Gaetano Di Meglio | La storia della Chiesa di San Giuseppe al Fango è la storia di quanto siamo nemici di noi stessi. La chiesa del Fango, quella colpita dal sisma del 2017 ha collezionato un altro no. Un parere negativo dalla conferenza dei servizi che doveva dare il suo via libera per la demolizione e la ricostruzione.
La motivazione del no? Il progettista ha violato le misure imposte dal codice della strada. Fosse nel sindaco avvierei subito un’azione di responsabilità nei confronti di un professionista che ha messo a rischio la ricostruzione di un luogo di culto e che, soprattutto, ha rallentato – nonostante fosse ben pagato – le operazioni di ricostruzione pubblica.
Il fatto che si sia trovata la soluzione al problema non assolve, certo, chi ha sbagliato il suo mandato.
Il comune di Lacco Ameno, per ovviare al parere, dovrà rifare la perimetrazione del “centro storico” e, solo con questo, il progetto passerà così progettato. E se il Fango diventa “centro storico” è tutto dire.
Leggere gli atti pubblici, tuttavia, rende la gravità dei fatti. E così, mentre giustamente si abolisce il reato di abuso di ufficio, speriamo che presto arrivi il reato di SCIATTERIA!
IL VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
Il RUP, premesso che con nota prot. 2731 del 08.03.2023, trasmessa a mezzo pec, il Responsabile Unico del Procedimento ha indetto, relativamente al procedimento in oggetto, la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. da effettuarsi in forma semplificata e con modalità asincrona ex art. 14-bis, della Legge medesima per l’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta e/o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dagli Enti coinvolti;
l’oggetto della conferenza è il rilascio delle autorizzazioni di propria competenza relative al progetto definitivo denominato “BC/LA/02 – Intervento di demolizione e ricostruzione della chiesa di San Giuseppe al Fango colpita dal sisma” (CUP: C42C21001720001);
− la Conferenza di servizi riguarda il progetto definitivo dell’intervento in oggetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 09.02.2023 è stato approvato il progetto;
− in data 07.03.2023 il progetto ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio;
la suddetta documentazione oggetto della Conferenza, le informazioni e i documenti a tali fini utili, che costituiscono parte integrante e sostanziale della comunicazione di indizione conferenza, sono stati resi disponibili in un’apposita sezione privata allestita sul sito istituzionale del comune di Lacco Ameno
− con la citata nota prot. 2731 del 08.03.2023, sono stati invitati i seguenti Enti competenti ad adottare le autorizzazioni, i nulla osta e/o altri atti di assenso per la conclusione del procedimento: Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli; Autorità di Bacino Distrettuale dell’appennino meridionale Regione Campania – Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile; Regione Campania – Direzione Generale per il Governo del Territorio; Regione Campania – Genio Civile di Napoli Programmi integrati di valorizzazione – Piani di ricostruzione; ASL NA2 Nord; Città Metropolitana di Napoli – Settore Viabilità; Diocesi di Ischia; Ufficio paesaggio comunale; Ufficio urbanistica comunale.
La citata nota è stata inviata per conoscenza al progettista ed al Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, trattandosi di opera inserita ai sensi dell’Ordinanza n.11 del 17.02.2020 nel “Quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017”, con il codice BC/LA/02;
− con la stessa nota sono state fornite le modalità di accesso alla sezione riservata di cui sopra;
− il termine perentorio entro il quale gli Enti coinvolti potevano richiedere, ai sensi dell’art. 2, comma 7, Legge n. 214/1990 e ss. mm. e ii., integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati e/o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa e/o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni è stato fissato per il giorno 23 marzo 2023;
− il termine perentorio entro il quale gli Enti coinvolti erano tenuti a rendere le proprie determinazioni relative alle decisioni oggetto della Conferenza è stato fissato al 06 giugno 2023. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni e/o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso e/o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.
CONSIDERATO che il termine perentorio sopra richiamato è decorso;
Tutto ciò premesso, il dott. arch. Roberto Lupa, nella qualità di RUP del procedimento in esame, ed in quanto tale svolgente le funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi.
DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE
− alla data del 23 marzo 2023, non sono pervenute da parte degli Enti invitati, richieste di integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati e/o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa e/o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;
− con nota registrata al protocollo generale del Comune n. 5595 del 23.05.2023 la Città Metropolitana di Napoli – Settore Viabilità ha espresso “parere negativo” all’intervento per le seguenti motivazioni:“1. L’Intervento di demolizione e ricostruzione della chiesa di San Giuseppe al Fango colpita dal sisma – che prevede la demolizione integrale e la ricostruzione della chiesa, tra l’altro con modifica della sagoma comportante un allungamento del fronte strada, risulta in essere contrasto con l’art. 26. (art. 16 Cod. Str.) “Fasce di rispetto fuori dai centri abitati” del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495- Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, ed in particolare con il comma 2: Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 60 m per le strade di tipo A; b) 40 m per le strade di tipo B; c) 30 m per le strade di tipo C; d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle “strade vicinali” come definite dall’articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;”
“2. trattosi di strada in curva, l’intervento in oggetto risulta in contrasto con l’art. 27. (art. 17 Cod. Str.) “Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati” del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495- Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.”;
− in data 29.05.2023 con nota inviata a mezzo pec, e registrata al prot. generale di questo ente con il n.5887 del 29.05.2023, il progettista dell’opera ha inviato alla Città Metropolitana le proprie osservazioni al citato parere negativo;
− con nota prot.n. 6020 del 31.05.2023 il Responsabile Unico del Procedimento, visto il suddetto parere, ha riscontrato la nota prot.n. 5595 del 23.05.2023 invitando la Città Metropolitana a considerazioni più approfondite sull’argomento;
− con nota registrata al protocollo generale del Comune n. 6027 del 31.05.2023 la Città Metropolitana di Napoli – Settore Viabilità, riscontrato la nota del progettista dell’opera, ha confermato il proprio parere negativo;
− con nota registrata al protocollo generale del Comune n. 6175 del 05.06.2023 la Diocesi di Ischia ha trasmesso il proprio parere favorevole all’intervento trasmettendo contestualmente il verbale di riunione della Commissione Diocesana per l’Arte Sacra, i Beni
Culturali e l’Edilizia di Culto del 13 maggio 2023, ove sono indicate osservazioni e prescrizioni al progetto;
− Rilevato che non avendo le restanti Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, reso le pertinenti determinazioni entro il termine perentorio di cui al comma 2 lett.c) dell’art. 14bis della Legge n.241/90, trova applicazione il disposto di cui all’art.14/bis, comma 4 della Legge stessa secondo cui “… la mancata comunicazione della determinazione, entro il termine di cui al comma 2, lettera c)…” equivale“..ad assenso senza condizioni”;
Tutto ciò considerato e valutati i pareri, ed in particolare il parere negativo formulato dalla Città Metropolitana di Napoli – Settore Viabilità, il Responsabile Unico del Procedimento, visto l’art.14-bis comma 5 della Legge n.241/90, dà atto della conclusione negativa del presente procedimento, con successiva adozione della determinazione di conclusione della conferenza ai sensi dell’art.14-quater della L.n.241/1990.
Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l’Ufficio tecnico del Comune di Lacco Ameno, accessibili da chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.