domenica, Novembre 24, 2024

Sisma & Organizzazioni. Dica “19”: la struttura commissariale in 10 articoli e 1 ordinanza

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IDA TROFA | Ricostruzione. Fissati i termini dell’organizzazione della Struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017. Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione vara l’Ordinanza n. 19.
Il provvedimento porta la data del 6 ottobre 2022 e si fonda, per ora, principalmente sul dato di fatto costituito dall’’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale è stata disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2022, del termine della gestione straordinaria previsto dall’articolo 17 della legge Genova che contempla anche la ricostruzione di Ischia. Un atto dovuto quello dell’On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n.323 in ottemperanza alla “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed ovviamente alla legge sulla ricostruzione di Ischia.

Seguendo i dettami normativi della nostra ricostruzione “per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo” e, soprattutto, “Per tali finalità l Commissario straordinario si avvale dell’Unità tecnica-amministrativa istituita dall’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite.”.
Inoltre “Per le attività di cui al comma 1 il Commissario straordinario si avvale, altresì, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 19.”.
Sottoscritta in data 19 luglio 2022, tra il Commissario straordinario e l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA, la convenzione per l’assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni affidate al Commissario medesimo nn resta che sistemare il resto della truppa sismica.
Del resto l’ordinanza commissariale n.17 del 31 maggio 2022, la prima storica dell’era Legnini, ha introdotte misure, ufficialmente, finalizzate ad accelerare la ricostruzione, anche attraverso l’esercizio dei poteri in
deroga previsti dalle norme per il Centro Italia in considerazione dell’urgenza e della particolare criticità degli interventi necessari alla speditezza della ricostruzione. ;

14 unità, 3 esperti e il comitato scientifico
Da qui istituisce la “Conferenza speciale di servizi”, ai sensi degli articoli 14-ter e 14-quater della legge n. 241 del 1990, nel corso della quale i procedimenti relativi alla definizione delle domande di condono, di acquisizione del titolo edilizio eventualmente richiesto, di determinazione e di concessione del contributo, saranno istruiti e decisi attraverso un procedimento unitario; rivede le risorse assegnate e disciplina l’articolazione interna della struttura, anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza.” Tutto come dice la norma. Poi sempre seguendo la norma “Nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale (terremoto ischia ndr) si avvale- oltre che dell’Unità tecnica già statuita come si legge agli atti- di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell’Isola di Ischia. Essa è composta da un contingente nel limite massimo di 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si può avvalere altresì di un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.

Inoltre “il Commissario straordinario può avvalersi di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti del Commissario straordinario. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati”. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell’ambito delle risorse di cui alla contabilità speciale.
Dal 2012 la norma in Italia ha stabilito il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; comunque consentiti a titolo gratuito e, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.

Disciplina dell’organizzazione e delle articolazioni fa scuola il Centro Italia
In attuazione di quanto previsto corre l’obbligo di disciplinare l’organizzazione e l’articolazione interna della Struttura commissariale, “al fine di conferire un assetto compiuto alla stessa e di meglio definire le funzioni e i compiti del personale in servizio, in vista del regolare svolgimento delle attività finalizzate agli interventi di ricostruzione nelle aree colpite”. A scriverlo è lo stesso Legnini nelal sua ordinanza in 11 pagine dove si è “Ritenuto necessario, al fine di assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, nonché il rispetto dei termini procedimentali, di dover autorizzare, con specifici provvedimenti del Commissario straordinario, il dirigente della Struttura commissariale, che assume la veste di funzionario delegato, all’acquisto ed alla conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa per l’approvvigionamento di beni e servizi strumentali indispensabili per il funzionamento della struttura stessa, nel limite di diecimila euro per ciascun ordinativo, fermo restando il budget complessivo, come definito dalle ordinanze commissariali;Ritenuto necessario, analogamente a quanto previsto nell’ambito della Struttura commissariale sisma 2016 dall’ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021, ammessa alla registrazione dalla Corte dei Conti, istituire gruppi di lavoro e nuclei di esperti per il supporto allo svolgimento dei compiti attribuiti al Commissario straordinario, nonché per procedimenti particolarmente complessi”.

Insomma, tutto come nel Centro Italia “al fine di una migliore organizzazione degli uffici tenuto anche conto della presenza di una unica figura dirigenziale all’interno della Struttura commissariale, riconoscere al dirigente medesimo, nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni”.
Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori del Cratere dell’isola di Ischia esercita le funzioni previste dalla legge sulla ricostruzione di Ischia (legge Genova) anche con i poteri di ordinanza previsti per il centro Italia”.
Nell’esercizio delle funzioni, questi, può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale del Grande Cratere del centro Italia come sopra citato.
“All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente” scrivono i vertici sismici.

Dite 19: la struttura commissariale in 10 articoli e 1 ordinanza

Dunque, la n.19 in 10 articoli dispone che la Struttura commissariale opera a supporto del Commissario straordinario per il perseguimento delle finalità e l’esercizio delle funzioni allo stesso demandate. Il Commissario straordinario è l’organo di vertice della Struttura commissariale, ne determina gli indirizzi e i risultati e ne assicura il coordinamento. La Struttura, per il perseguimento delle finalità e l’esercizio delle funzioni è articolata in un Ufficio di livello dirigenziale non generale cui è preposto un dirigente nominato con provvedimento del Commissario straordinario. All’Ufficio di livello dirigenziale non generale sono attribuite specifiche competenze e funzioni.
L’Ufficio di livello dirigenziale non generale è articolato in quattro Aree.Alla Struttura commissariale è assegnato un contingente nel limite massimo di dodici unità di personale non dirigenziale scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche.
Il Commissario straordinario, sentito il dirigente, nell’ambito delle previsioni normative e contrattuali vigenti, può con proprio decreto individuare specifici progetti legati alla ricostruzione da assegnare al personale della Struttura commissariale.

Nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale Legnini si avvale dell’Unità tecnica- amministrativa istituita dall’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., mediante la stipulazione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.
Previsto il conferimento di specifichi incarichi a dirigenti, esperti o sub Commissari, per questioni caratterizzate da particolare complessità tecnica, economica o giuridica.
Gli esperti di cui può avvalersi il Commissario straordinario, nel limite massimo di tre, sono nominati con proprio provvedimento e con il medesimo provvedimento, il Commissario straordinario ne stabilisce altresì il trattamento economico. Il trattamento economico degli esperti non può comunque superare l’importo massimo previsto per gli esperti della Struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Fermo restando il contingente numerico degli esperti previsto, il Commissario straordinario può altresì conferire incarichi di studio e/o consulenza a soggetti in possesso di una particolare e comprovata specializzazione, che pertanto possano assicurare un rilevante supporto alla Struttura commissariale. Il relativo trattamento economico è stabilito con il provvedimento di nomina nel limite dello stanziamento massimo da stabilirsi con apposito decreto del Commissario.
Per il supporto allo svolgimento dei compiti attribuiti, nonché per procedimenti particolarmente complessi, il Commissario straordinario può istituire, con proprio provvedimento, gruppi di lavoro e nuclei di esperti, di cui possono essere chiamati a far parte anche le professionalità “esterne”, nonché, , tutti gli uffici di cui sisma 2016 Centro Italia, ivi comprese le figure degli esperti, dei consulenti e, in ragione di quanto previsto dall’ordinanza commissariale n.110 del 21 novembre 2020 del medesimo Commissario straordinario, i sub Commissari. Nell’ambito dei predetti gruppi, è istituito il gruppo di lavoro con il compito di assicurare le attività proprie del Commissario straordinario nell’ambito della procedura e di curare l’interlocuzione e il coordinamento con la Regione Campania nell’ambito della predisposizione del Piano di ricostruzione di cui all’articolo 24bis del decreto legge n. 109 del 2018. Con il provvedimento istitutivo dei gruppi di lavoro e nuclei di esperti, sono stabiliti i rimborsi spese per lo svolgimento delle attività affidate. Detti oneri sono posti a carico delle spese di funzionamento della Struttura. E’ inoltre istituita la Segreteria tecnica ai fini del corretto svolgimento della Conferenza speciale di servizi, con il compito di supportare la Struttura commissariale nella cura di tutti gli adempimenti afferenti al corretto svolgimento delle Conferenze medesime, la relativa verbalizzazione e tenere i rapporti con gli enti che le compongono.

Potere all’Ufficio di livello dirigenziale
L’Ufficio di livello dirigenziale non generale svolge tutte le attività di amministrazione e gestione strumentali all’esercizio delle attribuzioni e dei compiti del Commissario straordinario, cura la gestione degli affari generali, della Struttura commissariale, del personale che opera presso la Struttura, nonché del contingente di esperti. Un potere quasi esclusivo. In particolare, coadiuva il Commissario straordinario per l’attività di redazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti commissariali nonché nel coordinamento della programmazione della spesa;
presiede, su delega del Commissario straordinario, la Conferenza speciale dei servizi; cura i rapporti con ANAC e con la Struttura di missione Antimafia del Ministero dell’interno; cura la corretta tenuta delle scritture contabili inerenti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario; rilascia i pareri di regolarità amministrativo contabile sugli atti di gestione e sulle proposte di liquidazione della spesa e molto altro ancora tra cui si occupa di curare le attività di competenza della Struttura commissariale in relazione alla gestione degli interventi di ricostruzione privata e di ricostruzione pubblica.
Il dirigente dell’Ufficio, per specifiche e comprovate ragioni di servizio può, sentito il Commissario straordinario, delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni, ad una unità di personale da individuare tra quelle appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio presso la Struttura commissariale, in possesso del titolo di studio ed esperienza professionale coerenti con le funzioni e attività oggetto di delega, e che ricopra le posizioni funzionali più elevate nell’ambito delle Aree e Unità organizzative Il Commissario straordinario, nell’ambito dell’attività di gestione della realizzazione delle opere pubbliche di cui è Soggetto attuatore può delegare al dirigente la stipula dei contratti di affidamento dei lavori e le successive attività di gestione degli stessi.


Aree e Unità organizzative

Per l’espletamento dei compiti, l’Ufficio di livello dirigenziale non generale è articolato in quattro Aree:
Area programmazione della ricostruzione, Conferenze speciali di servizi e Conferenza di servizi di pianificazione
Area amministrativa e affari generali
Area tecnica
Area finanziaria.

Interventi critici il commissariato si fa stazione appaltante
Infine per interventi di particolare criticità ed urgenza individuati con ordinanze in deroga, da emanarsi ai, la Struttura commissariale può svolgere le funzioni di Soggetto attuatore e stazione appaltante con tutto ciò che ne deriva. Ovvero nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP) e le altre figure tecniche

Procedimento di formazione degli atti di spesa
Al fine della sottoposizione alla firma del Commissario degli atti di spesa, il dirigente e, ove ricorra, il delegato di funzioni dirigenziali, per ogni atto che comporti liquidazione della spesa, rilasciano il parere di regolarità tecnico-amministrativa e contabile di propria competenza. Per i decreti di concessione dei contributi di ricostruzione ai privati, i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile di cui al comma 1 vengono rilasciati previa istruttoria dei coordinatori delle Unità Organizzative.
Dalla data di entrata in vigore della ordinanza 19 cessano di avere efficacia i decreti commissariali n. 402 del 16 gennaio 2020 e n. 1254 del 15 novembre 2021. Cessano, altresì, di avere efficacia i decreti commissariali di nomina dei gruppi di lavoro per l’istruttoria delle pratiche di ricostruzione pubblica e privata.

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