L’udienza dinanzi al Tar Campania per il ricorso presentato dalla “Turistica Villa Miramare” avverso il provvedimento della Soprintendenza di sospensione dei lavori si è tenuta regolarmente mercoledì 8 marzo, ma dopo l’iniziativa del Comune d’Ischia la decisione, sia pure già prevedibile, è stata rinviata. Una scelta adottata dal collegio per consentire a tutte le parti in causa di discutere alla luce della nuova situazione venutasi a creare dopo il sequestro da parte della Polizia Municipale e l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emanata dal responsabile del Servizio 5 ing. Francesco Iacono il 7 marzo. Atti che modificano sostanzialmente quello che era il precedente scenario da vagliare.
I giudici della Sesta Sezione presieduta da Santino Scudeller infatti hanno ritenuto rilevanti, ai fini del decidere, sia l’ordinanza di demolizione sopravvenuta sia il verbale di sequestro. Il 29 marzo, data della prossima udienza, non ci sarà storia. Viene esclusa infatti ogni ipotesi di danno grave e irreparabile per la società ricorrente, ovvero la restituzione delle somme già erogate nella misura di 2.650.000 euro, con conseguente crisi di liquidità e paventata ricaduta sui livelli occupazionali. Ipotesi scartata alla luce della circostanza che le opere in corso di realizzazione sono state ritenute abusive sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo penale. Su quest’ultimo versante si dovrà attendere la determinazione del gip sia ai fini della convalida del sequestro operato dai vigili urbani sia ai fini della emissione di un autonomo decreto di sequestro preventivo.
Ma leggiamo la stringata ordinanza del Tar. La “Turistica Villa Miramare” chiedeva l’annullamento del provvedimento emesso dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli P del 5.12.2022, recante ordine di sospensione dei lavori autorizzati con p.d.c. n. 38 del 26.11.2010 successivamente prorogato, nonché sollecito al “prosieguo del procedimento ex art. 167 del D.Lgs 42/04”. E di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente comunque lesivo degli interessi della società ricorrente. Con l’intervento ad opponendum del Comune d’Ischia, del Comitato “Salviamo Ischia Ponte” e della “Cuomo Francesco Immobiliare”.
Il collegio scrive: «Rilevato che nella serata del 7 marzo 2023 il Comune di Ischia e il Ministero della Cultura hanno depositato documentazione – afferente al provvedimento repressivo, di ingiunzione a demolire, medio tempore adottato da esso Comune – che si appalesa rilevante ai fini del decidere, apparendo idonea ad incidere sulla stessa ammissibilità ovvero procedibilità della actio impugnatoria che ne occupa, nonchè della domanda interinale oggetto dell’odierno scrutinio; considerato necessario, pertanto, consentire a tutte le parti costituite di interloquire plena causae cognitio et tota re perspecta sui “fatti” e sugli “atti” sopravvenuti, siccome compendiati nelle ridette evidenze documentali».
La trattazione della istanza di sospensiva presentata dalla difesa di Santaroni è dunque stata differita alla udienza camerale di mercoledì 29 marzo.