domenica, Ottobre 20, 2024

CICLONE MIRIAM sul voto di Casamicciola Terme. L’avvocato Petrone ha chiesto l’annullamento delle elezioni

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I legali del ricorrente, gli avvocati Maria Petrone e Christian Iacono, evidenziano la violazione e falsa applicazione del termine perentorio e dei principi che regolano il procedimento elettorale. Le liste e i nomi dei candidati dovevano essere pubblicati all’albo pretorio on line del Comune e resi noti mediante affissione di manifesti entro il 6 maggio. Invece sono stati pubblicati solo l’8 maggio. Si attende la prima udienza fissata per il 30 novembre

Gaetano Di Meglio | Il ricorso proposto al Tar Campania contro le elezioni a Casamicciola Terme da Abramo De Siano verte su un ritardo nella pubblicazione delle liste elettorali all’albo pretorio on line del Comune. Un vizio che inficerebbe il voto che ha riportato Giosi Ferrandino alla guida del paese. Un ricorso contro il Comune, il neo sindaco e i consiglieri comunali eletti Ignazio Barbieri, Loredana Cimmino, Raffaella Piro e Angela Di Iorio.

I legali di De Siano, gli avvocati Maria Petrone e Christian Iacono, chiedono ai giudici amministrativi l’annullamento «dell’atto del 16 maggio 2023 (di cui non si possiede copia) di proclamazione degli eletti alle consultazioni elettorali amministrative di Casamicciola Terme svoltesi domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023; dell’atto prot. n. 571 dell’8 maggio 2023, con il quale è stato pubblicato all’albo pretorio on line il documento a firma del Commissario Straordinario di Casamicciola Terme del 6 maggio 2023 contenente le liste dei candidati per l’elezione diretta alla carica di Sindaco e di n. 12 consiglieri comunali alle ultime consultazioni elettorali amministrative che si sono svolte in Casamicciola Terme domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023; di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva del ricorrente».
In premessa si ricorda che Abramo De Siano «ha partecipato – come candidato consigliere – alle recenti consultazioni elettorali amministrative per la elezione diretta alla carica di Sindaco e di n. 12 consiglieri comunali svoltesi a Casamicciola Terme domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023, risultando iscritto nella lista “Per Casamicciola – Silvitelli Sindaco”».

LA NOTA DELLA PREFETTURA
Si entra quindi nel “cuore” del ricorso, descrivendo i fatti contestati, evidenziando che, «con nota del data 21 aprile 2023 (prot. n. 131923 del 24 aprile 2023), l’Ufficio Territoriale per il Governo di Napoli, esaurite le operazioni di sorteggio da parte delle sottocommissioni elettorali circondariali delle liste e delle candidature ammesse alle elezioni comunali di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023, rammentava ai Segretari Generali delle varie municipalità interessate dalle consultazioni elettorali, tra le quali Casamicciola Terme, di provvedere alla predisposizione dei manifesti con le liste e i candidati stessi e alla loro pubblicazione nell’albo pretorio on line, nonché all’affissione in altri luoghi pubblici. Precisava, altresì, che “Tale pubblicazione e affissione dovrà avvenire entro sabato 6 maggio 2023, ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni stesse, ai sensi dell’art. 31, primo comma, e 34, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570…. ”».

Le cose sono però andate diversamente, tanto che gli avvocati Petrone e Iacono scrivono: «Fatto sta che, nonostante tale precisa e tassativa previsione legislativa ribadita dallo stesso Prefetto di Napoli, il Comune di Casamicciola Terme provvedeva alla pubblicazione all’albo pretorio on line dell’elenco con le liste e i nominativi dei candidati soltanto il giorno 8 maggio 2023, con atto prot. n. 571/2023, come si evince dalla pagina web estratta dal sito ufficiale del medesimo ente».
Due giorni di ritardo che, nelle intenzioni del ricorrente, potrebbero rivelarsi “fatali” per la nuova Amministrazione casamicciolese: «E’, quindi, evidente che la tardiva pubblicazione all’albo pretorio on line dei manifesti elettorali e delle liste dei candidati rappresenti causa di illegittimità di tutti gli atti del procedimento elettorale e, quindi, in via derivata, anche del verbale di proclamazione degli eletti».

LA NORMATIVA IN MATERIA
I motivi dell’impugnazione consistono quindi proprio nella violazione e falsa applicazione di quel termine perentorio e dei principi che regolano il procedimento elettorale. Il ricorso illustra dettagliatamente la normativa in materia: «Come è noto, l’art. 30 del d.P.R. n. 570/60, che ha approvato il Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, stabilisce che: “La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature: a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono; b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa; c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell’art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali; d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza; d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall’ultimo della lista.

La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l’ammissione della lista medesima; e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato.
Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell’articolo 28 deve contenere l’indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo”».

CRONOLOGIA DA RISPETTARE
Una serie di prescrizioni da cui non si può prescindere. E ancora: «Il successivo art. 31 prevede che: “Le decisioni di cui all’articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all’art. 27, n. 3, e per l’affissione all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l’ottavo giorno precedente l’elezione. Analoga immediata comunicazione dev’essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l’ordine risultato dal sorteggio”». Una cronologia da rispettare e che non può essere sovvertita, in parole povere.

E nel ricorso infatti si spiega: «Dalle disposizioni innanzi richiamate si evince che innanzitutto che il procedimento elettorale è costituito da una serie di adempimenti, necessariamente connessi tra loro, che debbano svolgersi entro termini perentori ed in una sequenza predeterminata in modo tassativo; pertanto, l’invalidità di un adempimento e la conseguente impossibilità di rinnovarlo legittimamente a termine scaduto, determina la frattura insanabile della sequenza da cui, a sua volta, deriva l’invalidità dell’intero procedimento senza possibilità di distinguere tra atti anteriori e atti successivi a quello viziato». Il nocciolo della questione, come detto, sta tutto nell’aver sforato quel termine perentorio: «Quanto, poi, alla perentorietà del termine indicato dall’art. 31 del d.P.R. in esame, essa discende in primo luogo dal fatto che la pubblicazione dei manifesti elettorali costituisce il momento preclusivo per l’adozione di provvedimenti, in materia di ammissione o di esclusione delle liste dalla competizione elettorale, giacché tale vicenda segna l’inizio della successiva fase del procedimento elettorale».

A sostegno di tale tesi il ricorso cita una vasta giurisprudenza in materia: «Peraltro, anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di esprimersi in ordine alla natura del termine di otto giorni precedenti l’elezione (all’epoca della decisione “15 giorni”), entro il quale le liste dei candidati devono essere affisse all’albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, affermando che, a parte la considerazione che “il sistema introdotto dal d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 regola con rigore il procedimento elettorale per cui deve ritenersi che le prescrizioni in esso fissate debbono essere adempiute inderogabilmente senza che possa farsi luogo a forme equipollenti o variazioni cronologiche, non consentite dalla predetta normativa”, sta per certo che “nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 31 la necessità che trascorra un termine di quindici giorni tra la pubblicazione delle liste dei candidati, divenute intangibili, e la data delle elezioni risponde ad una esigenza non comprimibile di pubblicità. Solo in questo modo infatti è possibile al corpo elettorale di prendere cognizione per tempo di chi siano i candidati eleggibili, consentendo così lo svolgimento di quel colloquio politico tra elettori ed elegendi sul quale si fonda l’equilibrio democratico”».

ILLEGITTIMITA’ TOTALE
Non si può derogare da questo principio. Ed infatti il Consiglio di Stato ha precisato che «l’ammissione con riserva di una lista di candidati (a seguito di sospensione ordinata dal T.A.R. dell’esecuzione del provvedimento di esclusione disposto dalla commissione elettorale mandamentale) non può consentire che, a causa delle ormai prossime operazioni di voto, il relativo manifesto sia affisso per un termine minore di quello previsto, essendo sempre possibile rimuovere l’irregolarità sollecitando l’esercizio da parte del Prefetto del potere di rinviare le elezioni. In mancanza di tale intervento e del rispetto del termine di legge, l’intero procedimento elettorale deve ritenersi illegittimo».

Di qui l’irregolarità del procedimento elettorale: «Da tanto consegue che, nel caso in esame, la pubblicazione all’albo pretorio dei manifesti con le liste e i candidati ammessi alle consultazioni elettorali amministrative di che trattasi è avvenuta fuori termine massimo con ripercussioni sull’intero procedimento amministrativo elettorale».
Una violazione che ha danneggiato il De Siano: «Non vi è dubbio, peraltro, che il ricorrente, quale candidato alla competizione elettorale in questione e non eletto, sia stato pregiudicato da tale tardiva pubblicazione, non avendo potuto palesare – per tutto il termine tassativamente indicato dalla legge – la sua candidatura ai cittadini casamicciolesi chiamati alle urne, di cui risulta lesa irrimediabilmente la libera esplicazione del diritto di voto garantito dall’art. 48 Cost. che, nel solennemente qualificare il voto come “personale ed eguale, libero e segreto”, individua un fondamentale diritto di libertà catalogato da autorevole dottrina fra i diritti funzionali, attinenti alla scelta dei titolari di funzioni pubbliche elettive». In via istruttoria, si chiede al presidente del collegio del Tar «di voler ordinare all’amministrazione intimata di depositare tutti gli atti relativi al procedimento in interesse e che, in mancanza, se ne disponga l’acquisizione nel termine e nei modi opportuni, con riserva, all’esito, di eventuali motivi aggiunti». Tutto da rifare per un ritardo di soli due giorni? Il prossimo 30 novembre, data in cui è stata fissata la prima udienza, emergeranno sicuramente indicazioni più precise.

1 COMMENT

  1. Abramo De Siano è anziano ,ormai senza più voti,ed è figlio di una politica ormai superata,ma a livello di conoscenze amministrative a quanto pare ne sa più di gente che cammina a petto in fuori sul corso di Casamicciola come il gallo del pollaio.
    Aiaiaiai come diceva Trapattoni non dire gatto se non lo hai nel sacco..

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