Pubblichiamo di seguito ampi stralci della memoria difensiva depositata al Tar dall’avv. Alessandro Barbieri, difensore del Comune di Ischia.
Evidenziando da subito la inammissibilità del ricorso introduttivo per assenza di un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione in ordine al «presunto silenzio serbato dal Comune di Ischia sull’istanza avanzata dai ricorrenti». In merito «si rappresenta in via preliminare che alcun illegittimo silenzio si è giammai formato», avendo il Comune già nel 2003 adottato il Piano di Classificazione e il “Regolamento che disciplini il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico ed aperto al pubblico e per spettacoli con carattere temporaneo ovvero mobile”.
Pertanto «la richiesta, da parte dei privati, di inserimento di singoli immobili e di interi quartieri nell’una o nell’altra zona di classificazione acustica si sostanzia in una istanza di modifica e/o di annullamento in autotutela del Piano e dei regolamenti già approvati e non impugnati nei termini di Legge, ovvero un’attività rimessa all’esclusiva discrezionalità dell’Amministrazione rispetto alla quale l’istanza del privato assume carattere meramente sollecitatorio e rispetto alla quale l’Amministrazione non ha un obbligo di provvedere».
L’avv. Barbieri aggiunge: «Fermo quanto precede, si rappresenta che l’istanza avanzata dai ricorrenti non è finalizzata all’adozione di uno specifico provvedimento amministrativo volto a soddisfare l’interesse dei ricorrenti, bensì lo svolgimento: a) di una attività regolamentare (adozione di un regolamento in materia acustica, con contestuale regolamentazione di divieti); b) di un’attività materiale, discrezionale e comunque facoltativa (installazione di un sistema di rilevazione acustica, con pubblicazione dei relativi dati); c) un’attività facoltativa e discrezionale (sospensione del rinnovo e del rilascio delle licenze dei locali pubblici ubicati nelle adiacenze del Corso Vittoria Colonna)». Il che contrasta con la giurisprudenza di legittimità: «In particolare, il ricorso avverso il silenzio, essendo finalizzato a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, non è esperibile allorché l’atto di cui si chiede l’adozione sia a contenuto regolamentare o generale, come nel caso degli atti di pianificazione del territorio, i quali sono rivolti ad una pluralità indifferenziata di destinatari e non producono effetti nella sfera giuridica di singoli soggetti specificamente individuati».
Ancora: «Si sottolinea poi, come rispetto alla richiesta di un’attività materiale (installazione di un sistema di rilevazione acustica) alcun silenzio poteva formarsi. Né, tantomeno poteva formarsi un silenzio in ordine alla richiesta di sospensione del rilascio o del rinnovo delle licenze per locali pubblici circostanti, contemplante l’esercizio di un potere amministrativo tipicamente discrezionale, incidente su concorrenti interessi pubblici e privati».
I MOTIVI AGGIUNTI
Quanto ai motivi aggiunti e alla richiesta di risarcimento del danno, sono infondati in quanto «Ad (erroneo) avviso dei ricorrenti, l’adozione del Regolamento costituirebbe, invero, un tentativo di eludere la richiesta di adozione del piano di zonizzazione acustica formulata dai ricorrenti…».
Invece il Regolamento impugnato non abroga, né modifica, i Piani e Regolamenti adottati in ottemperanza ai dettami della L. 447/1995, bensì va a rafforzare la disincentivazione ed il contrasto dei comportamenti lesivi di interessi pubblici primari, ivi inclusi la salute pubblica e la civile convivenza…
In particolare, l’art. 12 del suddetto regolamento – censurato da parte ricorrente – fornisce una tutela ulteriore, andando a disciplinare, tra l’altro, la diffusione e l’intrattenimento musicale all’interno ed all’esterno dei pubblici esercizi, imponendo anche espliciti e più rigorosi divieti…».
Precisando: «Non corrisponde al vero, infatti, la circostanza per cui l’amministrazione avrebbe deciso di affidare “la disciplina delle emissioni acustiche ad ordinanze sindacali aventi efficacia necessariamente limitata nel tempo”, in quanto tale disciplina è contenuta nella regolamentazione approvata ai sensi della L. 447/1995. In ogni caso, il Regolamento rafforza tale tutela».
DOMANDA CAUTELARE INFONDATA
La memoria prosegue: «Ancora infondata è la censura afferente alla presunta disparità di trattamento discendente dall’art. 12 del citato Regolamento, atteso che “il divieto di emissioni oltre i limiti di legge e gli orari stabiliti, di cui al regolamento comunale per la tutela del decoro urbano e della vivibilità, si deve applicare alla propagazione di onde sonore da spazi privati (locali chiusi ma privi di idoneo isolamento acustico, terrazze o aree scoperte di pertinenza), così come da spazi pubblici in concessione”.
Il divieto di emissione oltre i limiti di Legge è un concetto generale, espresso non solo dalla normativa di riferimento che fissa un tetto massimo alle emissioni sonore, ma espresso altresì dal Piano di Zonizzazione Acustica e dai Regolamenti adottati in ottemperanza alla L. 447/1995. Divieto che viene ribadito nel Regolamento…».
Sulla inammissibilità ed infondatezza della domanda cautelare collegata ai motivi aggiunti si insiste sulla assenza del fumus boni iuris. Ribadendo che «Proprio il carattere “rafforzativo” di tale Regolamento conferisce una maggior tutela ai ricorrenti, i quali risultano assistiti dalla possibilità che attraverso Ordinanze Sindacali venga limitata (se non azzerata) la diffusione sonora da parte degli esercizi pubblici, dei quali i ricorrenti appaiono dolersi nel presente giudizio».
Per concludere, la richiesta di revisione dell’art. 12 del Regolamento «è afferente a poteri di pianificazione da parte del Comune, «il cui esercizio non può mai limitarsi ad una mera rettifica delle disposizioni emanate aventi portata generale, ma trova obbligatoria esplicazione in una lunga sequela procedimentale volta a contemperare tutti gli interessi (pubblici e privati) oggetto della disposizione».