr. 27/2020 del 25.02.2020 il Comandante della Polizia Municipale di Ischia ordinava per il giorno 28.02.2020 lo spazzamento della strada Via Trav Campagnano specificando altresì che si trattava della zona della Coop. Argo Edilizia a r.l.
All’uopo così ricostruita la vicenda appare chiaro che trattandosi di strada privata in possesso alla soc Coop. Argo Edilizia a.r.l. il Comune di Ischia così come il vigili urbani non avevano alcuna legittimazione sia a procedere alla pulizia della strada sia ad elevare i verbali di contravvenzione oggi impugnati. Va altresì precisato che ad oggi a fronte delle ripetute molestie nel possesso pende azione possessoria innanzi al Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia.
Cosi ricostruita la vicenda appare chiaro che i verbali di accertamento sono del tutti nulli».

GLI ERRORI DEL COMUNE

E nel ricorso ne vengono spiegati i motivi: «Carenza di legittimazione del Comune di Ischia. La strada ove sono state elevate le sanzioni non è di proprietà dell’Ente Comunale né può essere definita una strada ad uso pubblico. Difatti la stessa è una strada ad uso esclusivamente privato dei soci della Coop. Argo. La suddetta Cooperativa provvede sistematicamente alla cura e manutenzione della strada. Va tra l’altro rilevato, come dalle foto scattate il medesimo giorno delle infrazioni, che i verbali opposti riportano come luogo il civico nr. 3 che si trova in area diversa rispetto a dove erano parcheggiate le auto. Difatti come visionabile dalle foto le auto si trovavano tutte all’interno dell’area della Coop. Argo ben delimitata da muretto nonché da apposita segnaletica.
Tra l’altro anche nello stradario del Comune di Ischia la suddetta strada non è indicata in quanto appunto privata e mai acquisita al demanio comunale.
Sulla natura privata della strada va rilevato come tutti gli immobili presenti all’interno della suddetta area appartengo unicamente ai soci della Coop. Argo. All’uopo si deposita estratto rilasciato dal Comune di Ischia con indicazione dei fabbricati e dei rispettivi soci. Appare quindi chiaro che gli unici soggetti proprietari e che utilizzano tale strada sono proprio i soci della Coop. Argo, attuali ricorrenti, e pertanto sicuramente la stessa non può essere definita strada ad uso pubblico.

L’art. 6 comma 4 lettera F C.D.S stabilisce che “l’ente proprietario della strada può (…) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia. Non essendo all’uopo il Comune di Ischia proprietario della strada alcun divieto poteva essere imposto».
Dunque, si evidenzia nel ricorso: «A fronte di quanto sopra richiamato appare chiaro che: 1) I verbali hanno indicato come luogo dell’infrazione Via Trav. Campagnano nr. 3 allorquando le auto come da foto allegate si trovavano in zona diversa in particolare lungo la strada di proprietà privata della Coop. Argo.
2) La strada ove sono state elevate le sanzioni è unicamente privata e pertanto l’Ente non aveva alcuna legittimazione.
Ancora a fondamento della suddetta eccezione va altresì rilevato che a fronte delle ripetute molestie nel possesso dell’area da parte del Comune di Ischia, la Coop. Argo è stata costretta ad adire il Tribunale di Napoli sez. distaccata di Ischia al fine di ordinare l’immediata reintegra e la fine di ogni turbativa nel pacifico possesso. Ad oggi il procedimento pende innanzi al Dott. Manera con e la prossima udienza è fissata per il giorno 20.01.2021».

CARTELLONISTICA ASSENTE

L’avv. Raffaele Bernardo non ha quindi lesinato ulteriori “bacchettate” al Comune: «Infine, visto che la vicenda ha visto l’interessamento dei media locali come da articoli che si depositano, sia consentita a questa difesa una breve considerazione. Appare davvero inconcepibile che un Ente Pubblico provveda a turbare il pacifico possesso dell’altrui proprietà attraverso una serie di atti illegittimi. Difatti pur essendo vincitore innanzi al Tar Campania, l’Ente non ha mai provveduto alla notifica del titolo esecutivo e successiva esecuzione. Ad oggi, pertanto, i beni sono ancora in possesso della Coop Argo. Il sottoscritto difensore ricorda a sé stesso che le sentenza vanno eseguite unicamente a mezzo di ufficiale giudiziario e che le acquisizioni a patrimonio pubblico possono avvenire unicamente a mezzo di delibera di Consiglio Comunale. In sostanza l’ordinanza 27/2020 dovrà essere disapplicata ed i verbali opposti annullati essendo l’Ente privo di legittimazione ad operare su strada ad uso esclusivo privato».

Quindi richiama sempre il Codice della Strada per l’assenza della prescritta segnaletica: «Mancata apposizione della cartellonista obbligatoria. L’art. 6 comma 4 lettera F C.D.S stabilisce che “l’ente proprietario della strada può (…) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati”. La medesima disposizione è ripetuta nell’art. 7 comma 1 lettera A.
I Comuni, quindi, e gli altri enti proprietari hanno tutto il diritto di vietare temporaneamente la sosta in alcune strade per consentire la pulizia delle stesse, con l’obbligo però di avvisare la cittadinanza almeno 48 ore prima mediante gli appositi cartelli stradali.

Nel caso de quo lungo la strada di proprietà esclusiva della Coop. Argo non è mai stata posizione l’idonea cartellonistica nelle 48 ore antecedenti l’ordinanza di spazzamento. Si ricorda che l’Ordinanza è stata pubblicata in data 25.02.2020 e pertanto la cartellonistica doveva essere apposta entro e non oltre il 26.02.2020. Anche dalle foto depositate si evince chiaramente che lungo tutto il tratto di strada ove erano parcheggiate le auto non vi era alcun cartello apposto. A tale scopo è onere dell’Ente provare non solo l’apposizione della idonea cartellonistica ma anche di averla apposto entro e non oltre il 26.02.2020».
Il giudice ha dato ragione ai ricorrenti e annullato le multe. Per il Comune una brutta figura oltre al mancato incasso, che sarebbe stato illegittimo.

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