Gaetano Di Meglio | Si complica la vicenda della revoca della licenza ad un albergo di Casamicciola con conseguente cessazione immediata dell’attività. Il 28 agosto scorso il responsabile dell’Area Affari Generali – Servizi alla Persona ed alle Imprese ing. Michele Maria Baldino aveva adottato apposita ordinanza per mancanza di titolo, risultando non più valido il fitto d’azienda.
Nel provvedimento adottato infatti si evidenziava che «dalla documentazione in atti risulta che il contratto di affitto d’azienda tra la concedente (titolare della licenza all’esercizio attività alberghiera) e l’affittuario in virtù del quale l’affittuario subentrava nella licenza per l’esercizio dell’attività alberghiera sopra menzionata di cui era titolare la concedente, era stato dichiarato risolto dalla sentenza del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia».
Aggiungendo l’ing. Baldino che dalla documentazione «non si ravvisa la presenza di alcun elemento idoneo a legittimare l’intestazione della licenza de quo esclusivamente a suo nome». Dunque si riteneva «che il subingresso dell’affittuario nella titolarità della licenza all’esercizio dell’attività alberghiera sia allo stato privo di idoneo titolo e che ci siano le condizioni per dover intervenire immediatamente».
L’ordinanza dirigenziale disponeva la revoca della licenza intestata all’affittuario, ordinando nel contempo «l’immediata cessazione della attività condotta nella struttura ricettiva perché sprovvista dei prescritti titoli abilitativi ovvero della legittimità della voltura della licenza all’esercizio attività alberghiera».
L’ordinanza doveva restare in vigore «fino a conseguimento del titolo abilitativo necessario all’esercizio dell’attività». Invece ora lo stesso ing. Baldino l’ha revocata con successivo atto.
Dopo la notifica, infatti, è giunta al Comune una nota del legale dell’interessato, «con la quale viene contestata l’ordinanza in questione per una serie di motivazioni».
ESECUZIONE SOSPESA
Scrive l’avvocato che il suo assistito «è erede testamentario del padre e della madre, con la conseguenza di essere titolare della quota maggioritaria di proprietà dell’immobile sito in Casamicciola Terme, struttura alberghiera, nonché di essere succeduto, sempre nella qualità di erede testamentario, nella azienda della madre con tutti i relativi beni, ivi compresa l’autorizzazione ammnistrativa per l’esercizio dell’attività ricettivo turistica in parola. Tale attività, legittimata dal titolo ammnistrativo già concesso alla madre è esercitata nella spiegata qualità con riferimento tanto al titolo amministrativo che a quello scaturente dal diritto successorio, con l’ulteriore e dirimente precisazione, per quanto qui ci occupa che lo stesso è il possessore esclusivo tanto del bene immobile, struttura alberghiera, quanto dell’azienda materna caduta in successione.
Si fa presente che in relazione alla sentenza del Tribunale di Napoli la stessa ha ad oggetto un contratto di affitto di azienda intervenuto tra la madre ed (omissis), oggi risolto in conseguenza del provvedimento giudiziale, del tutto inconferente quanto all’attuale posizione del medesimo il quale è legittimato nel pieno diritto alla prosecuzione dell’attività alberghiera nella sua qualità di erede testamentario e possessore esclusivo del bene immobile adibito ad attività turistica ricettiva su cui è vigente l’autorizzazione ammnistrativa rilasciata da Codesto Ente comunale».
Tanto che lo stesso Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Napoli, «incaricato dell’esecuzione della sentenza di risoluzione di contratto di affitto di azienda avente ad oggetto l’azienda alberghiera, il giorno sabato 17.06.2023 in sede di accesso alla struttura alberghiera, prendeva atto della qualità di coerede di maggioranza tanto dell’immobile quanto dell’azienda alberghiera, nonché dell’esclusivo possesso dell’immobile sito in Casamicciola Terme (fatti pacificamente riconosciuti dai coeredi), attuato attraverso l’esercizio in concreto ed esclusivo dell’ azienda alberghiera, legittimata dall’autorizzazione ammnistrativa facente capo alla madre, in relazione alla intervenuta successione e, di tal guisa, sospendeva l’esecuzione rimettendo gli atti al Tribunale di Napoli, ovviamente sempre con esclusivo riferimento al contratto di affitto di azienda, del tutto estraneo alla qualità di erede e possessore del bene immobile e della autorizzazione ammnistrativa in capo all’albergatore cristallizzatasi con l’apertura della successione testamentaria».
Un autentico rompicapo! Ed infatti l’ing. Baldino ritiene indispensabile e necessario «verificare le circostanze che hanno originato l’emissione ordinanza n.67 del 28.08.2023 alla luce di quanto riferito dal legale di parte, anche tramite la consulenza di un esperto in materia».
Lo stesso dirigente non si raccapezza più e deve chiedere aiuto a un esperto. Intanto ha proceduto alla revoca dell’ordinanza del 28 agosto disponendo di conseguenza la nomina di un consulente esperto in materia, «con l’incarico di rendere un parere in merito alla licenza per l’esercizio dell’attività alberghiera in questione».
Il consulente dovrebbe riuscire a districare l’ingarbugliata matassa…
gli solani da secoli hanno lasciato (tolto) l anello dal naso e non amano tanto di piu le favole-ci sono altre strade per cercare un libro di suspence e o di misteri—dalle descrizione fatte da Voi e dai fatti esaminati (TRIBUNALI -AVVOCATI -GIUDICI) vuol dire che l Opera descritta o la favola declamata- ha un Nome Cognome e indirizzo–pertanto pubblica —o— i fatti vengono dichiarati ed idendificati-o lasciate stare–DIREZIONE- non è per Voi