Gaetano Di Meglio | La gestione dei fanghi della frana dell’Epomeo è una questione complicata da trattare. E’ una questione che merita molto attenzione e che, soprattutto, non può essere affrontata come una questione ordinaria
L’articolo 5 dell’ordinanza del Capo della Protezione Civile che incarica Legnini, ops, il commissario delegato al Sisma, chiarisce proprio la “gestione dei materiali”
Attenzione, prima di andare avanti dobbiamo fare chiarezza di cosa stiamo parlando. Per ora sono stime, ma sono stime che preoccupano e che sono al vaglio dei protagonisti di questa emergenza.
In attesa dei dati ufficiali che oggi potrebbero arrivare dopo lo screening del prof. Casagli, negli uffici traballanti del Capricho si ragiona sul come e soprattutto sul dove gestire tra i 70 e gli 80 mila metri cubi di fango che sono venuti giù dal Monte Epomeo.
Si, avete capito benissimo.
Per farvi un esempio, lo scavo dell’ampliamento dell’Ospedale Rizzoli prevede una quantità di materiale di circa 300 mila metri cubi per una spesa che oscilla tra i trecentomila e i quattrocentomila euro.
La questione, a questo punto, va affrontata sul tavolo comune e a carte scoperte.
L’ARPAC li ha già classificati come rifiuti non pericolosi e questo, in qualche modo, ci aiuta. Nel frattempo, nel provare a comprendere quanto “grandi” siano 70 mila metri cubi di fango dobbiamo dirci che sul territorio dell’isola non possiamo “stiparli”. Questo significa che vanno trasferiti in luoghi idonei e questi luoghi sono in terraferma.
E, in terraferma il trasferimento si paga a chilometro. Se riuscissimo a scaricarli tutti in Campania è un conto se, invece, andiamo fuori Regione il prezzo cambia. Ma prima di andare avanti, vogliamo chiederci come li portiamo a Napoli? Davvero vogliamo che qualcuno trovi il fango d’oro e faccia tombola con il passaggio marittimo dei camion carichi di fango?
Ecco, tra trasferimenti e movimenti, questa volta, bisogna muoversi con molta attenzione e, soprattutto, con molta trasparenza. E, aggiungo, senza farci prendere dall’emergenza e farci strozzare dall’imprenditore di turno che fiuta l’affare fango.
Le proposte alternative sono tante, almeno come la quantità enorme di fango che è scesa giù. 80 mila metri cubi di materiale sono tanti. Sono davvero tanti.
L’articolo 5 dell’ordinanza che regola la “Gestione dei materiali” chiarisce il compito del commissario Legnini.
In attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell’ufficiosità dei corsi d’acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall’evento, in deroga all’articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.
Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da vautarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l’esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di Enti locali diversi dal Comune.
Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d’intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 11.
Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3 si può provvedere ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all’articolo 3 della presente ordinanza.
Ai predetti materiali, qualora non altrimenti classificabili in base alla loro natura, potrà essere attribuito il codice CER 20 03 99 “rifiuti urbani non specificati altrimenti”, fermo restando, ove applicabile, l’avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili, in particolare dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e dei rifiuti ingombranti.
Il Commissario delegato può autorizzare i gestori del servizio idrico integrato allo stoccaggio e al trattamento presso i depuratori di acque reflue urbane, nei limiti della capacità ricettiva degli impianti, dei rifiuti liquidi e fangosi derivanti dagli eventi di cui in premessa conferiti tramite autospurghi, con le modalità e avvalendosi delle deroghe dì cui all’articolo 3 della presente ordinanza, a condizione della compatibilità dì tali rifiuti con le caratteristiche tecniche e le modalità gestionali degli impianti. ARPA Campania fornirà supporto per la corretta attuazione di quanto previsto dal presente articolo.