foto Roberto Scarselli | La convenzione stipulata nel 2013 tra il Comune di Barano e la CPL Concordia per l’illuminazione pubblica aveva generato un “pesante” contenzioso. Nulla a che vedere con i lavori per la metanizzazione. Contenzioso che ora è stato chiuso con un verbale di conciliazione dinanzi al giudice della sezione distaccata di Ischia dott.ssa Rosamaria Ragosta. Una transazione che come sempre fa felici entrambe le parti in causa. La convenzione – tuttora in essere, si badi – aveva ad oggetto il «servizio integrato inerente la gestione, l’esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione, efficienza energetica degli impianti, ed effìcientamento impianti plessi scolastici anche mediante installazione impianti fotovoltaici».
Il contenzioso si è definitivamente chiuso dinanzi al giudice Ragosta della Sezione Distaccata di Ischia
Sta di fatto che nel 2021 la cooperativa aveva citato in giudizio il Comune per l’inadempimento nel pagamento di fatture emesse a vario titolo in forza della convenzione. Chiedendo la condanna dell’Ente al pagamento della somma complessiva di 530.737,57 euro al netto di Iva ed oltre interessi.
LA REAZIONE DI DIONIGI
Una somma consistente e pericolosa per le casse comunali, che aveva indotto Dionigi Gaudioso ad attivarsi immediatamente per costituirsi in giudizio e difendersi, affidandosi all’avv. Filomena Giglio. La difesa dell’Ente si poggiava sulla circostanza di «aver più volte contestato a parte attorea il suo inadempimento contrattuale ai patti della Convenzione, avendo provveduto solo all’esecuzione di alcune delle opere contrattualmente previste; che l’avverso inadempimento contrattuale comporta poi l’obbligo del concessionario inadempiente di pagare le penali di cui alla convenzione del 24.10.2013 oltre al risarcimento del danno, con condanna al pagamento di una penale giornaliera di euro 100,00 dal 01.11.2017 sino alla data di completamento di detta opera, nella misura massima consentita dalle vigenti disposizioni di legge, tenuto conto che l’importo contrattuale dell’opera da realizzarsi e non realizzata è di euro 158.450,87».
La difesa dell’Ente contrattava ancora con domanda riconvenzionale, chiedendo al giudice non solo il rigetto delle richieste della CPL, ma di accertare e dichiarare che la cooperativa «è inadempiente ai propri obblighi contrattuali relativamente alla “realizzazione di condutture elettriche interrate a servizio degli impianti di pubblica illuminazione per 6,7 km per la eliminazione delle condutture direttamente interrate senza protezione meccanica (tubo) che rende impossibile “la sfilabilità” dei cavi ora posati e quindi la flessibilità dell’impianto”; accertare e dichiarare che la “CPL Concordia Soc. Coop.” è inadempiente ai propri obblighi contrattuali relativamente all’obbligo di efficientamento energetico degli impianti di edifici pubblici, ed è tenuta all’installazione di un impianto fotovoltaico di 10 kWp sulle coperture del municipio; accertare e dichiarare che, in assenza del suo adempimento, controparte non è legittimata a chiedere l’adempimento da parte dell’esponente delle obbligazioni di pagamento; accertare e dichiarare che controparte, per effetto dell’inadempimento, è obbligata al pagamento in favore dell’esponente della penale pattuita per tale violazione contrattuale nella misura di cui alla convenzione del 24.10.2013 (euro cento al giorno), dal 01.11.2017 e sino alla data di effettivo completamento della menzionata opera». Nonché di condannare la CPL «alla realizzazione delle opere di efficientamento energetico degli impianti di edifici pubblici, ed è tenuta all’installazione di un impianto fotovoltaico di 10,8 kWp sulle coperture del municipio, come da capitolato speciale di appalto e progetto esecutivo, a sue cure e spese; condannare la “CPL Concordia Soc. Coop” alla “realizzazione di condutture elettriche interrate a servizio degli impianti di pubblica illuminazione per 6,7 km per la eliminazione delle condutture direttamente interrate senza protezione meccanica (tubo) che rende impossibile “la sfilabilità” dei cavi ora posati e quindi la flessibilità dell’impianto”, come da capitolato speciale di appalto e progetto esecutivo, a sue cure e spese». E in caso di mancata esecuzione, condannarla al risarcimento dei danni dei maggiori costi che il Comune dovrà sostenere per la realizzazione dell’opera. E ancora, al risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti dal Comune per effetto dell’inadempimento contrattuale.
A sua volta, ovviamente, la CPL Concordia ha in prima battuta respinto la tesi difensiva e le richieste dell’Ente. Nella sostanza, ciascuna delle parti pretendeva dall’altra il pagamento di una somma sostanziosa. In questi casi è prassi che il giudice, prima di emettere una sentenza, tenti la strada della transazione.
E alla fine Comune e CPL hanno raggiunto un accordo. Come si legge nel verbale di conciliazione, «al solo fine evitare i costi e l’alea del contenzioso, nonché in una ottica di positiva prosecuzione dei rapporti contrattuali tra le stesse pendenti, hanno convenuto di transigere e conciliare la controversia ai seguenti patti e condizioni, dirimendo ogni relativo aspetto litigioso e di regolamentare in maniera definitiva ogni connessa questione». Perché la convenzione, come detto, resta tuttora efficace.
LA TRANSAZIONE
In cosa consiste la transazione? Innanzitutto, viene dato atto che dai conteggi effettuati «le somme dovute a CPL dal Comune di Barano d’Ischia in virtù della Convenzione del 24.10.2013, incluse le somme dovute per i canoni anche arretrati, così come fatturati fino al 31/12/2022, già dedotti gli acconti versati dal Comune, ammontano complessivamente ad euro 609.892,71 oltre ad IVA in split payment, impregiudicata la revisione di tali canoni, come prevista in Convenzione (ad oggi non ancora liquidata), che resta estranea alla presente transazione».
Ma anche la cooperativa deve “qualcosa” all’Ente. E dunque la CPL Concordia, «a definitiva e totale tacitazione, in via transattiva, di tutte le domande e pretese, anche risarcitorie a qualunque titolo (in via esemplificativa e non esaustiva: per danni emergenti e/o da lucro cessante e/o perdita di chance, penali da ritardo e/o da mancata realizzazione di lavori, minusvalenze, perdite di finanziamenti, maggiori costi e quant’altro) dedotte o deducibili dal Comune per la contestata mancata e/o ritardata esecuzione di alcuni lavori in convenzione dichiara e riconosce di corrispondere al Comune di Barano d’Ischia l’importo forfettario e omnicomprensivo (per capitale, spese, interessi e accessori) di euro 340.000,00, importo che sarà decurtato dalle somme a credito dovutele dal Comune, sulle quali non saranno, inoltre, applicati gli interessi di mora».
Una proposta risarcitoria transattiva accettata dal Comune, che così vede decisamente “limata” la somma da versare alla cooperativa. Obbligandosi infatti al pagamento a favore di CPL «della residuale somma a saldo dovuta di euro 269.892,71 (non comprensiva di IVA, da assolversi in split payment), alle modalità e scadenze di seguito pattuite, e confermando di avere regolarmente assunto il relativo impegno di spesa ai sensi delle prescritte procedure contabili».
CONVENZIONE CONFERMATA
Questa somma a saldo sarà pagata dal Comune di Barano a CPL senza aggravio di interessi per la dilazione. Stabilendo anche scadenze e modalità di pagamento: 50.000 euro entro 3 giorni liberi consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione; la restante somma di 219.892,71 euro sarà pagata in 14 rate mensili consecutive di eguale importo tra loro (euro 15.706,63), «di cui la prima scadente il giorno 30 del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, fino al pagamento totale con ultima rata scadente al giorno 30 settembre 2024». Senza ritardi da parte del Comune, ovviamente.
A fine settembre del prossimo anno Dionigi avrà dunque estinto il debito.
Con la transazione sottoscritta viene stabilito dunque che «CPL è definitivamente liberata e sollevata, ad ogni effetto e senza ulteriori oneri e/o responsabilità alcuna, da ogni obbligo e da ogni connessa responsabilità relativamente alla realizzazione dei lavori di interramento delle condutture elettriche a servizio degli impianti di pubblica illuminazione ed eliminazione delle condutture direttamente interrate senza protezione meccanica (tubo) di cui alla Convenzione, lavori che, quindi, non dovranno essere eseguiti da CPL, né saranno o potranno essere richiesti a CPL ad alcun titolo; la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di 10,8 kWp sulla copertura della casa comunale sarà realizzata da CPL solo dopo che il Comune avrà rilasciato tutta la necessaria documentazione e certificazione di idoneità statica degli edifici interessati, senza alcun aggravio di oneri e/o responsabilità al riguardo; salvo quanto qui specificamente previsto a transazione della controversia, resta ferma e immutata la convenzione tra le parti».
Dopo aver litigato, Comune e CPL continueranno a “lavorare” insieme. Con reciproca soddisfazione per aver chiuso il contenzioso, in merito al quale non hanno più nulla da pretendere e dunque rinunciano al giudizio. Il classico lieto fine, in parole povere.