Il Commissario Straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, ha firmato oggi (venerdì 21 luglio 2023), l’ordinanza sulle delocalizzazioni degli edifici danneggiati sia dal terremoto del 2017 che dalla frana del 2022.  Il provvedimento definisce le regole, le procedure e i diritti dei cittadini colpiti dai due eventi catastrofici. Con l’ordinanza non vengono individuati, invece, gli immobili da delocalizzare obbligatoriamente: questa decisione, infatti, non rientra nelle competenze del Commissario. Le scelte dipenderanno dalle valutazioni riguardanti la sicurezza sismica e idrogeologica del territorio e saranno definite, sulla base del Piano Stralcio che l’Autorità di Bacino sta predisponendo, dal Piano di Ricostruzione che sarà adottato subito dopo dalla Regione Campania.

L’ordinanza è stata oggetto di un’ampia consultazione con i Sindaci, la Regione, le associazioni e i Comitati dei cittadini e dei tecnici e il testo finale ha recepito molte delle proposte pervenute. L’ordinanza costituisce un articolato complesso di disposizioni in materia di delocalizzazione fra le più avanzate nella storia delle ricostruzioni post-sisma e posta frana. Uno degli aspetti più innovativi è la previsione delle “delocalizzazioni volontarie”, frutto di una libera scelta dei cittadini e per le quali, le norme previste dal provvedimento, saranno immediatamente operative dopo la registrazione dell’ordinanza da parte della Corte dei Conti.

“La nuova ordinanza  rappresenta una tappa molto importante nel percorso di ricostruzione e di messa in sicurezza dell’isola di Ischia – ha commentato il Commissario straordinario, Giovanni Legnini – e contribuisce a definire un quadro di certezze e di diritti per i cittadini e per una comunità ferita prima dal terremoto e poi dalla frana. La ricostruzione dovrà garantire il massimo della sicurezza favorendo, nello stesso tempo, i processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione ambientale, di sostenibilità e di riduzione del consumo del suolo anche attraverso il decongestionamento delle aree maggiormente edificate”.

L’ordinanza passa ora al vaglio della Corte dei Conti e, dopo il via libera definitivo della magistratura contabile, il Commissario promuoverà, insieme con i Sindaci, un incontro pubblico con i Cittadini, le Associazioni e i Comitati per presentarla e illustrare le modalità di presentazione delle domande per le quali è fissato il termine di 150 giorni limitatamente alle delocalizzazioni volontarie.

Ma ecco, nel dettaglio, i capitoli principali del provvedimento firmato oggi.

Delocalizzazioni “obbligatorie” e “volontarie”

Il provvedimento disciplina le regole, i diritti dei cittadini, le agevolazioni e i contributi pubblici previsti per tutti gli edifici dei Comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio danneggiati dal sisma 2017 in possesso di scheda AeDes e da quelli gravemente danneggiati dalla frana del 2022 (esito E o EF scheda AeDei).

L’ordinanza prevede due categorie di delocalizzazioni. Da una parte quelle “Obbligatorie”,  che dovranno essere attuate seguendo le indicazioni del Piano della Ricostruzione che sarà adottato dalla Regione subito dopo il Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino. La delocalizzazione obbligatoria potrà, inoltre, essere prevista da provvedimenti della pubblica amministrazione in attuazione di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, di sicurezza del territorio, di igiene e sanità pubblica. 

Nell’ordinanza sono previste –  ed è una vera e propria innovazione nei processi di ricostruzione post eventi calamitosi – le cosiddette “Delocalizzazioni Volontarie”. In questo caso la scelta di delocalizzare può essere effettuata liberamente a condizione che gli edifici danneggiati abbiano un livello operativo L4 o, in caso di livelli inferiori, quando l’area sulla quale sono costruiti presenta un rischio idrogeologico elevato o molto elevato. In tutti gli altri casi, la Delocalizzazione Volontaria potrà essere effettuata solo dopo aver acquisito il parere necessario del Comune o dei Comuni interessati.

Le modalità per le delocalizzazioni

L’ordinanza fissa, poi, le modalità per le delocalizzazioni, sia obbligatorie che volontarie. In particolare, sono previste quattro possibilità:

  1. Si può acquistare un’altra unità immobiliare, già agibile e legittima o da legittimare, definendo la procedura di condono in corso nella Conferenza Speciale di Servizio. Ai fini della concessione e del calcolo del contributo pubblico, può essere acquistato anche un edificio con una superficie utile complessiva inferiore a quella preesistente o con diversa destinazione d’uso.
  2. Si può acquistare un edificio dismesso, inutilizzato, o un’area edificabile, per ricostruire un nuovo immobile o ristrutturare quello esistente, a condizione che siano rilasciati i previsti pareri da parte dei Sindaci, della Soprintendenza ai beni paesaggistici e ambientali, e dalle altre autorità competenti.
  3. Si può decidere di ricostruire in un’area di proprietà, anche non contigua alla struttura danneggiata, acquisendo tutte le autorizzazioni da parte degli enti competenti nella Conferenza Speciale dei servizi. Anche in tale caso sarà indispensabile il parere dei Sindaci e della Soprintendenza.
  4. Le delocalizzazioni possono attuarsi anche per una parte delle unità immobiliari ricomprese negli edifici condominiali, negli aggregati o nei compendi immobiliari appartenenti ad un unico proprietario, con possibilità di acquisire, recuperare o ricostruire uno o più edifici da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari. In tale caso, si potrà operare singolarmente o collettivamente formando un consorzio, una cooperativa o altre forme associative.

Gli interventi pubblici per la delocalizzazione

Per favorire e agevolare i processi di rigenerazione urbana e di riuso del patrimonio edilizio esistente, l’ordinanza prevede che, in alternativa alla concessione del contributo per la delocalizzazione, il Commissario Straordinario può acquisire al patrimonio pubblico edifici o aree esistenti o dismesse per realizzare programmi di insediamento a favore dei cittadini con immobili danneggiati da delocalizzare. Tutti gli interventi saranno oggetto di provvedimenti ad hoc previa intesa con la Regione e i Comuni competenti.

Il calcolo dei contributi

Per la delocalizzazione degli edifici è prevista la concessione del contributo calcolato sul costo parametrico relativo al livello operativo L4 moltiplicato per la superficie utile dell’edificio da delocalizzare e della superficie ammissibile relativa alle pertinenze, con una maggiorazione del 30%. L’incremento del contributo, si legge nell’ordinanza, “è finalizzato a far fronte agli eventuali maggiori costi di acquisizione e ad ogni altra spesa documentata, compresi oneri fiscali e accessori”. La maggiorazione si applica per gli edifici con livelli operativi L4 oppure localizzati in aree a rischio molto elevato (R3 e R4). La maggiorazione non si applica, invece, per le Delocalizzazioni Volontarie relative a edifici con livelli operativo inferiori a L4 o che non sono localizzate in aree a rischio idrogeologico R3 e R4.

L’ordinanza fissa, inoltre, le procedure per la presentazione delle domande di delocalizzazioni che vanno indirizzate sia alla struttura commissariale che al Comune dove è localizzato l’edificio danneggiato e a quello, se diverso, dove è localizzata l’immobile o l’area edificabile da acquistare.

I programmi per la demolizione degli edifici delocalizzati

L’ordinanza disciplina anche i casi per i quali saranno necessari gli interventi di demolizione e di rimozione delle macerie degli edifici danneggiati, già crollati o rischio di collasso che rappresentano un pericolo per la sicurezza e possono rallentare la ricostruzione. E’ prevista anche la possibile di ottenere un anticipo del contributo per le sole demolizioni e prima della rimozione delle macerie, nella misura massima di 130 euro al metro quadro dell’edificio danneggiato.

Le scadenze

Infine, il provvedimento firmato oggi, fissa anche alcuni termini per la presentazione delle domande relative alle delocalizzazioni e alla ricostruzione post-sisma. In particolare:

  1. Le richieste di delocalizzazione, ad esclusione di quelle “obbligatorie”, dovranno essere presentate entro 150 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza.
  2. Le domande per i contributi relativi agli interventi di riparazione o rafforzamento per gli edifici che hanno riportato danni lievi dopo il terremoto del 2017, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre del 2023.
  3. Le dichiarazioni delle manifestazioni di volontà a richiedere un contributo per la riparazione, il consolidamento o la ristrutturazione degli immobili danneggiati dal sisma dovranno essere presentate, per coloro che non vi hanno ancora provveduto, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2023.

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