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Ordinanza n. 4 del 30 dicembre 2022
VISTO il decreto legislativo n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;
DATO ATTO che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell’isola di Ischia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l’allagamento e l’isolamento di diverse località e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; CONSIDERATO checon delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;
VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022”, che affida al Commissario delegato il coordinamento, tra l’altro, degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti ad assicurare l’assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
VISTO l’articolo 1 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.951 dell’11 dicembre 2022, con cui il Direttore generale per i lavori pubblici e la protezione civile della Regione Campania è nominato Soggetto attuatore del Commissario delegato, per il coordinamento della realizzazione degli studi e delle analisi propedeutiche alla prima definizione della pericolosità dell’area interessata dagli eventi in rassegna e alla individuazione degli interventi di riduzione del rischio residuo di cui all’articolo 25, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1. PRESO ATTO della Relazione relativa alla “prima definizione della pericolosità del territorio del comune di Casamicciola Terme (NA) interessato dagli eventi di frana e alluvione del 26 novembre 2022, firmata dal predetto Soggetto attuatore e trasmessa al Commissario delegato con nota prot. n. 22/PG/06388861 del 23.12.2022;
CONSIDERATO che la suddetta Relazione contiene la definizione preliminare della pericolosità e zonazione del territorio interessato con relative indicazioni delle misure emergenziali e precauzionali da porre in essere;
PRESO ATTO dell’integrazione alla suddetta Relazione, trasmessa il 28 dicembre 2022 con nota prot. n. PG/20220642726 con cui si individuano le misure di protezione civile da porre in essere in relazione ai diversi scenari;
RITENUTO di condividere gli esiti della citata relazione e le conseguenti misure precauzionali da adottarsi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
RITENUTO di trasmettere la suddetta relazione al Commissario prefettizio per gli eventuali necessari adempimenti conseguenti e di rendere noto, tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Delegato e su quello del Comune di Casamicciola Terme e affissione presso il COC una planimetria contenente la nuova zonazione e un’altra recante l’evidenziazione degli edifici e degli aggregati edilizi esistenti di cui alla citata relazione;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 5 febbraio 2021 in materia di allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT – Alert e, in particolare, il paragrafo
3.2 Fase di monitoraggio e sorveglianza ai sensi del quale La fase di monitoraggio e sorveglianza consiste nella raccolta, concentrazione e condivisione di dati rilevati da strumenti, apparati e reti di monitoraggio, nonché di informazioni non strumentali reperite localmente, ove possibile o necessario anche attraverso attività territoriali e di presidio, al fine di effettuare e rendere disponibili dati, informazioni e/o previsioni a breve termine, per consentire di confermare gli scenari di evento o di rischio previsti e di aggiornarli a seguito dell’evoluzione dell’evento in atto potendo questo manifestarsi con dinamiche diverse da quelle prefigurate nonché le attività da porre in essere previste dal medesimo paragrafo;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 recante: “Indirizzi di predisposizione dei piani di Protezione Civile;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 954;
CONSIDERATO che l’ordinanza 954 per la gestione del presidio territoriale del Comune di Casamicciola Terme, prevede. all’art. 1, che il Commissario delegato può autorizzare il Comune medesimo al conferimento di incarichi individuali di lavoro a personale tecnico, nel limite massimo di quattro unità con le modalità previste dall’art. 6, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 del 7 dicembre 2022 e che occorre pertanto dare attuazione a quanto previsto nella citata ordinanza;
CONSIDERATO che nelle more della redazione del piano di protezione civile avvalendosi del supporto di cui all’articolo 2 dell’OCDPC 954 è urgente dare attuazione alle indicazioni contenute nella relazione e addendum rimesso dal soggetto attuatore ai sensi dell’OCPPC 951 e individuare misure immediate da attivarsi da parte del Comune per ciascuna tipologia e livello di rischio, anche in linea con le indicazioni di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2021; CONSIDERATO che la sistemazione alloggiativa temporanea in strutture recettive o in altre tipologie con conseguente attribuzione del CAS è connessa alla zonazione del territorio di cui alla citata relazione e alle conseguenti attività di evacuazione a seguito di allerta gialla o superiore o di ordinanze di sgombero;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 della citata OCDPC n. 948 per l’espletamento delle attività il Commissario delegato può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare uno o più soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
VISTO l’articolo 2 comma 1 della citata OCDPC n. 948 con cui il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare apposito contributo per l’autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell’evento di cui in premessa;
RITENUTO di dover urgentemente provvedere a coordinare le attività necessarie al soccorso, assistenza ed accoglienza alla popolazione che si trova nel territorio dell’Isola di Ischia; assicurare soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee presso strutture di ricezione turistica, nelle more dell’individuazione di soluzioni di autonoma sistemazione per coloro la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, e per la popolazione sgomberata in forza di eventuali provvedimenti di evacuazione disposte dai Comuni d’Isola di Ischia in caso di allerta gialla;
PRESO ATTO che in relazione ai suddetti provvedimenti, è stata sottoscritta in data 2 dicembre 2022 tra il Commissario delegato e Federalberghi Ischia, la Convenzione Quadro per l’accoglienza della popolazione sfollata, allegata alla presente ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale; CONSIDERATO che con l’ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 3 dicembre 2022, all’articolo 3, comma 1, lett. a), sono stati individuati come Soggetti Attuatori i Comuni dell’Isola di Ischia, per l’individuazione delle sistemazioni alloggiative e assistenziali per la popolazione sfollata, anche temporaneamente in forza dei provvedimenti di evacuazione disposti ai sensi dell’ordinanza n. 10 del Commissario prefettizio del Comune di Casamicciola e di eventuali ulteriori ordinanze sindacali;
CONSIDERATO altresì che i Soggetti Attuatori provvedono all’individuazione delle strutture alberghiere tra quelle che hanno aderito alla convenzione stipulata in data 2 dicembre 2022 tra il Commissario delegato e Federalberghi Ischia, associando i nuclei familiari a ciascuna struttura, ovvero ad altre forme di temporanea accoglienza della popolazione evacuata e provvedono altresì ad organizzare la logistica relativa al trasporto delle persone;
CONSIDERATO che il Commissario delegato e gli eventuali Soggetti Attuatori individuati possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione, delle deroghe di cui all’art. 3, dell’OCDPC n. 948, per la realizzazione delle attività di cui all’Ordinanza medesima;
CONSIDERATO altresì, che ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 della citata OCDPC n. 948, al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine secondo i seguenti criteri e massimali, utilizzando, con le eventuali necessarie modifiche, la modulistica allegata alla presente ordinanza, per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00 e per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00, e occorre pertanto disciplinare le modalità di ricognizione dei suddetti fabbisogni;
CONSIDERATO che ai sensi del successivo comma 4 dell’articolo 4 della citata OCDPC n. 948, il
Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti;
VISTA l’ordinanza Capo Dipartimento della protezione civile n. 951 delll’11 dicembre 2022 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 della citata OCDPC n. 951, al fine di prevenire e contrastare condotte lesive degli interessi pubblici il Commissario delegato effettua il monitoraggio ed il controllo, anche a campione, del corretto utilizzo delle misure previste dalla OCDPC 948/2022, in relazione al contributo per l’autonoma sistemazione e all’assistenza alberghiera, sulla base di apposito protocollo d’intesa sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile e la Guardia di Finanza;
RILEVATO che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.476 del 29/08/2017, n.480 dello 08/09/2017 n.483 del 25/09/2017 n. 496 del 19/01/2018 n. 525 del 07/06/2018 n. 554 del 5/11/2018 sono state a più riprese disposti “Interventi urgenti di protezione Civile conseguenti all’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia il giorno 21 Agosto 2017”; CONSIDERATO che con decreto n. 17 del 21 febbraio 2019 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017 sono stati disciplinati i “Criteri, procedure e modalità per la verifica, l’istruttoria e la rendicontazione delle spese per la prosecuzione delle attività relative all’assistenza alla popolazione, a seguito della cessazione dello stato di emergenza, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera i-bis) del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130”;
VISTO il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 4 maggio 2016;
ATTESO che il presente provvedimento si caratterizza per la sua necessità e urgenza, fatto salvo ogni ulteriore disciplina e quanto eventualmente disposto successivamente alla presente ordinanza, da parte degli Organi di Governo e dal Dipartimento di Protezione Civile;
DISPONE
Articolo 1 (Valore delle premesse)
- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2 (Ambito di applicazione)
- La presente ordinanza detta disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici del 26 novembre 2022 verificatisi nel Comune di Casamicciola Terme e negli altri Comuni dell’Isola di Ischia, nonché misure attuative riguardanti:
- attività conseguenti all’attuazione delle indicazioni di cui alla Relazione prodotta dal soggetto attuatore di cui all’art. 1 dell’OCDP 951 in coordinamento dei Centri di Competenza e del Dipartimento della Protezione Civile, in data 23 dicembre 2022, acquisita al prot. n. 250/CD/ISCHIA in pari data (Allegato 1), e alla successiva Relazione contenente le misure di protezione civile da porre in essere in relazione ai diversi scenari, di cui in premessa, trasmessa il 28 dicembre 2022 e acquisita al prot. n. 289/CD/ISCHIA in pari data (Allegato 2);
- disposizioni in attuazione dell’OCDPC 954 del 24 dicembre 2022 per la costituzione dei presidi territoriali e la pianificazione di protezione civile del comune di Casamicciola;
- disciplina del contributo di autonoma sistemazione di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 948/2022;
- misure riguardanti l’assistenza alla popolazione presso strutture alberghiere e assimilabili di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) dell’ordinanza del Commissario delegato n. 1/2022;
- logistica relativa al trasporto delle persone di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) dell’ordinanza del Commissario delegato n. 1/2022;
- prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale e per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 4 comma 3 della OCDPC 948/2022.
- Le misure di cui al comma 1 sono attuate tenuto conto della relazione inerente la “prima definizione della pericolosità del territorio del comune di Casamicciola Terme (NA) interessato dagli eventi di frana e alluvione del 26 novembre 2022 e della successiva relazione integrativa di cui in premessa.
Articolo 3
(Adempimenti connessi alla attuazione delle indicazioni di cui alla Relazione inerente la “prima definizione della pericolosità del territorio del comune di Casamicciola Terme (NA) interessato dagli eventi di frana e alluvione del 26 novembre 2022” e alla relazione contenente le misure di protezione civile da porre in essere)
- Preso atto delle relazioni di cui all’ art. 2 comma 1, lett. a, e ritenuto di condividerne i contenuti, si dispone:
- di trasmettere le medesime relazioni al Commissario Prefettizio del Comune di Casamicciola Terme, al Comune di Lacco Ameno e agli altri Comuni interessati per i conseguenti adempimenti di competenza, tra cui, in particolare, l’adozione delle ordinanze sindacali e degli altri provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina sull’accesso agli immobili adibiti ad uso abitativo o produttivo, scaturenti dalla zonazione, contraddistinta dalle lett. A-D), e contenuta nelle suddette relazioni;
- di ritenere che la zonazione allegata alle relazioni di cui all’art. 2 comma 1 lett. a, nonché le valutazioni sulle situazioni di rischio delle aree interessate, sostituiscano le pregresse valutazioni speditive operate nel corso della prima fase emergenziale;
- di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Delegato e su quello del Comune di Casamicciola Terme, di una planimetria contenente la nuova zonazione (Allegato 3) e di un’altra recante l’evidenziazione degli edifici e degli aggregati edilizi esistenti (Allegato 4);
- previa intesa con il Prefetto di Napoli, potrà essere richiesta l’attivazione del CCS in presenza di specifiche situazioni emergenziali connesse ai futuri eventi meteorologici;
- Con successiva ordinanza sarà disciplinata, d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, la puntuale attività di mappatura delle aree colpite dagli eventi del 26 novembre 2022.
Articolo 4 (Pianificazione di protezione civile)
- Nelle more della redazione del piano di protezione civile, il Comune provvede ad aggiornare le prime misure speditive di protezione civile di cui alla Deliberazioni del Commissario straordinario
n. 10 del 2 dicembre 2022, prevedendo la costituzione di un presidio territoriale che, operi in base a quanto stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sulla pianificazione di protezione civile del 30 aprile 2021
- Le misure speditive sono individuate sulla base dello scenario di pericolosità descritto nelle relazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e del modello d’intervento che include le modalità di allontanamento, la gestione della viabilità, il presidio del territorio e le norme di comportamento da adottare per le aree a diversa pericolosità individuate dal documento di cui all’ art. 2, comma 2.
- Con atto del Commissario Prefettizio del Comune di Casamicciola viene disciplinato il presidio territoriale per svolgere le seguenti attività:
- sorvegliare l’evolversi del fenomeno pluviometrico e delle sue conseguenze al suolo. A tale scopo, il presidio analizzerà i dati forniti dalla rete di monitoraggio pluviometrico, con particolare attenzione ai pluviometri di Casamicciola Terme, di Monte Epomeo, di Ischia e di Forio, nonché le stime di precipitazione effettuate dal radar meteo installato nell’aeroporto di Napoli Capodichino, anche confrontando le misure pluviometriche con le soglie di attenzione, preallarme e allarme predefinite dal sistema regionale di allertamento di protezione civile operato dal Centro Funzionale Multirischio della Regione Campania e approvato con DPGRC
n. 245 del 1 agosto 2017;
- prendere visione della messaggistica della Sala Operativa Regionale Unificata (SORU) di protezione civile che segnala eventuali superamenti di soglie;
- analizzare i dati del monitoraggio delle deformazioni del suolo effettuate dal sistema GB-SAR gestito dal Centro di Competenza dell’Università degli Studi di Firenze di cui al “Rapporto di installazione del sistema di monitoraggio della frana di Casamicciola Terme – isola di Ischia (NA) a seguito dell’evento del 26 novembre 2022 – Rapporto di attività”;
- analizzare le stime di precipitazione effettuate dal radar meteo in banda X installato nell’aeroporto di Napoli Capodichino, di proprietà della Regione Campania e operato dal Dipartimento della Protezione Civile (DPC) nell’ambito della Rete radar meteo nazionale;
- sorvegliare il territorio, e in particolare i “punti critici”, utilizzando sistemi di telecamere e, ove ritenuto necessario, con sopralluoghi in situ effettuati lungo percorsi e da punti sicuri, anche avvalendosi delle locali forze dell’ordine;
- mantenere i contatti con il Centro Funzionale Multirischio della Regione Campania;
- informare il Centro Operativo Comunale (COC) sull’evolversi dell’evento e sulle condizioni del territorio, anche al fine dell’assunzione di provvedimenti da parte dell’Autorità comunale di protezione civile.
- La direzione regionale di protezione civile assicura il supporto al Comune per l’attivazione del presidio, l’individuazione della strumentazione necessaria e la formazione del personale, anche avvalendosi dei centri di competenza.
- Allo scopo di consentire al Comune di Casamicciola di attivare il presidio di cui al comma 1, in attuazione della OCDPC il Comune medesimo è autorizzato al conferimento di incarichi individuali di lavoro a personale tecnico, nel limite massimo di quattro unità con le modalità previste dall’art. 6, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 del 7 dicembre 2022.
- Il Commissario Prefettizio del Comune di Casamicciola definisce il fabbisogno finanziario per il potenziamento del Centro Operativo Comunale (COC) in termini di strutture e infrastrutture tecnologiche finalizzate a consentire il monitoraggio e la sorveglianza – sia nella “fase previsionale” che nella “fase di monitoraggio e sorveglianza” – di un evento meteorologico che interessi o possa interessare il territorio del Comune di Casamicciola Terme, nonché dei suoi effetti al suolo comprensivo delle esigenze in materia di telecomunicazioni indispensabili per ricevere informazioni e mantenere i contatti con le Autorità competenti (Città Metropolitana di Napoli,
Prefettura – UTG) e la Sala Operativa Regionale Unificata (SORU). Il fabbisogno finanziario di cui al presente comma è trasmesso al Commissario per il finanziamento nell’ambito della pianificazione operativa di competenza, nella quale saranno, altresì, disciplinate le modalità per l’acquisizione, l’installazione e la gestione e manutenzione delle citate strutture e infrastrutture tecnologiche, fino al termine dello stato di emergenza.
- Per supportare il Comune di Casamicciola Terme nella redazione del piano comunale di protezione civile, nonché nell’elaborazione della pianificazione di cui al presente articolo il Commissario delegato provvede a sensi di quanto previsto dall’articolo 2 dell’OCDPC n. 954 del 24 dicembre 2022 e può, altresì, concludere accordi con Centri di competenza, Enti, Istituti e Università, definendo, in dettaglio, le azioni da svolgere e le modalità con le quali assicurarne la copertura finanziaria a valere sulle risorse rese disponibili per la gestione emergenziale, nell’ambito della pianificazione di competenza.
Articolo 5
(Contributi di autonoma sistemazione e sistemazione in strutture turistiche e ricettive)
- Ai nuclei familiari che si trovano in zona soggetta a pericolosità molto elevata per la possibile invasione di colate detritiche e di massi (Zona A) o in zone per le quali è necessario lo sgombero delle abitazioni in quanto inagibili, anche per rischio indotto, di cui alle relazioni del soggetto attuatore sopra citate e per le quali sia stata emanata una ordinanza di sgombero, è riconosciuto il CAS con le modalità di cui alla presente ordinanza.
- Il Commissario delegato, avvalendosi dei Comuni quali soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l’autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in:
- euro 400,00 per i nuclei monofamiliari;
- euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità;
- euro 700,00 per quelli composti da tre unità;
- euro 800,00 per quelli composti da quattro unità;
- euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità.
Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eccezionali eventi meteorologici a partire dal 26 novembre 2022 risulta stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale. Nei casi in cui residenza anagrafica e dimora abituale non coincidano, è onere del richiedente il contributo dimostrare la dimora abituale nell’abitazione distrutta o inagibile.
Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
- I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui l’amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.
- Nei casi di evacuazione temporanea dovuta ad eventi metereologici per i quali in base alla citata relazione si prevedono misure di sicurezza di protezione civile, o l’allontanamento temporaneo dalla propria abitazione, è riconosciuta la possibilità di sistemazione nelle strutture turistiche e ricettive individuate dai Comuni sulla base della Convenzione quadro già sottoscritta dal Commissario delegato con Federalberghi Ischia e delle eventuali successive integrazioni.
Articolo 6 (Divieto di cumulo)
- In alcun modo i contributi per l’autonoma sistemazione oggetto della presente ordinanza possono cumularsi, per lo stesso nucleo familiare beneficiario, con gli analoghi contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste per la popolazione colpita dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, di cui all’ordinanza OCDPC 476/2017 e decreto commissariale n. 17/2019, richiamati in premessa.
Articolo 7
(Presentazione delle domande per il riconoscimento dei contributi di autonoma sistemazione)
- Le domande di contributo devono essere presentate, a cura dei cittadini, al Comune ove è ubicato l’immobile in cui il nucleo familiare ha dimora abituale, stabile e continuativa, che è il Soggetto attuatore della procedura, utilizzando la modulistica allegata alla presente ordinanza contenente l’attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, circa lo stato di inagibilità dell’immobile danneggiato e la composizione del nucleo familiare.
Articolo 8
(Attività istruttoria di verifica contributo di autonoma sistemazione, spese strutture alberghiere, ed altre forme di temporanea accoglienza della popolazione evacuata e per la logistica relativa al trasporto delle persone)
- Il Comune di Casamicciola Terme e gli altri Comuni dell’Isola di Ischia procedono all’attività istruttoria per la valutazione e la verifica in merito alla sussistenza dei presupposti per l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione, nonché quella relativa alla verifica dei servizi forniti dalle strutture ricettive alle popolazioni sfollate, ad altre forme di temporanea accoglienza della popolazione evacuata e per la logistica relativa al trasporto delle persone a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti richiamati del Capo del Dipartimento di Protezione Civile e fatti propri dal Commissariato Delegato. I Comuni dovranno trasmettere tempestivamente al Commissario delegato per l’emergenza i nominativi dei Responsabili del procedimento.
Articolo 9
(Presentazione della documentazione per le spese riferite al contributo di autonoma sistemazione, alle spese per strutture alberghiere, ed altre forme di temporanea accoglienza della popolazione evacuata e per la logistica relativa al trasporto delle persone)
- I Comuni interessati dovranno far pervenire, mediante pec all’indirizzo: emergenzafranaischia@pec.it, la documentazione di seguito elencata:
A. per il contributo di autonoma sistemazione:
- Modulo CAS autocertificato, per ogni singolo nucleo familiare, presentato al Comune e riportante, nello spazio ad esso riservato, le notizie richieste e la verifica effettuata (Allegato 5);
- Scheda dettagliata, per ogni nucleo familiare, con il calcolo del contributo di autonoma sistemazione (allegato A estratto dall’applicativo DESIGNA – gestionale fornito dal Dipartimento Protezione Civile);
- Ordinanza di sgombero dell’abitazione;
- Atto del competente organo di liquidazione della spesa;
- Mandati di pagamento debitamente quietanzati;
- Dichiarazione attestante il nesso di causalità tra il contributo erogato e l’evento calamitoso;
- Dichiarazione attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici;
- Dichiarazione attestante che il contributo di autonoma sistemazione liquidato non riguarda persone e/o nuclei familiari alloggiati in strutture ricettive o che comunque beneficiano di altre forme di assistenza abitativa, ovvero che già percepiscono il contributo per l’autonoma sistemazione a seguito del sisma del 21 agosto 2017.
B. per le sistemazioni in strutture alberghiere e assimilabili:
- Convenzione sottoscritta tra l’operatore economico e l’Ente comunale ai sensi della Convenzione quadro tra il Commissario delegato e Federalberghi Ischia e delle eventuali successive integrazioni;
- Fattura elettronica con indicazione del CIG emessa ai sensi della vigente normativa dall’esecutore dell’intervento contenente la seguente dicitura “Eccezionali eventi meteorologici a partire dal 26 novembre 2022”;
- Certificazione rilasciata dalla competente CCIAA, attestante l’assenza di scioglimenti e procedure concorsuali;
- Comunicazione dell’operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- Dichiarazione resa dalla struttura ospitante, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, attestante l’avvenuta registrazione giornaliera delle presenze nella struttura ospitante
riportante il numero di persone adulte, il numero dei bambini fino a 12 anni, il trattamento fornito a ciascun ospite e che l’importo richiesto corrisponda alla effettiva prestazione fornita;
- Modalità di scelta della struttura ospitante, nell’ambito della Convenzione quadro tra il Commissario delegato e Federalberghi Ischia e delle eventuali successive integrazioni;
- Ordinanza di sgombero dell’abitazione riferite alle persone alloggiate presso le strutture ricettive;
- Atto del competente organo di liquidazione della spesa;
- Mandati di pagamento debitamente quietanzati;
- DURC rilasciato dalla competente sede INPS/INAIL;
- Verifica, per pagamenti superiori a euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73;
- Dichiarazione attestante le verifiche di cui all’art. 3 della convenzione quadro tra il Commissario delegato e Federalberghi Ischia;
- Dichiarazione attestante il nesso di causalità tra la soluzione alloggiativa adottata e l’evento calamitoso;
- Dichiarazione attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici;
- Dichiarazione attestante che le fatture liquidate alla struttura ospitante non riguardano persone e/o nuclei familiari per i quali è stato liquidato ovvero sarà liquidato il Contributo di autonoma sistemazione e che le stesse persone o nuclei familiari beneficiari, non usufruiscono di altre sistemazioni alloggiative, ovvero che già percepiscono il contributo per l’autonoma sistemazione a seguito del sisma del 21 agosto 2017;
- Nel caso in cui l’importo da corrispondere sia superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – codice dei contratti pubblici – trattandosi di servizi di cui all’allegato IX del medesimo decreto legislativo, in applicazione dell’articolo 142 del codice, documentazione attestante l’assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80.
C. per altre forme di temporanea accoglienza della popolazione evacuata e per la logistica relativa al trasporto delle persone:
- Convenzione sottoscritta tra l’operatore economico e l’Ente comunale;
- Fattura elettronica con indicazione del CIG emessa ai sensi della vigente normativa dall’esecutore dell’intervento contenente la seguente dicitura “Eccezionali eventi meteorologici a partire dal 26 novembre 2022”;
- Certificazione rilasciata dalla competente CCIAA, attestante l’assenza di scioglimenti e procedure concorsuali;
- Atto del competente organo di liquidazione della spesa;
- Mandati di pagamento debitamente quietanzati;
- DURC rilasciato dalla competente sede INPS/INAIL;
- Verifica, per pagamenti superiori a euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/79;
- Dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’intervento e l’evento calamitoso;
- Dichiarazione attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici;
- Nel caso in cui l’importo da corrispondere sia superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – codice dei contratti pubblici – trattandosi di servizi di cui all’allegato IX del medesimo decreto legislativo, in applicazione dell’articolo 142 del codice, documentazione attestante l’assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80.
- Per gli affidamenti dei servizi di accoglienza alla popolazione e logistica di trasporto, si applica la disciplina prevista per le attività di cui all’allegato IX del D. Lgs. 50/2016 e le deroghe motivate previste dall’OCDPC 948/2022.
- L’oggetto della pec dovrà indicare la seguente dicitura: “Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 29 dicembre 2022 – Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), Sistemazioni alberghiere o assimilabili ovvero altre forme di temporanea accoglienza della popolazione evacuata e logistica relativa al trasporto delle persone”.
- Al fine della rendicontazione, la documentazione riportata al precedente comma 1 dovrà essere trasmessa per ogni singolo nucleo familiare che ha presentato istanza di CAS, per ogni singola struttura ospitante e per ogni intervento per la logistica relativa al trasporto delle persone, alla struttura Commissariale in corrispondenti files formato pdf, per posta elettronica certificata (PEC), con una dichiarazione firmata digitalmente dal medesimo Dirigente/Responsabile preposto
all’unità organizzativa che ha adottato l’atto che ne attesti la corrispondenza agli originali trattenuti agli atti.
- Per ogni posizione soggettiva, per ogni singola struttura ospitante e per ogni fornitore di servizi, i successivi trasferimenti restano subordinati alla rendicontazione delle somme già trasferite e alla trasmissione preventiva della documentazione riportata al precedente comma 1.
Articolo 10
(Contributi per l’immediato sostegno al tessuto sociale ed economico)
- L’accesso ai contributi di immediato sostegno alla popolazione e per la ripresa delle attività economiche e produttive, finalizzato al rientro nell’abitazione o negli immobili destinati alle attività economiche e produttive, è subordinato alla verifica del nesso di causalità diretto, attestato dagli aventi diritto con le modalità previste dalla modulistica allegata alla presente ordinanza di cui al successivo art. 11, che gli interessati abbiano subito un danno al patrimonio abitativo o all’attività economica e produttiva in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022.
- I contributi per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno sono stabiliti nel limite massimo di:
- euro 5.000,00 nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi di cui al comma precedente, nella sua integrità funzionale, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 della OCDPC 948/2022;
- euro 20.000,00 per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 della OCDPC 948/2022.
- Il contributo è finalizzato al ripristino dell’integrità funzionale dell’abitazione o della sede dell’attività economica e produttiva ed assume carattere di misura alternativa ad altre forme di assistenza alloggiativa fruite in relazione al contesto emergenziale in questione, ivi comprese quelle relative al Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) di cui all’art. 2 dell’OCDPC n. 948/2022.
- Per i danni e gli oneri di ripristino eccedenti i massimali di cui al precedente comma 2, i beneficiari potranno provvedere alla richiesta al Comune con la medesima istanza di cui al successivo art. 11, il Commissario delegato provvede alla concessione dei benefici sulla base di ulteriori disposizioni del Capo del Dipartimento della protezione civile o di norme di legge.
Articolo 11
(Presentazione delle domande di contributo per l’immediato sostegno al tessuto sociale ed economico)
- Le domande di contributo di cui all’art. 10, comma 2, lettera a), devono essere presentate, a cura dei cittadini al Comune è ubicata la dimora abituale, stabile e continuativa oggetto di sgombero, che è il Soggetto attuatore della procedura e per i contributi di cui all’art. 10, comma 2, lettera b), alla Struttura Commissariale, a cura dei titolari o legali rappresentanti delle attività economiche e produttive, entro e non oltre il 31 gennaio 2023, utilizzando la modulistica allegata alla presente ordinanza, e rispettivamente:
- Danni al patrimonio edilizio privato (Allegato 6 – Modulo B1 – autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 – “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione”);
- Danni alle attività economiche e produttive (Allegato 7 – Modulo C1 – autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 – “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive”);
- Per ogni nucleo familiare o per ogni attività economica e produttiva è ammissibile solo una domanda di contributo.
Articolo 12
(Verifica, erogazione e controllo delle domande di contributi per l’immediato sostegno al tessuto sociale ed economico)
- Le Amministrazioni comunali per i danni al patrimonio edilizio privato, e la struttura commissariale per i danni alle attività economiche e produttive, procedono all’istruttoria delle domande di contributo ricevute, verificando la completezza, la ricorrenza dei requisiti richiesti e rilevando l’importo del danno occorso, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti richiamati del Capo del Dipartimento di Protezione Civile e fatti propri dal Commissariato Delegato.
I contributi sono erogati con le seguenti modalità:
- nel caso di immediato sostegno alla popolazione, in base ai giustificativi comprovanti i lavori eseguiti: fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti, ricevute intestate al richiedente il contributo (soggetto avente dimora abituale, stabile e continuativa al momento degli eventi di frana del 26 novembre 2022 in virtù di titolo legittimo);
- nel caso di contributi per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive, come previsto all’art. 4, comma 3, dell’OCDPC 948/2022, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie e, ad interventi avvenuti, di giustificativi comprovanti i lavori eseguiti: fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti, ricevute intestate al richiedente il contributo (titolare o legale rappresentante dell’attività economica e produttiva purché attivamente esercitata al momento degli eventi di frana del 26 novembre 2022 in un immobile interessato dagli stessi, in virtù di titolo legittimo
;
- eventuale documentazione fotografica pre e post intervento.
- I Comuni dovranno trasmettere tempestivamente al Commissario delegato per l’emergenza i nominativi dei Responsabili del procedimento e, al fine di procedere alla ricognizione dei danni sul territorio del proprio Comune ed ad una stima delle relative risorse necessarie, provvederanno a trasmettere i dati raccolti a mezzo pec all’indirizzo emergenzafranaischia@pec.it entro il 31.1.2023 mediante la compilazione delle Tabelle riassuntive “TAB_B1_948_2022” e “TAB_C1_948_2022”, allegate alla presente ordinanza (Allegati 8 e 9). L’oggetto della pec dovrà indicare la seguente dicitura: “Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 29 dicembre 2022 – Contributi per l’immediato sostegno al tessuto sociale ed economico”.
- Al fine della rendicontazione, la documentazione riportata al precedente comma 1 dovrà essere trasmessa per ogni singolo nucleo familiare, alla struttura Commissariale in corrispondenti files formato pdf, per posta elettronica certificata (PEC), con una dichiarazione firmata digitalmente dal medesimo Dirigente/Responsabile preposto all’unità organizzativa che ha adottato l’atto, che ne attesti la corrispondenza agli originali trattenuti agli atti.
- Le amministrazioni comunali, nell’ambito delle attività istruttorie, provvedono ad effettuare controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni da condursi a campione nella misura non inferiore
al 10% delle domande ammissibili a contributo. Dell’esito dei predetti controlli deve essere dato atto al Commissario.
Articolo 13
(Risorse finanziarie ed erogazione delle somme)
- Agli oneri di cui alla presente ordinanza, finalizzati all’erogazione dei contributi per l’assistenza alla popolazione, si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziate in relazione al contesto emergenziale e trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
- È fatta salva l’erogabilità, a richiesta documentata dei Comuni interessati, di anticipazione di somme, ove necessarie, volta ad assicurare la continuità dei servizi di assistenza alla popolazione.
Articolo 14 (Pubblicazione)
- La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, al Commissario straordinario del Comune di Casamicciola Terme, e ai Sindaci dei Comuni di Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano e Serrara Fontana e agli altri soggetti destinatari delle relative disposizioni.
- La presente ordinanza è pubblicata sul sito web istituzionale del Commissario delegato: https://sismaischia.it/emergenza-frana/ e all’albo pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano e Serrara Fontana, ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Il Commissario Delegato On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI GIOVANNI 30.12.2022
11:02:28
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