mercoledì, Novembre 27, 2024

Parcheggio della Siena. Il danno irreparabile per Santaroni: la restituzione delle somme già erogate per euro 2.650.000

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Come abbiamo scritto più volte, dinanzi al Tar Campania è fissata la camera di consiglio per la discussione della richiesta di sospensiva del provvedimento della Soprintendenza e del danno irreparabile invocato dalla difesa della Turistica Villa Miramare s.p.a. affidata all’avvocato Nando Scotto che nel 2014 difendeva il Comune contro Santaroni per il pagamento degli oneri concessori.
Al Tar Campania lo scontro iniziale era solo Turistica Villa Miramare contro Soprintendenza, poi c’è stato l’intervento ad opponendum del Comune di Ischia che, con gli atti firmati ieri, ha reso, quasi nulla, la discussione prevista per oggi.
Turistica Villa Miramare era ricorsa al TAR contro il provvedimento della Soprintendenza e aveva chiesto la misura cautelare contro la sospensiva dei lavori invocato il “danno irreparabile”.

Ma qual è questo danno irreparabile?
Lo spiega compiutamente l’avv. Scotto nella memoria difensiva superata, di fatti, dall’ordinanza di demolizione notificata ieri.
Per l’avv. Scotto, infatti, «I termini di efficacia del Permesso a Costruire e della preordinata Autorizzazione paesaggistica, che hanno successivamente formato oggetto di apposito provvedimento di proroga e sono tuttora validi ed efficaci, vengono a scadenza il 30.6.2023. La imminente scadenza del termine di ultimazione delle opere è circostanza da sola idonea a dimostrare la sussistenza del pericolo grave e irreparabile derivante dalla perdurante efficacia dell’ordine di sospensione dei lavori irrogato dalla Soprintendenza, tale da non consentire il rispetto del termine di fine lavori imposto dall’art. 15 del DPR 380/2001. Ove tale circostanza si dovesse verificare sarebbe posta a rischio la legittimità dell’intero intervento nonostante sia pacifico e non contestato che l’opera è conforme ai titoli rilasciati “per sagoma, superficie e volume” così come accertato dal Comune di Ischia con provvedimento prot. n. 12691 del 28.3.2022.

Oltre alla data di efficacia del P.d.C. che verrà a scadenza il 30.6.2023, si rileva che l’intervento edilizio, in via di ultimazione, è stato realizzato con il sostegno da parte di INVITALIA che con nota da ultimo trasmessa ha fissato al 30 settembre 2023 la data ultima per il completamento dei lavori e l’ottenimento dei permessi amministrativi per l’agibilità e l’esercizio, con le indicate conseguenze in caso di inadempienza che comporterebbero la revoca del contributo e la restituzione di quanto già erogato con la conseguente sicura crisi della società ricorrente.
In ipotesi di perdurante efficacia dell’atto impugnato verrebbe dunque posto a rischio l’equilibrio economico della impresa, che si troverebbe costretta a recedere dall’impegno assunto con INVITALIA (MISE), a seguito della stipula del contratto di sviluppo CDS 000419 – Tutti i colori del benessere – nell’ambito della misura di sostegno di cui D.M. (MISE) del MISE 9/12/2014 di completare i lavori entro il 30 settembre 2023.

Ancora, la perdurante efficacia del provvedimento di sospensione delle opere non consentirebbe alla società ricorrente di rispettare l’ulteriore termine di scadenza fissato dalla Banca Sella al 30 luglio 2023, quale condizione per la messa in ammortamento del mutuo quindicinnale di euro 3.500.000,00.
La mancata ultimazione delle opere entro i predetti termini comporterebbe in capo alla società ricorrente l’obbligo di restituzione delle somme già erogate per euro 2.650.000,00 così, generando una irreversibile crisi di liquidità per l’impresa che la costringerebbe a rivedere le proprie scelte occupazionali con sicura incidenza sulle maestranze impiegate».

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