La storia di Lacco Ameno è piena di rapporti personali. Fino a poco fa erano fatti personali che decidevano le sorti di famiglie e imprese. Da qualche anno, invece, i fatti personali servono alla distruzione di questo o dell’altro.
Il caso che imbarazza il palazzo comunale, oltre al porto e al Palazzo Ciannelli emblemi del peggior sistema amministrativo è quello del Bar Onda Blu, dei congiunti dell’assessore Ciro Calise, che di recente è stato oggetto di un severo controllo dei NAS.
Nel frattempo, dopo una battaglia al TAR contro le azioni del comune, Perrella riesce ad avere accesso agli atti del BAR e diffida il comune di Lacco Ameno ad eseguire diversi atti.
Passano i giorni e arriva il nuovo ordine che mette tranquillo il dirigente comunale che può far suo le motivazioni prodotte dal Prof. Bruno Molinaro e della memoria presentata dall’Ing. Benito Trani. La conclusione della contro diffida all’ente, firmata da Giulia Calise, è chiara: “Ebbene, avendo provato che, contrariamente a quanto esposto dalla Marina del Capitello S.c.a.r.l., l’immobile in oggetto (pub-bar Onda Blu) è tutt’altro che abusivo, risultando coperto da tutti i titoli occorrenti (denuncia di inizio attività n. 15271/2010 e nulla-osta del Responsabile dell’Edilizia Privata di Lacco Ameno n. 17315 del 24 dicembre 2010; denuncia di inizio attività prot. n. 17100 del 20 dicembre 2010 e determinazione n. 13 del 28 giugno 2011 del Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Lacco Ameno; denuncia di inizio attività prot. n. 2339 del 18 febbraio 2011 e nulla-osta paesaggistico della Soprintendenza n. 6013 del 4 maggio 2011; D.I.A. del 2 novembre 2011, prot. n. 13601, con parere di compatibilità paesaggistica della competente Soprintendenza BAP SAE di Napoli prot. 742/12 ed autorizzazione paesaggistica prot. 4136 del 28 aprile 2014; S.C.I.A. del 2 dicembre 2015, prot. n. 1097/R con parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio del 23 marzo 2016, parere favorevole della Soprintendenza BAP di Napoli, n. 16460 del 12 luglio 2016, ed autorizzazione paesaggistica n. 3 del 1° settembre 2016) e conforme agli stessi, non vi è dubbio alcuno sulla totale insussistenza anche di tale contestata illegittimità derivata ».
Ne deriva chiaramente l’assoluta inconsistenza e/o falsità degli addebiti e, dunque, la palese infondatezza delle richieste formulate. Nel riservarsi, pertanto, sin d’ora, ogni più ampia tutela nelle competenti sedi, la sottoscritta, come sopra domiciliata ed assistita, INVITA codesto comune ad archiviare “nulla interposita mora” il procedimento innescato dalla avversata diffida. Salvezze illimitate. Autorizza l’avvocato Molinaro a trasmettere alla amministrazione destinataria, a mezzo PEC, la presente memoria, con ogni altra facoltà.”