lunedì, Dicembre 23, 2024

Terza ordinanza per Monte Sant’Angelo, Irene e Legnini “promossi” dal TAR

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Il Tar rigetta la domanda di sospensiva. Il provvedimento di sgombero e messa in sicurezza adottato ad aprile si richiama alla ordinanza n. 9 del Commissario per gli interventi di somma urgenza da finanziare, in cui rientra anche quello alla località “Sotto la Torre”. Ma Comune e struttura commissariale dovranno comunque chiarire gli aspetti controversi sulla individuazione dei soggetti attuatori e sull’ammissione al finanziamento

Un vero coacervo, il contenzioso che si ritrova ad affrontare il sindaco di Serrara Fontana Irene Iacono per le ordinanze adottate per la località “Sotto la Torre” a Sant’Angelo, le prime due a dicembre scorso e la terza ad aprile. Il tutto in nome della messa in sicurezza del costone Monte Sant’Angelo a rischio idrogeologico. Le prime due ordinanze sono state sospese dal Tar, per la terza Irene si è per ora salvata, avendo basato il suo provvedimento su una ordinanza adottata da Legnini. Ma l’esito finale del contenzioso resta tuttora in bilico.

Stavolta il collegio della Sezione Quinta del Tar presieduto da Maria Abruzzese, che si sta occupando della spinosa questione serrarese, si è pronunciato sul ricorso per motivi aggiunti presentato dalla società interessata per ottenere la sospensione della ordinanza di aprile. Chiamando in causa il Comune di Serrara Fontana e in prima persona il sindaco in qualità di ufficiale di governo. L’Ente e Irene Iacono si sono costituiti in giudizio e anzi hanno anche dovuto affrettarsi a sostituire il difensore nominato, nel frattempo deceduto.

Il ricorso introduttivo, come è noto, è volto ad ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, «dell’ordinanza n. 61 del 2.12.2022 recante ordine di provvedere, entro 30 giorni, alla realizzazione di tutte le opere provvisionali necessarie alla messa in sicurezza del costone della Torre di Sant’Angelo d’Ischia per il ripristino delle condizioni di assoluta sicurezza per la pubblica e privata incolumità; dell’ordinanza n. 62 del 2.12.2022 recante ordine di sgombero immediato, il divieto di accesso e di utilizzo di tutte le unità immobiliari (abitative e non) ubicate in località “Sotto la Torre” – Via Nazario Sauro – S. Angelo; – di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, ove lesivi dell’interesse della ricorrente ivi compresi gli accertamenti confluiti nelle relazioni tecniche del 1.10.2022, la relazione tecnica del 3.11.2022, la relazione geologica del 24.11.2022, la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuocodel 2.12.2022, redatta a seguito del sopralluogo effettuato in pari data, la nota della Prefettura di Napoli del 2.12.2022».

I motivi di impugnazione riguardano la genericità del provvedimento nella identificazione dei soggetti tenuti allo sgombero e alla realizzazione delle opere, a fronte di una situazione di dissesto a conoscenza del Comune da ben prima del disastroso evento del 26 novembre.

I motivi aggiunti impugnano l’ordinanza n. 18 del 21.4.2023, «di “messa in sicurezza e sgombero unità immobiliare ipogea con accesso dalla Via Nazario Sauro – S. Angelo”, a firma del Sindaco del Comune di Serrara Fontana» e gli atti collegati.

I giudici si sono dunque soffermati sulla domanda di sospensione cautelare di quest’ultima ordinanza.

L’ECCEZIONE DI COMPETENZA

Il tentativo del Comune di Serrara Fontana di sostenere la competenza del Tar Lazio sull’oggetto dei motivi aggiunti è stato respinto al mittente. Il collegio della Campania ha infatti chiarito che la normativa invocata «dispone che sono devolute alla competenza funzionale del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, “le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanate ai sensi della medesima legge n. 225 del 1992”».

Aggiungendo che «come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, ndr), tale disposizione processuale, non suscettibile di applicazione analogica in quanto prevede deroghe agli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale dei T.A.R., si riferisce testualmente a due tipologie di provvedimenti: 1) la prima riguarda i provvedimenti “commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate”, e cioè gli atti emanati dal Consiglio dei Ministri, dal Ministro o dal Sottosegretario delegato, che hanno per oggetto la dichiarazione dello stato di emergenza e dispongono “in ordine all’esercizio dei poteri di ordinanza”; 2) la seconda riguarda i provvedimenti “emanati ai sensi della medesima legge” e cioè: a) le “ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente”, con cui – ai sensi del comma 2 – sono disposte in concreto misure più idonee per affrontare la situazione verificatasi; b) gli atti del Capo del Dipartimento della protezione civile, volti a disporre “l’attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze”».

Dunque, «ai fini dell’attribuzione di tali atti alla competenza funzionale del T.A.R. Lazio occorre, dunque, che si tratti di provvedimenti aventi natura organizzativa, comunque imputabili ad organi statali».

Il nuovo difensore del Comune aveva fondato l’eccezione sul “legame” con la ordinanza del Commissario Legnini, ma questa tesi non è stata condivisa. Il collegio infatti scrive a chiare lettere: «Tale condizione non sussiste nel caso in esame, visto che l’ordinanza n. 18/2023 è stata adottata non da un organo statale ma dal Sindaco del Comune di Serrara Fontana in qualità di Autorità Comunale di Protezione. La tesi sostenuta dall’amministrazione resistente non può trarre argomenti di segno contrario dal richiamo, contenuto nel predetto provvedimento, all’ordinanza n. 9 del 10.3.2023 recante “Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori disposizioni” emessa dal Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022, visto che tale ultima ordinanza non ha costituito oggetto di impugnazione».

LE DISPOSIZIONI DI LEGNINI

E’ andata meglio a Irene Iacono per quanto riguarda l’istanza di sospensione, non accolta. Pur rilevando ancora una eccessiva genericità, il collegio ha ritenuto in questo prevalente l’interesse pubblico alla messa in sicurezza. A patto che venga fatta chiarezza sui soggetti realmente obbligati ad intervenire e sugli oneri economici.

Nella ordinanza che rigetta la sospensiva il Tar infatti evidenzia «che, alla luce dell’attività di riesame e della istruttoria svolta dalla Struttura Commissariale, nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare prevalente quello pubblico allo sgombero e all’esecuzione delle opere provvisionali necessarie per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità».

Quindi richiama proprio il provvedimento di Legnini: «Rilevato, infine, che: come si è visto, nella nuova ordinanza sindacale n. 18/2023 è richiamata l’ordinanza n. 9 del 10.3.2023 emessa dal Commissario Delegato per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26.11.2022 in attuazione dell’art. 4 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile – OCDPC n. 948 del 30.11.2022, recante le modalità attuative per l’esecuzione degli interventi di somma ed estrema urgenza per la messa in sicurezza delle aree interessate; tra gli interventi riportati nella predetta ordinanza n. 9/2023 compare “l’intervento di somma urgenza relativo al costone del Monte della Torre di Sant’Angelo identificato con codice CD-SF-1-001 per la somma di euro 560.000” e, inoltre, si prevede che “Gli interventi elencati nell’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti”».

LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Interventi finanziabili, in sostanza, e non a carico dei privati. Ma urgono chiarimenti prima che i giudici possano pronunciarsi nel merito. Richiamando la propria precedente ordinanza sul contenzioso santangiolese e anche in questo caso specificando che «occorre acquisire documentati chiarimenti del Comune di Serrara Fontana e della struttura commissariale, in uno al deposito agli atti del giudizio della predetta ordinanza n. 9/2023, al fine di chiarire: I) quali soggetti siano stati individuati dalla struttura commissariale come attuatori dell’intervento di somma urgenza relativo al costone del Monte della Torre di Sant’Angelo; II) se il predetto intervento sia stato ammesso a finanziamento pubblico, come sembrerebbe emergere dal riferimento testuale al “codice CD-SF 1-001 per la somma di euro 560.000”; III) se le opere provvisionali e di messa in sicurezza previste nel Piano degli interventi ex OCDPC n. 948/2022 coincidano o meno con quelle ingiunte alla odierna ricorrente con la nuova ordinanza sindacale n. 18/2023 e, in caso affermativo, le ragioni di tale duplicazione».

Al Tar hanno rilevato una situazione confusa e caotica. Per sgombrare i dubbi, il Comune e la struttura commissariale dovranno produrre la documentazione richiesta.

Per l’espletamento di questo incombente istruttorio e per il deposito degli atti richiesti è stato assegnato un termine di 15 giorni «dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza». Compensando le spese per questa sola fase cautelare «tenuto conto della peculiare natura delle questioni esaminate». Gli uffici comunali e quelli di Legnini dovranno darsi una mossa, se si vuol mettere in sicurezza legittimamente il costone.

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