mercoledì, Novembre 27, 2024

Forio verso il consiglio: macchina del fango contro Salvatore Serpico

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Gaetano Di Meglio | Certe volte è più difficile capire se è coraggio o follia. Se è azzardo o strategia. Tuttavia, i velini foriani sulla composizione del consiglio comunale di Forio, ancora non insediato, non agitano troppo Stani Verde e i suoi consiglieri, ma agitano vecchie macchine del fango, parenti serpenti e vecchi modi di agire che non servono a nessuno. Anzi, che sporcano solo.
Questa volta nella nota macchina del fango foriana c’è capitato Salvatore Serpico, il secondo degli eletti della lista Passione Forio. Una macchina del fango, nota, ben conosciuta e che tira in ballo anche il consigliere comunale Gianni Mattera. Uno che, di fatto, ad oggi, è ancora fuori da giochi. Tuttavia, il “fanghista” ha reputato giusto scrivere le sue invettive al Prefetto di Napoli, al Sindaco Stani Verde, alla segretaria Noemi Martino e, udite udite, al “Presidente del Consiglio Comunale, Capitano Gianni Mattera”.

Secondo la macchina del fango attiva in questi giorni, per farla breve, Salvatore Serpico dovrebbe essere in lite con il comune perché, su un immobile in comproprietà con la sorella, l’ufficio tecnico del comune di Forio ha rilevato alcune difformità che non consentono il rilascio dell’istanza di condono.
In altre parole, il comune di Forio ha detto ai fratelli Serpico che hanno realizzato lavori difformi all’istanza di condono e che devono chiarire la loro posizione. Tutto questo, secondo la macchina del fango, diventa un motivo di “Incompatibilità e/o ineleggibilità per eventuale lite pendente in atto con il Comune di Forio ai sensi art. 41 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.00 e dell’art. 63 del decreto legislativo i n.267/2000. del D.L. 235/2012 e 39/2013 a ruolo di consigliere comunale elezione 14 e 15 maggio 2023 avv. Salvatore Serpico per abusi edilizi pendenti sua proprietà alla Via Madonna delle Grazie. Procedimento penale in atto Procura della Repubblica Napoli RG 540/2022 sezione reati penali nei confronti dell’avv. Serpico Salvatore coperto da segreto investigativo”.

È meraviglioso prendere atto che a Forio ci si attivi per, testuale, “eventuale lite pendente in atto”. Tutto questo è scaturito in una querela da parte di Serpico contro tale Gennaro Romano
L’avvocato Serpico, infatti, ha scritto al Procuratore della Repubblica che “In data 9 giugno 2023, lo scrivente, veniva a formale conoscenza che con nota datata 7 maggio 2023, ma trasmessa in data 8 giugno 2023, il sig. Romano Gennarino indirizzava al Prefetto di Napoli, al Comune di Forio, alla Segretaria comunale del Comune di Forio, al Presidente del Consiglio comunale di Forio (non ancora eletto né designato) a tutti i consiglieri comunali eletti, nonché alla Procura delle Repubblica, richiesta ad oggetto: “Incompatibilità e/o ineleggibilità per eventuale lite pendente in atto con il Comune di Forio ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.00 e dell’art. 63 del decreto legislativo 267/2000, del d.l. 235/2012 a ruolo di consigliere comunale elezione 14 e 15 maggio 2023 Avv. Salvatore Serpico per abusi edilizi pendenti sua proprietà alla via Madonna delle Grazie”.

Orbene, dalla lettura della nota a firma del Romano Gennarino, si legge testualmente a pag. 1 “Serpico Salvatore risulta essere in lite con il Comune di Forio”, affermazione che viene ripresa in più occasioni sulla quale si fonderebbe, a dire del Romano, la richiesta di incompatibilità e/o ineleggibilità. Ebbene risulta agevole verificare la falsità delle accuse rivolte nei confronti dello scrivente dal sig. Romano Gennarino animato dal solo intento denigratorio e diffamatorio della personalità e della professionalità e dell’onore dello scrivente, con la particolare aggravante del ruolo pubblico rivestito di consigliere comunale. Infatti, lo esponente non risulta essere assolutamente in lite con il Comune di Forio, né in sede civile né in sede amministrativa, tanto da non aver alcun giudizio pendente, in nessuna sede nei confronti dell’ente locale, inoltre di non essere stato mai reo di nessun reato urbanistico edilizio presso il bene in comproprietà con la germana Serpico raffaella concesso in donazione da circa 7 anni.
Non potendo dimostrare il contrario, il Romano afferma di inverosimili quanto assurde liti pendenti in corso, senza fornire sul punto alcuna prova (!!) a conferma del solo intento diffamatorio, calunniatorio e denigrante nei confronti dello scrivente, che già in passato è stato costretto a sporgere denuncia-querela nei confronti del Romano all’autorità giudiziaria, tanto da esser ben conosciuto alla stessa quale denunciante seriale.”

Sullo specifico punto contestato, per mero spirito si precisa che l’articolo 63, comma 1, n. 4) del decreto legislativo n. 267/2000, dispone testualmente che “Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: […] colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia […]”. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la nozione di “parte” cui si riferisce il menzionato articolo 63, comma 1, n. 4), del decreto legislativo n. 267/2000 n. 267/2000, assume carattere “tecnico”, ossia è da intendersi alla parte in senso processualistico, onde occorre la pendenza di un’effettiva controversia giudiziaria e non semplicemente una lite potenziale o un contrasto, potenziale o reale, di interessi (v., ex multis, Cass. Civ., sez. I, sent. 12 febbraio 2008, n. 3384; Id., sent. 24 febbraio 2005, n. 3904; Id., sent. 19 maggio 2001, n. 6880). La “lite”, invece, deve riflettere uno scontro di interessi tra le parti, che debbono risultare contrapposte. Per “lite pendente”, quindi, deve intendersi la “pendenza” di un’effettiva controversia giudiziaria e non è sufficiente la semplice constatazione dell’esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l’eletto o l’ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto, onde sussiste l’esigenza di evitare che il conflitto di interessi che ha determinato la lite possa orientare le scelte dell’eletto in pregiudizio dell’ente amministrativo, o comunque, possa ingenerare all’esterno sospetti al riguardo (in questi termini Cass. Civ., sez. I, 28 luglio 2001, n. 10335). La reputazione, l’onorabilità, la fama, l’onore del sottoscritto a seguito dell’esposto del Romano Gennarino, indirizzato vieppiù ad innumerevoli soggetti, è di fatto lesiva anche nella parte in cui si evidenzia agli enti in indirizzo, che “ gli agenti di Polizia Urbana di cui oggi l’Avv. Serpico sembra aver assunto la delega” e successivamente insistendo “…nel rispetto della trasparenza e del principio di buona amministrazione, l’inopportunità di assegnare il Serpico le deleghe sia alla Polizia Municipale che al contenzioso (pag. 2)”. Anche dette affermazioni, oltre ad essere del tutto false, tanto da non essere documentate, risultano essere in linea con la finalità diffamatoria dell’intero esposto di cui si discute.
Per tale motivo e poiché i fatti gravi innanzi esposti certamente integrano i reati di cui all’ art. 595, comma 2 c.p., lo scrivente, con tale atto, dichiara di sporgere formale denuncia – querela nei confronti del sig. Romano Gennarino”

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