venerdì, Settembre 20, 2024

Ischia, contenzioso alla vienetenne. Come mi dimentico la causa (e la perdo)

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Ugo De Rosa | Questa è una storia di sciatteria amministrativa. Una storia che mette in evidenza come al Comune di Ischia sia più importante elargire incarichi che seguire, sul serio, il contenzioso.
La vicenda che vi raccontiamo è simbolica. È una storia di una sentenza passata in giudicato, con tanto di avvocato nominato dal Comune ma che finisce in contumace. Una storia di poco più di 3000 euro ma dalla quale emerge solo la cattiva gestione del settore contenzioso.
Il Giudice di Pace di Ischia dott. Arturo Uccello ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1297/2019, riservata all’udienza del 11.10.2022 tra Mazzella Anna, difesa dall’avv. Raffaele Bernardo e Comune di Ischia, convenuto contumace, per il risarcimento dei danni.

“Con atto di citazione ritualmente notificato Mazzella Anna – si legge nella sentenza – conveniva in giudizio il Comune di Ischia chiedendo il risarcimento dei danni subiti e conseguenti l’evento accaduto il giorno 23.06.2018, alle ore I9:30 circa, allorché, mentre percorreva in Ischia Ponte la via L. Mazzella, all’altezza della “Profumeria Elisabetta”, rovinava al suolo a causa di un dissesto presente sul fondo stradale non segnalata né visibile. Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Ischia restava contumace. Acquisita quindi la documentazione necessaria ed espletata prova testimoniale nonché CTU medico­legale, sulle conclusioni precisate all’udienza del 11.10.2022, la causa veniva riservata per la decisione.
Motivi della decisione: Preliminarmente ritiene il giudicante opportuno evidenziare che la principale quaestio juris oggetto del presente giudizio attiene sostanzialmente al regime di responsabilità aquiliana concretamente applicabile nella fattispecie de qua – omissis – Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al procuratore dell’attrice anticipatario ex art. 93 cpc. e con riferimento all’effettivo valore della controversia ed all’effettiva attività svolta, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. SS/2014. Le stesse, in considerazione dell’accoglimento parziale della domanda, possono compensarsi nella misura di 1/4 restando la differenza a carico dell’Ente convenuto.

P.Q.M. Il Giudice di Pace di Ischia, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna il Comune di Ischia, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Mazzella Anna della complessiva somma di € 3.734,72 oltre gli interessi come disposti; condanna altresì esso Comune di lschia alla refusione delle spese processuali in favore dell’attrice che, effettuata la compensazione nell’indicata misura di 1/4, liquida per il residuo in complessivi € 1.100,00 oltre ad € 100,00 per spese anche di CU, oltre iva, CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore dell’avv. Raffaele Bernardo art.93 cpc.; pone definitivamente a carico del Comune di Ischia le spese di CTU come liquidate in favore del dott. Fabio Giuliano Numis, previo rimborso all’attrice di quanto eventualmente già versato. Così deciso, 14.11.2022”
Ieri la sentenza è passata in giudicato e oggi verrà notificata al comune di Ischia che ne dovrà prendere atto e pagare. Perché? Perché il raccomandato di turno, forse anche con una responsabilità politica, se ne è disinteressato di difendere gli interessi dell’Ente e provare a limitare i danni.

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