lunedì, Dicembre 23, 2024

La guerra di Enzo Ferrandino ai distributori automatici finisce dinanzi al Tar

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Tre attività, difese dall’avv. Ambrogio Del Deo, hanno impugnato il regolamento approvato. Il divieto di installazione delle apparecchiature per vendita di alimenti e bevande nelle zone del centro viene giudicato discriminatorio e inutile anche per la tutela dell’ordine pubblico. I software impediscono già la consegna di alcolici ai minori. La materia è già regolamentata dalla legislazione italiana in ossequio alle direttive comunitarie. Ma il ricorso è un vero attacco frontale alle scelte politiche e amministrative del sindaco di Ischia

Come era prevedibile, è arrivato il contrattacco degli operatori economici interessati alla campagna varata dal sindaco di Ischia Enzo Ferrandino contro i distributori automatici di alimenti e bevande in tutto il centro. Il regolamento approvato a sostegno della ordinanza sindacale è stato impugnato dinanzi al Tar Campania da tre operatori, tutti difesi dall’avv. Ambrogio Del Deo: “Ischiamatic sas di Pizzetti Giovanni e C.”, “CO.GE Immobiliare” di Antonio Di Gennaro e “Ditta Individuale D’Ambra Gianfranco”. Chiedendo l’annullamento per illegittimità, previa sospensione, del «regolamento per la tutela del decoro urbano, la quiete pubblica e la vivibilità approvato in Consiglio comunale il 21.04.2023 e pubblicato solo il 18.05.2023 ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito».

Innanzitutto i ricorrenti evidenziano che le loro attività «si sostanziano come una normale attività di vendita di beni (es. bibite, snack ed altro) senza l’ausilio di personale dipendente in quanto la vendita è eseguita a mezzo di apparecchiature di tecnologia 4.0, che rilasciano il prodotto prescelto solo a determinate condizioni». Ed in particolare i software utilizzati sono tali «da escludere per esempio la vendita di birre ai minorenni, o la vendita di prodotti vietati nelle fasce orarie in cui vige il divieto».

Aggiungendo che «sino all’entrata in vigore della delibera n. 9 del 27.04.2023 tale attività era regolamentata come tutte le altre presenti sul territorio del Comune di Ischia; che in ogni caso tali locali rispettavano i limiti per la vendita importi dalle autorità locali e che le stesse attività imprenditoriali sono fornite di sistema di videosorveglianza ad alta automazione che ne permetta il sistematico controllo e monitorazione».

PREMIATI E “BASTONATI”

Il ricorso a firma del legale foriano è un vero attacco all’azione del Comune di Ischia ed emerge già dalle premesse fattuali. Lamentando che «con il regolamento oggi impugnato si tende a escludere da alcune zone e comunque fortemente limitare la presenza di tali attività sul presupposto di una insussistente tutela del decoro, della vivibilità delle zone centrali e quindi valorizzare e sostenere tipologie di esercizi commerciali che forse per l’amministrazione comunale debbano essere premiati in quanto meritevoli della protezione dell’istituzione a discapito di altre sempre rispettose delle medesime prescrizioni ma che non si debbano ritenere meritevoli di tutela (il tutto in palese contrasto con l’art. 3 della Costituzione e le innumerevoli normative europee che forse sul territorio isolano fanno ancora fatica ad arrivare)».

Un siluro bello e buono, accusando l’Amministrazione di discriminare taluni operatori in favore di altri. E la censura prosegue nelle considerazioni generali sulla illegittimità del regolamento impugnato: «Va preliminarmente sottolineato che ci si trova in un contesto turistico dove sicuramente una delle maggiori questioni che si pone in estate è il mancato controllo del territorio da parte delle autorità preposte.

A corollario di tutto ciò poi si viene a scoprire che l’unica azione che le stesse amministrazioni intendono intraprendere per perseguire la tutela del territorio e della vivibilità (si badi bene però delle sole Zone centrali perché di quelle periferiche se ne interessa Dio) è quella di limitare l’apertura (e quindi in chiaro contrasto con le normative europee – e verrebbe da dire non solo – sulla libera circolazione di merci e servizi e la libera imprenditoria) di una precisa sezione delle attività commerciali e cioè quella dei self 24h, Attività che per inciso forniscono un servizio essenziale a turisti e residenti con l’unica colpa di farlo a prezzi ridotti rispetto ai prezzi assurdi praticati nelle attività del Centro di Ischia. In sintesi il ragionamento del Comune di Ischia è il seguente: se elimino le attività a prezzi concorrenziali applico una scrematura a monte della qualità dei turisti che frequentano il centro.

Insomma un inno alla direttiva Bolkestein, e una chiara dichiarazione di resa verso la microcriminalità che in tal modo si tende a spingere lontana dal centro in quanto l’importante è non disturbare il conducente».

VIOLATA LA COSTITUZIONE

Dopo queste sottolineature di carattere più politico che giuridico, si passa ai motivi di diritto: «Va subito rilevato come l’ordinanza adottata sia affetta da una serie di errori di valutazione che immediatamente riverberano i suoi effetti con particolare riferimento alla libertà di concorrenza sul mercato in quanto chi ha presumibilmente predisposto il regolamento non sa bene che le attività che tende a limitare hanno controlli forse maggiori e comunque vincoli più rispettati rispetto ad un comune Bar che spesso poiché non è obbligato ad identificare l’acquirente (come invece succede nelle apparecchiature d4.0 dei self service) si trova a vendere birre ed altre bevande alcoliche a minorenni in barba alla legge.

In tale ottica bisogna anche analizzare quanto previsto dalle normative statali sull’intero territorio nazionale in quanto non è pensabile che una piccola zona dell’Italia applichi una interpretazione chiaramente ostativa del principio di libera impresa rispetto al resto del territorio nazionale».

I soli gestori dei distributori automatici installati nel comune d’Ischia, in sostanza, si sono visti applicare il regolamento restrittivo.

Tra i motivi di impugnazione si ribadisce appunto la rigidità dei controlli sulla vendita di alcolici e il rispetto degli orari. Ricordando, proprio in merito ai limiti di orario previsti per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, che la normativa italiana «sancisce già il divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 7 e quindi già vige un divieto». Quello imposto dal Comune d’Ischia sarebbe dunque un “doppione”.

L’avv. Del Deo richiama poi quanto chiarito dal Ministero dell’Interno, ovvero che «la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio». E che «in secondo luogo, viene confermato che non sussiste un divieto generale di vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici».

Nel ricorso viene anche citata una sentenza della Corte di Cassazione che statuisce che la vendita attraverso apparecchiature automatiche in locali esclusivamente adibiti a tale attività «rientra nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande già autorizzata al momento dell’apertura dell’esercizio pubblico. E’, quindi, del tutto irrilevante ai fini di pubblica sicurezza che le bevande alcoliche siano vendute sfuse o confezionate, né vi sono ulteriori indicazioni di legge in merito a tali modalità di somministrazione».

Di qui l’incostituzionalità del regolamento impugnato: «Quindi di fatto chiunque regolamenti le due ipotesi di vendita al dettaglio (quella diretta e quella a mezzo di servizi automatici sel service) in modalità differenti di fatto viola un brocardo della Costituzione e cioè l’art. 3 della stessa oltreché l’art. 41 della Costituzione».

LA DIRETTIVA BOLKESTEIN

L’“attacco” alla iniziativa strenuamente difesa da Enzo Ferrandino ma non completamente condivisa dalla sua maggioranza prosegue senza esclusione di colpi: «Il Comune di Ischia ha dettato una disciplina restrittiva ed immediatamente incidente sull’esercizio delle attività di self 24h, sotto comminatoria di sanzioni amministrative (pecuniarie) particolarmente afflittive. Le disposizioni impugnate, infatti, sono dirette a conformare le attività de quo, imponendo una serie di obblighi tali da incidere con immediatezza nella sfera giuridico-patrimoniale e, quindi, nelle scelte d’impresa degli operatori».

Deducendo che «L’Amministrazione comunale, in assenza di copertura legislativa, ha invaso una sfera riservata alla competenza esclusiva dello Stato».

Si passa poi alla legislazione che ha recepito la famosa direttiva Bolkestein, a cui si sono uniformate le Regioni. La disciplina citata prevede tra l’altro che «i locali devono poi disporre di adeguati standard urbanistici, parcheggi e verde, o in loro assenza, è facoltà del comune concederne la monetizzazione. Le attività che occupano un locale sono inoltre soggette alla tassa dei rifiuti e sicuramente ci saranno problemi anche sulla insegna. Le normative igienico-sanitarie, poi, sono disciplinate da regolamenti comunali, ed è solo in questa materia che il Comune nell’equiparazione tra le due tipologie di vendita potrebbe di fatto imporre condizioni tali da parificare definitivamente i due diversi tipi di vendita».

Per poi porre ai giudici del Tar un quesito esplicito: «In sintesi se la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale adibito a essa in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita perché mai tali attività devono essere trattate anzi denigrate dalla stessa amministrazione comunale a favore degli stessi tipi di attività ma con personale al servizio diretto?».

DISACCORDO IN GIUNTA

L’ulteriore censura riguarda le modalità di approvazione del regolamento “incriminato”: «In ultimo va analizzata la questione di come si è addivenuti all’assunzione di tali determinazione, oggetto del presente ricorso, da parte del Comune di Ischia e se vi sia stata mai alcun tipo di concertazione con le attività produttive o rappresentanti di categoria».

E qui parte l’ennesimo affondo “politico” dell’avv. Ambrogio Del Deo: «Orbene va subito precisato che l’adozione delle limitazioni così come contenute negli atti impugnati nel presente ricorso appare da subito estremamente contestata da parte degli esercizi commerciali che ne subiscono gli effetti che da parte della stessa amministrazione comunale che si è vista addirittura caducata di parte della Giunta a seguito dell’adozione di siffatti limiti».

Un provvedimento “calato dall’alto”, peraltro, senza nessuna interlocuzione con la categoria interessata: «Ma vi è una cosa ancora più grave a parere dello scrivente e cioè l’aver adottato siffatti limitazioni in assenza di qualsivoglia concertazione coi rappresentanti delle attività produttivi interessati dagli stessi.

In particolare l’estrema velocità con cui il Comune di Ischia ha predisposto tutti gli atti oggi impugnati ha fatto sì che vi fosse l’assenza di preventiva consultazione da parte delle amministrazioni comunali nel percorso consiliare e/o partecipativo prodromico all’emissione di ordinanze limitative degli orari di esercizio delle associazioni di categoria».

Era necessaria «un’istruttoria complessa o procedure di preventiva consultazione con i gestori proprietari delle rivendite». Così non è stato, «anzi l’amministrazione comunale rifiutando di fatto tale istruttoria complessa sembra aver voluto agire non per arginare la diffusione di una tipologia di offerta commerciale che lo stesso Ministero ha paragonato a quella con servizio tipo bar ma per altri più reconditi motivi, forse, connessi all’imminente ingresso di un nuovo substrato imprenditoriale presente nel Comune di Ischia, attività che certo non può essere arginata con ordinanze sindacali».

Infine il ricorso pone in evidenza che «l’eventuale limitazione dei servizi self 24 a favore di quello con servizio fisico (a parità di prodotti venduti) si pone in palese violazione con la normativa in tema di concorrenza imposta agli stati membri dalla Unione Europea che pone sicuramente in fuorigioco la regolamentazione comunale che impone una diversificazione non giustificabile».

LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Al Tar viene richiesta la sospensione del regolamento con la domanda di misure cautelari collegiali. Argomentando che «riguardo al periculum in mora, ovverosia al pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul gravame, in un’ottica di corretta ponderazione tra i pretesi interessi perseguiti dal Comune di Ischia con gli atti e provvedimenti impugnati e gli interessi concorrenti di cui l’odierna ricorrente è portatrice e gli ulteriori compresenti, saranno questi ultimi a dover prevalere».

Battendo sui danni economici rilevati: «Infatti, le disposte limitazioni all’esercizio a mezzo distributori self 24h: a) si traducono in un’oggettiva quanto ingiusta lesione del bene della concorrenza in quanto la società ricorrente si trova di fatti nell’impossibilità di perseguire il suo business plane e ciò a sfavore di altre realtà imprenditoriali che offrono lo stesso servizio ma con servizio diretto e quindi non a mezzo self, cosa che lo stesso Ministero ha ritenuto ingiusto parificando di fatto le attività…».

Di contro «la pubblica amministrazione, nell’ipotesi di accoglimento della presente domanda cautelare, non verrebbe a soffrire pregiudizio alcuno in ragione dell’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati, vedendosi al contrario costretta a rispondere dei danni medio tempore maturati».

La palla sui distributori automatici a Ischia passa a questo punto al Tar. Una circostanza che Enzo Ferrandino aveva sicuramente messo in conto e vedremo come si difenderà.

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