lunedì, Dicembre 23, 2024

Siena. Così Santaroni ha “spento” il Ministero. E il RUP del Comune di Ischia se la vede nera…

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Con l’emissione dell’ordinanza della Sesta Sezione del TAR Campania tutti hanno cantato vittoria. Tuttavia, però, alla luce di quanto hanno determinato i magistrati amministrativi è chiarissimo che Santaroni ha messo un punto e Comune e Ministero no.
Con il riconoscimento della preminenza degli interessi del privato e l’inerte contegno del Comune, il TAR ha riconosciuto il “Fumus boni iuris” delle motivazioni della difesa di Santaroni.
Nell’edizione di domani vi raccontiamo come Santaroni ha “demolito” – al momento – le accuse del Comune. Nelle prossime righe, invece, leggeremo come la difesa affidata al Prof. avv. Gianluca Maria Esposito e all’avv. Angela Parente hanno resto meno credibili le “opposizioni” del ministero. Parole chiare che sembrano essere nuvole poco “serene”…

“Quanto alle difese spiegate dalla Soprintendenza – scrivono Esposito e Parente -, la sua costituzione in giudizio agevola la corretta ricostruzione della vicenda. Infatti la lettura della memoria dall’Avvocatura di Stato dimostra che risponde al vero quanto contestato dalla ricorrente al RUP con l’allegata diffida e messa in mora, a causa della mancata trasmissione alla Soprintendenza della domanda di variante sollecitata dalla suddetta Autorità di settore, al fine di assicurare una più idonea tutela paesaggistica del Castello Aragonese rispetto alla valutazione di tale interesse pubblico formulato nel parere favorevole da essa espresso per il rilascio del P.d.C di codesto Comune.
Il RUP, pur di sottrarsi all’obbligo che in tal senso su di lui gravava, ha infatti fatto ricorso ad una successiva ricostruzione sotto il profilo giuridico della vicenda in esame del tutto paradossale, nella quale volutamente si ignorano gli atti e i provvedimenti nel tempo adottati da tale Autorità e dal Sindaco pro tempore del Comune, in conformità ai quali il parcheggio è stato realizzato, senza quindi incorrere in alcuna delle asserite violazioni di legge, come risulta dalla perizia esibita in questo giudizio.
Atti e provvedimenti tutti definitivi e vincolanti per lo stesso RUP di cui senza giustificato motivo si è ignorata l’esistenza, pur di giustificare la mancata trasmissione della variante, che, viceversa, nel caso di suo corretto e doveroso invio, avrebbe precluso ex lege, ai sensi dell’art. 164 D.Lgs n.42/2004, l’adozione di provvedimenti comunali di segno contrario.
L’inversion methode cui ha fatto ricorso il RUP ha quindi generato e continua a generare da parte sua l’adozione di atti e provvedimenti illegittimi, perché palesememte viziati dalla violazione della disciplina positiva in base alla quale era tenuto all’adozione dell’atto presupposto (invio alla Sovritendenza della variante), la cui mancanza vizia in radice tutto il suo successivo operato.
La mancata trasmissione della variante non è infatti dovuta alla inerzia della ricorrente, come si assume nella memoria della Avvocatura all’oscuro delle inadempienze del RUP, ma alla mancata adozione da parte sua di un atto che, secondo quanto risulta dall’art. 167 DLgs n42/2094 ha natura vincolata e non già discrezionale, come da lui erroneamente ritenuto, la cui adozione paralizza l’adozione di provvedimenti del Comune con esso incompatibili.
La ricorrente si è pertanto vista costretta a formalizzare con un atto di diffida e messa in mora la richiesta di trasmissione della variante e di contestare le infondate affermazioni contenute nella nota con la quale il RUP ha tentato di giustificare la sua colpevole inerzia, diffidandolo a richiamare nella sua relazione tutti gli atti e provvedimenti delle suddette Autorità che dimostrano l’assoluta infondatezza delle pretese violazioni edilizie di cui la società si sarebbe resa responsabile.
Atti e provvedimenti tutti richiamati negli atti difensivi e ai quali, per evidenti esigenze di sintesi, si fa in questa sede ad essi espresso rinvio.
Del tutto inconferente è invece l’affermazione non meglio specificata nella memoria ad opponendum circa la pretesa maggiore altezza di 60/70 cm del piano di copertura, peraltro non ancora ultimato, di cui si fa in essa apodittica menzione, senza che essa trovi alcun riscontro nello stesso provvedimento impugnato.
Alla luce di tale corretta ricostruzione della vicenda processuale risulta quindi evidente che l’esame della sospensiva del provvedimento oggetto del ricorso della ricorrente assume carattere pregiudiziale, perché l’ordine di abbattimento della costruzione è chiaramente rivolto a privare senza giustificato motivo la Sovrintendenza del potere di adottare atti di sua competenza che di per sé precludono al Comune di adottare atti e provvedimenti prima del decorso del termine di provvedere, come invece in modo del tutto illegittimo il Comune ha continuato imperterrito a fare.
Va, peraltro, sottolineato che, al di là dell’autonoma iniziativa della Sovrintendenza cui il RUP era tenuto ad ottemperare, in presenza dei presupposti indicati nel cit. art. 167, la presentazione della variante in ogni caso costituisce un diritto del privato che priva frattanto l’amministrazione comunale dell’adozione di provvedimenti di portata demolitoria.”

1 COMMENT

  1. la domanda vera è -come mai il comune di ischia dall inizio no ha capito niente del progetto presentato dall Avv Santaroni–chiedetelo all Eminenza grigia che si è dimesso++c è stat u magna magna …………

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