lunedì, Dicembre 23, 2024

146 e 167 sulla ruota di Ischia… L’unico “Consiglio”, per il parcheggio della Siena è la camera del TAR…

Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Procedura errata: serviva: il 146! Sembra un po’ il gioco del lotto anche se siamo molto lontani dal 90. Ma è interessante leggere questo passaggio che emerge dal rigetto della sanatoria. Il comune di Ischia scrive a Santaroni che rigetta l’istanza perché “prevede anche la realizzazione di opere di progetto e, dunque, di opere nuove incidenti sul Piano a quota piazzale, non compatibili con la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica prevista dall'articolo 167 del D.lgs n° 42/2004, ma con la diversa procedura di cui all'art. 146 del D.lgs. n° 42/2004”. Un’ulteriore apertura al confronto in attesa di trovare un successivo accordo? Una motivazione per umiliare il presentatore? Un esercizio fine a se steso? Beh, tutto questo avrà un nuovo significato dopo la pronuncia del TAR. In un senso e in un altro.

Gaetano Di Meglio | Prima di entrare nello specifico è necessaria una premessa. In questa partita, complessa, i round sono ancora tanti. Fino ad oggi non c’è nessun vero ko e non c’è nessuno che ha punti dalla sua parte per dire: ho vinto. Da una parte c’è Santaroni che ha un investimento milionario da valutare e da preservare. Dall’altro lato del tavolo dell’immaginario braccio di ferro c’è il comune di Ischia che aspetta una infrastruttura centrale per lo sviluppo del suo territorio. E, tra l’altro, oggi ha un mostro incompleto in mezzo alla “casa”. Proprio nel “salone” di casa. Non una cosa secondaria, non un’opera secondaria sulla quale si può far finta di niente, si può fare la gara a chi lo ha più duro o a chi ha il pugno di ferro. Gli interessi collettivi, diciamocelo, sono sicuramente più pressanti di quelli dei singoli. Anche se si tratta di un’opera del privato e che, a questo privato, dovrà portare del lucro. Il bilancio sociale, tuttavia, non può tenere conto anche degli effetti collaterali ad un’opera del genere.

Sul mega progetto della Siena pesano, allo stesso modo, sia il passato sia il futuro. Sono due pesi uguali sulla bilancia.
Domani mattina, al TAR Campania, dinanzi al presidente Scudeller, si scontreranno, ancora una volta il comune di Ischia, la Turistica Miramare e la Soprintendenza con il Ministero della Cultura che, ufficialmente, si muove SOLO con gli uffici e con le direzioni.
La camera di consiglio di domani mattina sarà un altro round senza nessun “consiglio” che eviti lo scontro o le posizioni ancora più lontane. Qualunque sia la pronuncia del Tribunale Amministrativo siamo certi che non avrà nessun epilogo positivo per la vicenda e che, un happy ending, in questo contesto, potrà venire solo dall’incontro delle parti fuori dalle aule dei tribunali. Amministrativi o penali che siano.
Il nocciolo della questione, secondo i rumors più accreditati sarebbe già stato raggiunto se la vicenda avesse avuto uno sviluppo “senza tecnici” e con una gestione lasciata ai “legittimi” portatori di interessi, ma siamo ancora lontano da questo traguardo.

Per ridurla in breve, secondo Santaroni ci sono poco più di 8 metri quadrati in più rispetto alle parti autorizzate. Per il comune di Ischia, invece, balla oltre il 10% della superficie in più. E, quindi, i metri quadrati sono circa 200 in più.
Nel frattempo, per completare il racconto di questo dossier complesso e ampio, il comune di Ischia ha rigettato la richiesta di sanatoria presentata ai sensi dell’articolo 167 di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. Quella che, in pratica, elimina il fotovoltaico sul tetto e presenta il giardino verde.

BOCCIATO IL PRIMO 167
Dal comune di Ischia hanno scritto alla Turistica Villa Miramare S.p.A e alla Soprintendenza Archeologica in merito all’Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del art. 167 del D.lgs n° 42/2004 per comunicare il “provvedimento di inammissibilità e rigetto istanza”.
Il Responsabile del Servizio 7, visto l’istanza con la documentazione allegata, avanzata dal Sig. GENEROSO Santaroni, tesa all’accertamento di compatibilità paesaggistica di opere edili eseguite in difformità al permesso di costruire del 26/11/2010, in località Siena, Via Pontano/ Seminario; VISTO la nuova soluzione proposta per la sistemazione del Piano a quota piazzale;
In definitiva, valutati complessivamente e senza parcellizzazione alcuna gli abusi e le difformità predette, considerato che le opere risultano eseguite in area assoggettata a vincolo paesaggistico (zona a Protezione Integrale del vigente P.T.P.}, si conclude che il complesso edilizio oggetto dell’accertamento è stato realizzato con variazioni essenziali.

Vista l’ordinanza n° 31 del 07/03/2023 a firma del Responsabile del Servizio 5, lng. Francesco lacono, con la quale si ordina per le motivazioni di cui sopra e tenuto conto degli esiti dell’accertamento tecnico supportato da rilievo GPS, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01 e dell’art. 167 del D.LGS. n. 42/04, la demolizione e la rimessione in pristino di tutte le opere in sito, come descritte, costituenti variazioni essenziali rispetto al P.d.C. n. 38/2010 ed all’Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2010, comprese quelle, comportanti rilevante alterazione dello stato dei luoghi, ricomprese nella SCIA prot. 15419/2014, nella DIA prot. n. 29448/2016, nella SCIA prot. n. 17874 del 14.05.2020 e nella SCIA prot. n. 2664/2021, titoli questi ultimi inefficaci in quanto non corredati da autorizzazione paesaggistica, il tutto a proprie cure e spese e nel rispetto delle leggi vigenti, nel termine di giorni 90 (novanta) a far data dalla notifica della presente ingiunzione;

Vista la relazione istruttoria prot. n° 23722 del 31/05/2023 a cura del Responsabile del Servizio 5, lng. Francesco lacono e considerato che dalla predetta relazione, così come dalla richiamata ordinanza di demolizione e ripristino, emerge che, nella specie, sono stati realizzati superfici utili e volumi in difformità e con variazioni essenziali al Permesso di Costruire n. 38/2010 ed all’Autorizzazione Paesaggistica n. 01/2010, tali da determinare la inapplicabilità del comma 4 dell’art. 167 del D.lgs n° 42/2004; dichiara l’inammissibilità dell’istanza con la documentazione avanzata dal Sig. GENEROSO Santaroni, in quanto, pur trattandosi di istanza finalizzata all’accertamento di compatibilità paesaggistica di opere edili realizzate in difformità al Permesso di Costruire n. 38 del 26/11/2010 e all’Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2010, in località Siena, in Via Pontano/ Seminario, prevede anche la realizzazione di opere di progetto e, dunque, di opere nuove incidenti sul Piano a quota piazzale, non compatibili con la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica prevista dall’articolo 167 del D.lgs n° 42/2004, ma con la diversa procedura di cui all’art. 146 del D.lgs. n° 42/2004;

E COMUNQUE RIGETTA
la predetta istanza, avanzata dal Sig. GENEROSO Santaroni, nella qualità di amministratore unico della Società Turistica Villa Miramare S.p.A, ai sensi del art. 167 del D.lgs n° 42/2004, prot. n° 14505 del 04/04/2023, con successiva integrazione prot. n° 17699 del 26/04/2023, finalizzata all’accertamento di compatibilità paesaggistica di opere edili realizzate in difformità e con variazioni essenziali al Permesso di Costruire n° 38 del 26/11/2010 e all’Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2010, in località Siena, in Via Pontano/ Seminario, per i seguenti motivi: dal rapporto tecnico prot. 9953 del 06/03/2023 e dall’ordinanza n° 31 del 07/03/2023 si rileva che sono state eseguite opere edili in difformità e con variazioni essenziali al Permesso di Costruire n° 38 del 2010 e all’Autorizzazione Paesaggistica n° 1/2010, costituenti incrementi di superficie e volume, non sanabili in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ostandovi espressamente l’art. 167, comma 1, del D. Lgs. n. 42/04; dalla relazione istruttoria prot. 23722 del 31/05/2023 a firma del Responsabile del Servizio 5, lng. Francesco lacono, allegata al presente provvedimento ai fini e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge n. 241/90, emerge la conferma di quanto già riportato nel rapporto tecnico prot. 9953 del 06/03/2023 e nell’ordinanza n° 31 del 07/03/2023 Non si dà corso all’avvio di procedimento previsto dall’art. 10 bis della Legge n° 241/1990, in quanto è palese che il contenuto del presente provvedimento non potrebbe essere diverso “da quello in concreto adottato” ex art. 21- octies legge n. 241/90.

1 COMMENT

  1. in tutta questa storiaccia sarà venuta meno qualche tangente e intanto un altro mostro a cielo aperto sull isola d ischia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos