venerdì, Gennaio 3, 2025

Ricostruzione, il Piano che cancella per sempre la storia

Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Ida Trofa | Continuiamo il nostro viaggio nel Piano della Ricostruzione di Ischia. Tra le caselle rosso e arancio di un insano disegno di De-Costruzione emerge il fondato rischio di perdere ogni memoria E ogni testimonianza del Cratere che fu. Quel che valutiamo tra i ghirigori regionali non è l’aspetto legato ai rischi e neppure l’aspetto per così dire sismico, oggi valutiamo l’aspetto storico E la totale mancanza di preservare la memoria dei luoghi prediligendo ad esse, invece l’oblio. La volontà di distruggerne anche i polmoni di sviluppo e crescita che li hanno caratterizzati sin qui. Non è pensabile tagliare due cardini imprescindibili su cui da sempre si fonda lo sviluppo dei popoli.

Il passato e il futuro, sempre più minacciati da presente scritto da mani incoscienti e subdole.

Restiamo al Capo III del testo coordinato (per riammettere la Regione Campania al tavolo delle sparizioni con il PdRi) della Legge Genova troviamo tutti gli elementi che ci aiutano a capire il pericolo ed il grave danno a cui sono esposti i territori del Cratere di Ischia che la stessa legge deve normare nello specifico aspetto dell’evento sismico del 2017.
Ci sono alcuni passaggi salienti sugli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati che ci aiutano a capire il metodo maldestro. Un Piano senza rispetto per la storia ed il futuro. Un atto che non ha zone di rispetto per la stessa Legge su cui si fonda che disattende gli stessi dettami che si impone nell’atto della sua redazione.
Tra gli articoli della legge 130 emergono le contraddizioni del Piano Regionale che ci condanna.

L’aspetto che andremo ad analizzare è quello storico ed in parte antropologico. Il Piano di ricostruzione dell’Isola d’Ischia per i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, come abbiamo avuto già modo di spiegare, di fatto si concentra tutto sulla tavola “DO 02.02 ottobre 2022/presa d’atto 2 novembre 2022”. Si tratta delle specificazioni per la Zona 1, definibile la “core zone” del sisma. Ovvero due arterie stradali principali di collegamento e tocca nel Cratere i tre borghi di La Rita, Majo e Fango per poco meno di 6 chilometri quadrati.

Delocalizziamo la memoria: dalla Congrega alla Casa Cantoniera, va via tutto

Secondo i geni della Regione Campania tra i complessi da delocalizziarre, ad esempio al Majo, ci sarebbe l’antica Congrega tra Cuccufriddù e D’Aloisio. Le sue mura maestose ed imponenti, l’arte e le volte avevano resistito alle catastrofi per decenni poi è arrivata la mano dell’uomo ed infine è arrivato il PdRi. Dopo che i proprietari ne avevano preservato la memoria per oltre 100, si scopre dagli atti regionali che anche la memoria della congrega del Majo deve essere delocalizzata. Come si fa a delocalizzare un luogo che non è solo fisco, un luogo di culto, una chiesa una congrega-oratorio del 1600?
Un complesso che per il passato ha svolto una importante funzione religiosa e sociale trattandosi. Una Confraternita laicale, che affonda le radici nel Cinquecento, andata distrutta nel terremoto del 1883 e “sopravvissuta” in parte all’ingiuria della natura e degli uomini grazie ad alcuni ruderi conservati dai proprietari, come tesori storico- architettonici, ma anche di pietà religiosa e morale per i fondatori e le vittime di ogni catastrofe. L’Oratorio di Santa Maria della Pietà costruita nel 1616 dai compatroni dei “bracciali” e dei montanari di Casa Nizzula si ergeva a pochi metri dalla Parrocchia di Santa Maria Maddalena, anch’essa andata distrutta completamente nell’apocalittica notte del 28 luglio 1883.

Gli archi in pietra locale, perfettamente conservati erano visibili, fino a qualche mese fa, dalla piazza e si aspettava il momento favorevole per creare “un’isola monumentale” nel contesto dell’arredo urbano del Maio da portare a compimento di pari passo con i lavori di ricostruzione del tessuto urbano gravemente compromesso dal terremoto. Ciò non è più possibile realizzare, perché una costruzione per civile abitazione (ancora in corso d’opera che non sarò delocalizzata ed è già abitata) ha occupato il sedime del luogo sacro “sbarazzandosi” a poco a poco dei ruderi dell’Oratorio.
Ancora, passando dal Cuccufriddù a Montecito, a pochi metri, dove finisce il Majo inizia la via che fu Borbonica e su essa troviamo la Casa Cantoniera di “Mimì u’ Guappo”. Al netto di chi la abita, perché il Piano e la ricostruzione non dovrebbero guardare alle persone, ma fondarsi su principi equanimi, ci chiediamo come si fa a voler delocalizzare la casa del cantoniere, una casa storica e, tra l’altro, costruita con progetti e concessioni su cui è intervenuta persino la Provincia di Napoli?

Certamente ci saranno gli storici e gli esperti che sapranno tratteggiare meglio certe questioni. Eppure, all’occhio dei meno appassionati ai coloni storici locali, il voler cancellare con un tratto rosso, decenni di testimonianza e presenza, ci pare assurdo. Soprattutto perché è la stessa legge per la ricostruzione a volere che sia preservata la memoria storica dei luoghi. Allora, come si fa a delocalizzare la storica Casa Cantoniera simbolo di identità e territorio?
Luoghi che figurano persino nella mappa catastale precedente al Terremoto del 19883! Questi sono i frutti dell’ignoranza di molti suggeritori locali e dei geni della Regione che con i primi cammina a braccetto e firma gli atti che condanno Ischia. È evidente come, chi ha spinto e pensato questo Piano regionale non abbaiano compreso il valore del territorio e della sua cultura.
Ripensandoci bene. Chi mai avrebbe dovuto spiegarglielo? La “Cesaro” del Majo, l’Uber del Vicepresidente o la Fascina di La Rita?
Se Casamicciola Terme piange sotto l’aspetto della storia distrutta, Lacco Ameno e Forio avranno di che dogliarsi…

Tratto rosso sulle imprese storiche da cui ha avuto origine lo sviluppo cittadino

A finire sotto il tratto rosso regionale ci sono anche specifiche imprese e aziende che, da sole, hanno contribuito dalla ricostruzione post 1883 prima e post-bellica poi, consentendo il boom degli anni ’60 e anche il rilancio economico delle comunità.

Ebbene, queste aziende che da sempre sono state punto di riferimento e di sviluppo, dovranno essere delocalizzate. Pizzerie, hotel, strutture alberghiere e termali, ristoranti con una tradizione che ricorda la notte dei tempi non saranno più parte delle comunità del Majo e del Fango e di La Rita stessa. Così si uccide l’economia fondante di un paese. L’humus da cui quello stesso paese ha tratto ogni sua linfa vitale e si plasma l’avvenimento di un mondo secondo una logica sconsiderata sconosciuta ai più e, soprattutto, una logica che rinnega i dettami ed i principi delle norme che regolano il sisma di Ischia. Sarà curioso scoprire quale il parere del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere e’ obbligatorio e vincolante, nel merito della storia negata al Cratere di Ischia.


Tutela paesaggistica e memoria storica, ecco la “history” zone

Analizzando le disposizioni del Capo III scopriamo che le azioni normate sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori. L’Art.17 specifica che per la ricostruzione “il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana ((, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica)), e a tal fine programma l’uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché’ per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici”.

Poi all’art.24 bis inserendo il Piano Regionale specifica che “il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all’articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all’articolo 17, comma 3, del presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni paesaggistici di cui all’articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell’articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.
Lo stesso Piano nelle sue relazioni introduttive conferma l’obbligo normativo di doversi relazionare con “… i beni paesaggistici di cui all’articolo 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. In questo senso, affinché il Piano di Ricostruzione possa essere conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli artt. 135, 136 e 143 del Codice del Paesaggio, dovrà innanzitutto presentare i caratteri di un piano paesaggistico o di un piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici.
Secondo questa logica gli interventi di trasformazione edilizia e territoriale, resi necessari dalle finalità della ricostruzione, devono essere progettati e posti in essere in armonia con il più elevato livello di tutela dei valori paesaggistici e ambientali.

History zone

Ancora stando ai principi indicati dai decisori istituzionali il PdRi si deve attuare mediante Piani attuativi o Progetti di opera pubblica, estesi ad ambiti minimi di pianificazione, denominati Unità Territoriali Minime, preliminarmente individuate di Perimetrazione preliminare del piano di ricostruzione. Seguendo questa impostazione si ripartisce il territorio comunale in territorio urbanizzato e territorio rurale.
“Il territorio urbanizzato è un territorio dotato di urbanizzazione primaria e secondaria, costituito da aree completamente o parzialmente edificate a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico- ricettiva, da attrezzature pubbliche e di uso pubblico – si legge nelle relazioni regionali. Ricomprende gli spazi inedificati interclusi, ad esclusione delle aree identificate come territorio rurale”.
Il territorio urbanizzato è composto dalla città consolidata, che contiene la città storica, e dalla città di margine, che come definita dal PdRi nella parte che ci interessa:
a) città consolidata – parte di territorio urbanizzato, prevalentemente edificata caratterizzata da continuità dell’assetto morfologico-planimetrico e da una armatura infrastrutturale;
b) città storica – parte della città consolidata, costituita da agglomerati e nuclei urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio urbanistico, architettonico, ambientale paesaggistico, ai quali sia attribuito carattere identitario e testimoniale, ivi incluse le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi;
c) città di margine – aree periurbane del territorio urbanizzato, caratterizzate da fenomeni di diffusione urbana, dalla presenza di aree produttive, dismesse o sottoutilizzate, da tessuti insediativi morfologicamente eterogenei o discontinui e da inadeguata armatura infrastrutturale.
La Trasformabilità del territorio dovrà essere costituita, valutando differenti parametri: 1) pericolosità geologica e idraulica; 2) copertura e uso dei suoli; 3) fragilità ambientale; 4) rilevanza paesaggistica; 5) presenza di insediamenti storici di impianto.

“La trasformabilità – spiegano gli atti e la norma – si dovrà concentrare su parte del territorio già urbanizzato, in modo da evitare estesi consumi di suolo, privilegiando la densificazione degli insediamenti preesistenti, laddove questi ultimi presentino adeguate caratteristiche posizionali e completa infrastrutturazione di base.
Nell’ambito del territorio urbanizzato possono essere previsti interventi di densificazione e di riconfigurazione, con esclusione “della città storica e dei territori rurali interclusi. Nelle aree ad elevata pericolosità gli eventuali interventi di riconfigurazione non potranno in alcun modo prevedere incrementi delle quantità edilizie insediate”. È evidente dagli atti steso come gli atti prodotti con il Piano della Ricostruzione disattendano e tradiscano i principi stessi della legge e paletti sui quali si dovrebbe fondare. Un atto irricevibile nella sua totalità.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos