domenica, Febbraio 2, 2025

Lacco Ameno: chi di EVI ferisce, di EVI perisce. Diffida contro lo zio di Dante e contro i dirigenti EVI

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La Ciannelli diffida l’EVI: stacca l’acqua ai parenti del tuo dipendente e ai parenti del presidente del consiglio. “Hanno una resa, non possono avere i contatori!”. ...si sollecita il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dott. Ciro Migliaccio, a verificare l’adempimento di tali obblighi nonché la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità a carico del sig. Rocchi dipendente della società pubblica

Gaetano Di Meglio | La storia del porto di Lacco Ameno e il suo conseguente fallimento politico amministrativo da parte del comune, sta producendo danni collaterali che era facile immaginare. Quando pensi di fare il gradasso con le cose del pubblico, capita poi, che resti con le mani sotto la porta e ti fai male.
Questa volta i primi due schiaffoni (politici) in faccia, grazie alle azioni del Barone, li prende il presidente del consiglio comunale, Dante De Luise. Chiariamolo subito, Dante è un bravo ragazzo e, come dice il Barone, un politico promettente, ma in questo frangente incassa due scoppole, una dietro l’altra, per colpa del comune e delle sue azioni poco chiare e poco rispettose dei cittadini.
Una riflessione, questa, che mister “voto 435” dovrebbe fare e iniziare a porsi una domanda su quale politica stia avallando. Quella della correttezza o, invece, quella del due e pesi e due misure? Giudicheranno i lettori di oggi e gli elettori di domani.

Nel frattempo, per le famose vicende della casa dei nonni di Dante, il comune di Lacco Ameno e la Regione Campania hanno perso ancora una volta nei confronti di Caterina Ciannelli, la vicina di casa dei Rocchi che chiede la demolizione degli abusi perpetrati dai parenti del presidente del consiglio. L’ultima sentenza è del presidente Scudeller è un’altra figuraccia che rimedia il comune di Lacco Ameno. Ma prima di vederla nel dettaglio, è il caso di collegarci alla storia dell’Evi e del porto di Lacco Ameno.
Come sapete, il comune di Lacco Ameno ha forzato la mano affinché l’EVI tenesse il porto di Lacco Ameno senza acqua. Una forzatura che ha trovato il placet del tribunale di Ischia nelle parole del giudice Pastore Alinante e che, però, oggi diventa un boomerang per molti cittadini.
Questa volta Perrella non c’entra. Questa volta è Caterina Ciannelli che chiama in causa l’EVI e chiede all’EVI, al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza in persona del dott. Ciro Migliaccio, al responsabile direttivo di area dell’evi s.p.a. dott. Walter Sansone e a tutta i giudici della V sezione della Procura di Napoli, tutela ambiente e territorio di rispettare le regole che l’EVI ha usato contro Perrella.
L’atto di diffida, firmato dall’avvocato Alessandro Barbieri è solo il primo colpo ad un muro che presto cadrà sulla testa del liquidatore Condurro e dei sindaci dell’isola ora che le denunce diventeranno multiple e presto avremo i rinvii a giudizio e tanto altro.

“L’esponente sig.ra Ciannelli Caterina Maria, è proprietaria della maggiore consistenza dello storico Palazzo settecentesco “Palazzo Ciannelli” e in tale veste denunciava la realizzazione da parte dei sig.ri Rocchi e Calise rilevantissimi abusi che venivano attinti da numerose ordinanze di demolizione (2/2016, 8/2020, 9/2020 e 10/2020).
Considerato che gli immobili ivi declinati – ed oggetto di ordinanze ex art. 31 T.U.Ed. gli eredi Rocchi/Calise (tra cui figura, a quanto è dato sapere, anche un dipendente EVI) hanno perso la disponibilità dei beni e ciò in quanto ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e alla luce della normativa sopra richiamata emerge che gli immobili attinti da ordinanza di demolizione ex art. 31 T.U.Ed – per i quali risulti accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione (che costituisce titolo per l’immissione in possesso) – sono di diritto, e dunque, ex lege acquisiti al patrimonio comunale; di talché gli occupanti non possono più vantare un c.d. legittimo possesso. Pertanto, per i predetti immobili acquisiti di diritto al patrimonio comunale, sussiste l’obbligo giuridico di EVI SpA di recedere unilateralmente dalla fornitura idrica proprio perché il bene e/o l’immobile è detenuto dal responsabile dell’abuso sine titulo per essere lo stesso appreso alla mano pubblica per effetto del regime traslativo compendiato dall’art. 31 cit.

Rilevato che la scrivente ha interesse acché EVI S.p.A. proceda al distacco della fornitura idrica (id. est. recesso unilaterale dal contratto) ed alla rimozione del/i contato-re/i intestati ai sig.ri Rocchi/Calise e aventi causa e tanto, ai sensi dell’art. 21 – rubricato “Durata del contratto – Recesso” – sezione “Recesso da parte dell’EVI:” secondo cui “in ogni caso, l’EVI recederà dal contratto qualora venga a conoscenza di dichiarazioni false prodotte dall’utente per la stipula del contratto medesimo, o che l’immobile oggetto di fornitura sia detenuto senza titolo legittimo o non sia in regola con la vigente normativa urbanistica”; L’art 21 del Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile – alla sezione Recesso da parte di EVI – impone alla società pubblica di recedere dal contratto allorquando venga a conoscenza – massimamente attraverso la consultazione degli Albi Pretori dei Comuni Partecipanti – che taluni immobili siano detenuti senza titolo dai responsabili degli abusi; Discende, in sintesi, un obbligo giuridico, sanzionabile ex art. 328 c.p., da parte di EVI di procedere al recesso unilaterale dal contratto, al distacco della fornitura ed alla rimozione dei contatori per tutti gli immobili intestati ai Rocchi/Calise e/o aventi causa attinti da ordinanze di demolizione ex art. 31 T.U.Ed.

Così, la Ciannelli l’ EVI S.p.A. a procedere ai sensi dell’art. 21 – rubricato “Durata del contratto – Recesso” del Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile a recedere unilateralmente dai contratti intestati ai sig.ri Rocchi/Calise e/o aventi causa per tutti gli immobili oggetto di ordinanza di demolizione ex art. 31 T.U.Ed. con conseguente distacco della fornitura idrica e rimozione dei relativi contatori. Al trattarsi di obblighi giuridici discendenti dalla normativa primaria e da quella regolamentare formata da EVI S.p.A. di natura vincolata e priva di margini di discrezionalità, sussiste un obbligo giuridico di provvedere nel termine cristallizzato dall’art. 2 della legge 241/1990” e infine “Con la presente, inoltre, si sollecita il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dott. Ciro Migliaccio, a verificare l’adempimento di tali obblighi nonché la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi anche ai sensi dell’art. 6 bis Legge 241/1990 a carico del sig. Rocchi dipendente della società pubblica”.

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